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Storia della giustizia amministrativa in Italia |
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1831: Istituzione del Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna con funzioni consultive. |
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Le attribuzioni contenziose erano affidate a: |
1° grado - Consigli di Intendenza |
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2° grado - Corte dei Conti. |
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1859: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO |
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Sistema per cui tutte le controversie tra pubblica amministrazione e cittadini, sia riguardanti diritti soggettivi sia semplici interessi individuali, erano demandate alla competenza di speciali tribunali (Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo): |
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1° grado - Consigli di Governo |
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2° grado - Consiglio di Stato. |
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1865: ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO |
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(e quindi dell'esercizio di esso in 1° grado dai Consigli di Prefettura ed in 2° grado dal Consiglio di Stato) |
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1889: ISTITUZIONE DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO PER LA COGNIZIONE SUGLI INTERESSI LEGITTIMI |
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- Istituzione delle giunte provinciali amministrative (le quali erano, tra l'altro, competenti a conoscere dei ricorsi contro molti atti degli Enti locali, nei casi di lesione di interessi legittimi). |
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1948: ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE |
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a) ART. 125 comma 2: previsione di organi regionali di 1° grado di giustizia amministrativa; |
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b) ART. 113 comma 1: riaffermazione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionabile (diritto soggettivo o interesse legittimo); |
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c) ART. 103 comma 1: possibilità di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; |
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d) ART. 113 ultimo comma: previsione teorica (controversa) della possibilità, in alcuni casi, da parte del giudice ordinario di annullare atti amministrativi; (1) |
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e) ART. 100 comma 1: riaffermazione della duplicità di funzioni del Consiglio di Stato (funzione consultiva del Governo e funzione di giudice amministrativo di 2° grado). |
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1971: ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (legge 1034/1971) |
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(in precedenza dichiarazione di incostituzionalità delle giunte provinciali amministrative) |
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1998: Decreto Legislativo 80/1998 |
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Tale Decreto prevede un'ampia devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt. 33 e 34: tutte le controversie in materia di pubblici servizi - tra cui, fra l'altro, le controversie con oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - ed in materia di urbanistica ed edilizia) |
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1999: Sentenza della Corte di Cassazione n. 500/1999 |
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Tale sentenza riconosce la risarcibilità del danno dovuto a lesione di interessi legittimi, anche in assenza di preventivo annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice amministrativo (ossia senza la cd. pregiudizialità amministrativa). |
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2000: Legge 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) |
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Tale legge prevede, tra l'altro, che sulla domanda di risarcimento della lesione di interesse legittimo abbia sempre giurisdizione il giudice amministrativo. |
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Attualmente, pertanto, le tendenze in atto nel sistema di giustizia amministrativa italiano sono: |
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a) un progressivo superamento del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione in base alla natura della situazione azionabile, a favore della previsione di un riparto fondato sul criterio della materia; |
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b) una sostanziale parità, in quanto a tutela, delle posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo. |
(1) L'ipotesi più rilevante in cui tale previsine ha trovato applicazione è la possibilità del giudice ordinario di annullare, per vizi di legittimità, le ordinanze della pubblica amministrazione comminanti sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a tali ordinanze, attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario stesso (legge 689/1981)
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