Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6 giugno 2003

 

(Sintesi:

In caso di parere non favorevole del responsabile del servizio finanziario sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, deve essere indicata di ciò una idonea motivazione.
Pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui è possibile che la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Tuttavia, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.
Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in difformità del parere di regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario deve portare comunque a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti)

 

 

 

Oggetto: Parere negativo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 


Con il quesito in oggetto si chiede:

1) se la Giunta comunale può adottare deliberazioni in presenza di un parere contrario e ben motivato del Responsabile del servizio finanziario;

2) se il Responsabile del servizio finanziario, una volta adottata la delibera di cui al punto 1), è tenuto a firmare i relativi mandati di pagamento.

L’art. 49 del Tuel prevede chiaramente l’obbligatorietà del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non siano meri atti di indirizzo e qualora comportino impegni di spesa.

Nelle fattispecie suindicate il parere è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione.

Tuttavia, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Così si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 680 del 25 maggio 1998
(1).

E’ certamente auspicabile che non si pervenga alla situazione prospettata e che vengano rimosse preventivamente le motivazioni che hanno indotto il responsabile del servizio finanziario ad esprimere un parere sfavorevole; tuttavia, se ciò non avviene preventivamente, sembra necessario che la Giunta o il Consiglio provvedano nel più breve termine possibile, garantendo gli equilibri di bilancio ed in generale il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento finanziario e contabile.

In ogni caso, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.

In merito al punto 2), constatato che nel caso specifico la Giunta o il Consiglio nel deliberare in difformità del parere di regolarità contabile assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario è palese che quest’ultimo deve portare a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti.

 

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(1)  Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 680 del 25 maggio 1998
Ricorso sig.ra M. (avv.ti Sabatini e Foglietti) contro Comune di Pescara (non costituito)
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 144 del 10.3.1994


(I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi)
 

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE



(Omissis)

 

FATTO
 

La ricorrente, dipendente del comune di Pescara fin dal 16.6.1980 con la qualifica di ausiliaria d'infanzia (III livello), e' stata riassegnata alle proprie mansioni originarie, dopo un lungo periodo trascorso prima presso la Casa di Riposo di via Rigopiano e successivamente presso la Ripartizione igiene, sanità, assistenza e sicurezza sociale.

Dopo che un primo ordine di servizio (impugnato con il ricorso 558/91, dichiarato improcedibile dal TAR con statuizione non appellata) era stato superato da altro successivo del 27.1.1992, che ha riportato la M. alla ripartizione comunale, con i provvedimenti fatti oggetto del ricorso n. 850/93 - la cui reiezione e' oggetto del presente giudizio di appello - la dipendente e' stata ritrasferita all'asilo nido in via Arapietra, per svolgervi le proprie mansioni di «ausiliaria d'infanzia».

Il ricorso avverso tale ultima riassegnazione di funzioni è stato respinto in primo grado, ed avverso la decisione reiettiva e' stato interposto l'appello di cui trattasi.

All'udienza del 10.3.1998 la causa e' stata trattenuta in decisione.



DIRITTO


L'appello e' infondato.

1. - Con il primo motivo di gravame, viene denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Ritiene la sezione che, mentre da un lato non occorre alcuna speciale motivazione per destinare un dipendente assunto con qualifica di ausiliaria d'infanzia allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, d'altra parte - come già correttamente affermato dal giudice di primo grado - è evidente che solo in vista ed in funzione dell'avvenuta riassegnazione di mansioni proprie poteva giustificarsi la partecipazione, non contestata, della M. al corso di riqualificazione professionale, altrimenti destinato a risolversi in uno spreco di tempo e di risorse umane da parte dell'amministrazione.

2. - Con il secondo motivo di appello si assume la violazione dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'infondatezza della censura proposta consegue al rilievo che la norma citata, nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, non pone alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell'iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici.

Ove si opinasse diversamente, si finirebbe inammissibilmente con il conferire ai citati organi consultivi l'effettivo potere di amministrazione, degradando la giunta ed il consiglio ad una funzione di mera ratifica di determinazioni amministrative sostanzialmente imputabili ad altri soggetti.

Nel caso di specie, in particolare, non può nemmeno sostenersi che la deliberazione assunta a complemento di quella sulla quale era stato reso il parere tecnico dei citati organi, non fosse il logico sviluppo e, si vorrebbe dire, il necessario corollario, della partecipazione al corso di aggiornamento, di cui si e' detto trattando del primo motivo di appello.

3. - Con il terzo motivo di appello si lamenta la violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ritiene la sezione che l'avviso in questione non fosse necessario nel caso di specie, poiché la M. era già a conoscenza del procedimento unitario all'esito del quale e' stata disposta la sua partecipazione al corso e, come corollario di ciò, la sua assegnazione alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

4. - Con il quarto motivo di appello, si censura la violazione delle norme (art. 2 D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; art. 18 regolamento organico comunale, art. 10 d.P.R. 25 settembre 1993, n. 247) relative alla mobilita' del personale nell'ambito dell'ente.


Anche tale motivo e' infondato, in quanto la riassegnazione della dipendente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza non integra un'ipotesi di mobilità, per quale disciplinata dalla normativa precisata, essendosi in sostanza di fronte, nel caso in questione, ad un'ipotesi di ripristino della normale corrispondenza tra qualifica posseduta e mansioni effettuate dal dipendente pubblico.

5. - Il quinto motivo di appello, che lamenta l'illegittimità derivata dei successivi ordini di servizio in quanto applicativi della citata deliberazione della giunta comunale, rimane assorbito dall'effettuata verifica della legittimità di quest'ultima.

6. - In conclusione, l'appello deve essere respinto in relazione a ciascun motivo.


(Omissis)


 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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