Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6 giugno 2003
(Sintesi:
In caso di parere non favorevole
del responsabile del servizio finanziario sulle proposte di deliberazione della
Giunta e del Consiglio, deve essere indicata di ciò una idonea motivazione.
Pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella
deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui è
possibile che la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere
sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Tuttavia, il Consiglio o la
Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in
presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella
delibera stessa le motivazioni della scelta.
Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in difformità del parere di
regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario deve portare
comunque a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le
liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti)
Oggetto: Parere negativo del
responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Con il quesito in oggetto si chiede:
1) se la Giunta comunale può adottare deliberazioni in presenza di un parere
contrario e ben motivato del Responsabile del servizio finanziario;
2) se il Responsabile del
servizio finanziario, una volta adottata la delibera di cui al punto 1), è
tenuto a firmare i relativi mandati di pagamento.
L’art. 49 del Tuel prevede chiaramente l’obbligatorietà del parere di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non
siano meri atti di indirizzo e qualora comportino impegni di spesa.
Nelle fattispecie suindicate il parere è obbligatorio e può essere favorevole o
non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea
motivazione.
Tuttavia, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito
nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui
si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in
presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità.
Così si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n.
680 del 25 maggio 1998 (1).
E’ certamente auspicabile che non si pervenga alla situazione prospettata e che
vengano rimosse preventivamente le motivazioni che hanno indotto il responsabile
del servizio finanziario ad esprimere un parere sfavorevole; tuttavia, se ciò
non avviene preventivamente, sembra necessario che la Giunta o il Consiglio
provvedano nel più breve termine possibile, garantendo gli equilibri di bilancio
ed in generale il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento finanziario e
contabile.
In ogni caso, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere
all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità
contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della
scelta.
In merito al punto 2), constatato che nel caso specifico la Giunta o
il Consiglio nel deliberare in difformità del parere di regolarità contabile
assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che
sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario è palese che
quest’ultimo deve portare a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo,
se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti.
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(1) Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
Quinta, n. 680 del 25 maggio 1998
Ricorso sig.ra M. (avv.ti Sabatini e Foglietti) contro Comune di Pescara (non
costituito)
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo n. 144 del 10.3.1994
(I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del
consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle
proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Omissis)
FATTO
La ricorrente, dipendente del comune di Pescara
fin dal 16.6.1980 con la qualifica di ausiliaria d'infanzia (III livello), e'
stata riassegnata alle proprie mansioni originarie, dopo un lungo periodo
trascorso prima presso la Casa di Riposo di via Rigopiano e successivamente
presso la Ripartizione igiene, sanità, assistenza e sicurezza sociale.
Dopo che un primo ordine di servizio (impugnato con il ricorso 558/91,
dichiarato improcedibile dal TAR con statuizione non appellata) era stato
superato da altro successivo del 27.1.1992, che ha riportato la M. alla
ripartizione comunale, con i provvedimenti fatti oggetto del ricorso n. 850/93 -
la cui reiezione e' oggetto del presente giudizio di appello - la dipendente e'
stata ritrasferita all'asilo nido in via Arapietra, per svolgervi le proprie
mansioni di «ausiliaria d'infanzia».
Il ricorso avverso tale ultima riassegnazione di funzioni è stato respinto in
primo grado, ed avverso la decisione reiettiva e' stato interposto l'appello di
cui trattasi.
All'udienza del 10.3.1998 la causa e' stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello e' infondato.
1. - Con il primo motivo di gravame, viene denunciato il difetto di motivazione
del provvedimento impugnato.
Ritiene la sezione che, mentre da un lato
non occorre alcuna speciale motivazione per destinare un dipendente assunto con
qualifica di ausiliaria d'infanzia allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica posseduta, d'altra parte - come già correttamente affermato dal
giudice di primo grado - è evidente che solo in vista ed in funzione
dell'avvenuta riassegnazione di mansioni proprie poteva giustificarsi la
partecipazione, non contestata, della M. al corso di riqualificazione
professionale, altrimenti destinato a risolversi in uno spreco di tempo e di
risorse umane da parte dell'amministrazione.
2. - Con il secondo motivo di appello si assume la violazione dell'articolo 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
L'infondatezza della censura proposta
consegue al rilievo che la norma citata, nel prevedere la necessità dei pareri
del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria,
nonché del segretario comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, non
pone alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio
comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di
deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento
formale dell'iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici.
Ove si opinasse diversamente, si finirebbe
inammissibilmente con il conferire ai citati organi consultivi l'effettivo
potere di amministrazione, degradando la giunta ed il consiglio ad una funzione
di mera ratifica di determinazioni amministrative sostanzialmente imputabili ad
altri soggetti.
Nel caso di specie, in particolare, non può
nemmeno sostenersi che la deliberazione assunta a complemento di quella sulla
quale era stato reso il parere tecnico dei citati organi, non fosse il logico
sviluppo e, si vorrebbe dire, il necessario corollario, della partecipazione al
corso di aggiornamento, di cui si e' detto trattando del primo motivo di
appello.
3. - Con il terzo motivo di appello si lamenta la violazione dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ritiene la sezione che l'avviso in
questione non fosse necessario nel caso di specie, poiché la M. era già a
conoscenza del procedimento unitario all'esito del quale e' stata disposta la
sua partecipazione al corso e, come corollario di ciò, la sua assegnazione alle
mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
4. - Con il quarto motivo di appello, si censura la violazione delle norme (art.
2 D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; art. 18 regolamento organico comunale, art. 10
d.P.R. 25 settembre 1993, n. 247) relative alla mobilita' del personale
nell'ambito dell'ente.
Anche tale motivo e' infondato, in quanto
la riassegnazione della dipendente alle mansioni proprie della qualifica di
appartenenza non integra un'ipotesi di mobilità, per quale disciplinata dalla
normativa precisata, essendosi in sostanza di fronte, nel caso in questione, ad
un'ipotesi di ripristino della normale corrispondenza tra qualifica posseduta e
mansioni effettuate dal dipendente pubblico.
5. - Il quinto motivo di appello, che lamenta l'illegittimità derivata dei
successivi ordini di servizio in quanto applicativi della citata deliberazione
della giunta comunale, rimane assorbito dall'effettuata verifica della
legittimità di quest'ultima.
6. - In conclusione, l'appello deve essere respinto in relazione a ciascun
motivo.
(Omissis)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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