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Rapporti tra informazione, accesso e partecipazione nel procedimento amministrativo |
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1°) Obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) ai destinatari del provvedimento finale, ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, a coloro che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento.
Si consente ad un soggetto di venire a conoscenza che un certo procedimento che lo riguarda, è stato iniziato dalla P.A. |
il soggetto decide se promuovere il
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2°) Diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 22 L. 241/1990)
Il soggetto può conoscere nello specifico l'attività dela p.a. svolta nel procedimento. |
il soggetto decide se dare corso alla
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3°) Partecipazione al procedimento amministrativo: intervento nel procedimento (art. 9 L. 241/1990)
Il soggetto interviene nel procedimento mediante la presentazione di memorie scritte e documenti che la p.a. ha l'obbligo di valutare, se pertinenti all'oggetto del procedimento stesso. |
in accoglimento delle osservazioni così presentate dal soggetto,
la p.a procedente decide se concludere con esso
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4°) Accordi amministrativi (art. 11 L. 241/1990) volti a determinare il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, sostitutivi del provvedimento. |
- Vedi anche:
Cons. di Stato, sez. 4a, n. 2283 del 29 aprile 2002
Cons. di Stato, sez. 6a, n. 2636 del 5 maggio 2002 con Analisi della sentenza
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