Storia della giustizia amministrativa in Italia

 

 

1831: Istituzione del Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna con funzioni consultive.

Le attribuzioni contenziose erano affidate a:

1° grado - Consigli di Intendenza

2° grado - Corte dei Conti.

 

1859: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sistema per cui tutte le controversie tra pubblica amministrazione e cittadini, sia riguardanti diritti soggettivi sia semplici interessi individuali, erano demandate alla competenza di speciali tribunali (Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo):

1° grado - Consigli di Governo

2° grado - Consiglio di Stato.

 

1865: ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

(e quindi dell'esercizio di esso in 1° grado dai Consigli di Prefettura ed in 2° grado dal Consiglio di Stato)

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ISTITUZIONE DELLA GIURISDIZIONE UNICA (legge 2248/1865 all. E)

ossia del sistema per cui le controversie tra pubblica amministrazione e cittadini riguardanti diritti soggettivi erano di competenza del giudice ordinario mentre quelle riguardanti interessi legittimi erano di competenza dell'autorità amministrativa.

Applicazione riduttiva di tale sistema da parte della giurisprudenza ordinaria che riteneva di avere giurisdizione solo quando la lesione del diritto soggettivo era causata dall'esercizio di un potere non attribuito alla pubblica amministrazione; ciò conseguentemente causava un'assenza di tutela giurisdizionale nei casi in cui la pubblica amministrazione faceva cattivo uso di un potere effettivamente attribuitole, ossia assenza di tutela giurisdizionale riguardo le lesioni di interessi legittimi.

 

1889: ISTITUZIONE DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO PER LA COGNIZIONE SUGLI INTERESSI LEGITTIMI

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NASCITA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI (legge 5992/1869).

- Istituzione delle giunte provinciali amministrative (le quali erano, tra l'altro, competenti a conoscere dei ricorsi contro molti atti degli Enti locali, nei casi di lesione di interessi  legittimi).

 

1948: ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE

a) ART. 125 comma 2: previsione di organi regionali di 1° grado di giustizia amministrativa;

b) ART. 113 comma 1: riaffermazione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionabile (diritto soggettivo o interesse legittimo);

c) ART. 103 comma 1: possibilità di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

d) ART. 113 ultimo comma: previsione teorica (controversa) della possibilità, in alcuni casi, da parte del giudice ordinario di annullare atti amministrativi; (1)

e) ART. 100 comma 1: riaffermazione della duplicità di funzioni del Consiglio di Stato (funzione consultiva del Governo e funzione di giudice amministrativo di 2° grado).

 

1971: ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (legge 1034/1971)

(in precedenza dichiarazione di incostituzionalità delle giunte provinciali amministrative)

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il Consiglio di Stato, quale organo giurisdizionale, diventa quasi esclusivamente giudice amministrativo di appello.

 

1998: Decreto Legislativo 80/1998

Tale Decreto prevede un'ampia devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt. 33 e 34: tutte le controversie in materia di pubblici servizi - tra cui, fra l'altro, le controversie con oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - ed in materia di urbanistica ed edilizia)

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si comincia ad affermare un superamento del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione in base alla natura della situazione giuridica soggettiva azionabile (diritto soggettivo o interesse legittimo), a favore della previsione di un riparto fondato sul criterio della materia.

 

1999: Sentenza della Corte di Cassazione n. 500/1999

Tale sentenza riconosce la risarcibilità del danno dovuto a lesione di interessi legittimi, anche in assenza di preventivo annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice amministrativo (ossia senza la cd. pregiudizialità amministrativa).

 

2000: Legge 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)

Tale legge prevede, tra l'altro, che sulla domanda di risarcimento della lesione di interesse legittimo abbia sempre giurisdizione il giudice amministrativo.

 

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Attualmente, pertanto, le tendenze in atto nel sistema di giustizia amministrativa italiano sono:

a) un progressivo superamento del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione in base alla natura della situazione azionabile, a favore della previsione di un riparto fondato sul criterio della materia;

b) una sostanziale parità, in quanto a tutela, delle posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo.

 


(1) L'ipotesi più rilevante in cui tale previsine ha trovato applicazione è la possibilità del giudice ordinario di annullare, per vizi di legittimità, le ordinanze della pubblica amministrazione comminanti sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a tali ordinanze, attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario stesso (legge 689/1981)

 

 

 

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