Rapporti tra informazione, accesso e partecipazione nel procedimento amministrativo

 

 

1°) Obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) ai destinatari del provvedimento finale, ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, a coloro che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento.

 

Si consente ad un soggetto di venire a conoscenza che un certo procedimento che lo riguarda, è stato iniziato dalla P.A.

 

il soggetto decide se promuovere il

 

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2°) Diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 22 L. 241/1990)

 

Il soggetto può conoscere nello specifico l'attività dela p.a. svolta nel procedimento.

 

il soggetto decide se dare corso alla

 

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3°) Partecipazione al procedimento amministrativo: intervento  nel procedimento

(art. 9 L. 241/1990)

 

Il soggetto interviene nel procedimento mediante la presentazione di memorie scritte e documenti che la p.a. ha l'obbligo di valutare, se pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

 

in accoglimento delle osservazioni così presentate dal soggetto,

la p.a procedente decide se concludere con esso

 

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4°) Accordi amministrativi (art. 11 L. 241/1990) volti a determinare il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, sostitutivi del provvedimento.

 

 

- Vedi anche:

Cons. di Stato, sez. 4a, n. 2283 del 29 aprile 2002

 

Cons. di Stato, sez. 6a, n. 2636 del 5 maggio 2002 con Analisi della sentenza

 

 

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