Rimedi da parte della P.A. all'invalidità o irregolarità dell'atto amministrativo
| RIMOZIONE DELL'ATTO |
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- ANNULLAMENTO: in caso di vizi di illegittimità, purché sussista un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo
Eliminazione dell'atto operante ex tunc.
Possibilità di annullamento d'ufficio da parte della stessa autorità che emise l'atto viziato, oppure, nei casi previsti dalla legge, di annullamento governativo o annullamento gerarchico. |
- REVOCA: in caso di vizi di merito, purché sussista un interesse pubblico alla rimozione dell'atto.
Eliminazione dell'atto operante ex nunc. |
| MODIFICAZIONE DELL'ATTO |
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- MODIFICA: possibilità di correzione dell'atto mediante sostituzione della parte viziata di esso. |
- RIFORMA: possibilità di correzione dell'atto mediante integrazione di elementi aggiuntivi. |
- RETTIFICA: possibilità di correzione delle parti dell'atto inficiate da errori materiali o ostativi. |
| CONSERVAZIONE DELL'ATTO |
| - CONVALIDA: possibilità, da parte dell'autorità che emise l'atto viziato da illegittimità, di adozione di un nuovo atto che rimuova l'illegittimità del primo. | - RATIFICA: possibilità, da parte dell'autorità competente all'emanazione, di far proprio un atto adottato in via provvisoria da altra autorità competente. | - CONFERMA: possibilità da parte dell'autorità che emise l'atto originario, di rinnovarlo o di riprodurne gli elementi non viziati. | - CONVERSIONE: possibilità di mutare il contenuto dell'atto viziato in quello di un altro tipo di atto non viziato, avente gli idonei requisiti di sostanza e forma. |
| SOSPENSIONE DELL'ATTO |
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- Possibilità di sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto. |
Vedi:
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6316 del 15 ottobre 2003
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6038 del 9 ottobre 2003
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