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NORMATIVA E PRASSI/1 |
Modifiche alle norme in tema di acquisti di beni e servizi da parte della P.A.
Art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ord. n. 181)
(Sintesi:
L'obbligo per ministeri e enti pubblici istituzionali di acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip, viene circoscritto solo ai beni e servizi caratterizzati dall'alta qualità e dalla bassa intensità di lavoro. Tali beni saranno individuati con Decreto ministeriale.
In ogni caso tutte le P.A., escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza ricorrere alla Consip, pur in presenza di convenzioni dalla stessa attivate, qualora il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti.
In particolare, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, in caso di acquisti in maniera autonoma di beni e servizi per cui sussiste l'obbligo di ricorrere alla Consip, è soppresso il dovere di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso nonché il dovere di trasmettere gli atti all'organo di revisione. Tuttavia tali enti, in caso di acquisti in maniera autonoma dei suddetti beni, devono utilizzare i parametri di qualità e prezzo desumibili dalle convenzioni Consip riguardanti beni analoghi o comparabili - richiamo alla norma di cui alla L. 488/1999)
Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, n. 13/2003 del 15 luglio 2003
Cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. Profili interpretativi ed applicativi.
(Sintesi:
I lavori pubblici sono affidabili solo a soggetti qualificati e non esclusi dalle gare per inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.
Già all’atto della qualificazione, le imprese, oltre ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono all’indicata affidabilità morale, economica e professionale dell’esecutore. Tali requisiti di carattere generale, inerenti all’affidabilità del contraente, devono permanere al momento della partecipazione alle procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti.
In particolare, in base all'art.
75 del D.P.R. 554/99, vanno esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti di seguito indicati.
A. "che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni." Si fa riferimento a due distinte fattispecie:
il conclamato dissesto economico dell’impresa e il caso in cui sia in corso un
procedimento, ancorché non concluso, per l’accertamento di tale situazione; tale
procedimento, per la giurisprudenza, può essere considerato in corso qualora vi
sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore. La liquidazione
coatta amministrativa può conseguire ad accertamento giudiziale
dello stato d’insolvenza con sentenza del tribunale ovvero a
provvedimento amministrativo di liquidazione; l’amministrazione controllata presuppone una temporanea difficoltà ad
adempiere alle proprie obbligazioni; con il concordato preventivo è
data all’imprenditore insolvente la possibilità di evitare il fallimento quando
pure ne sussistono gli estremi. La possibilità di esclusione dalle gare e
dalla stipulazione dei contratti dovrebbe ritenersi sussistere anche
nell’ipotesi dell’amministrazione straordinaria,
B. “nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione; (tale) divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società”. La pericolosità sociale è il presupposto del procedimento; le misure di prevenzione sono costituite dall'applicazione di una misura di prevenzione personale, ossia sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno. Il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l’annotazione della richiesta di applicazione della misura nei registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali. L’incapacità alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti è prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione di una delle misure di prevenzione il provvedimento definitivo di applicazione della misura determina, fra l'altro, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti.
L’incapacità a contrarre con la P.A., si verifica anche nel caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per delitti, consumati o tentati, di associazione a delinquere di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione, per i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste, nonché per i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le P.A., gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire informazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti d’importo superiore alla soglia comunitaria ovvero, per i subcontratti, d’importo superiore a 200 milioni di euro.
C. “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale”; “il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio”. I reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore, sono i reati contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. E' fatta salva, in ogni caso, la riabilitazione e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata. Inoltre, si deve automaticamente escludere il concorrente, nelle ipotesi - malversazione, corruzione, etc.- implicanti un'incapacità di contrattare con la P.A., nonché in caso di di irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa per reati contro la P.A. o il patrimonio commessi nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima. Le condanne che incidono sull’affidabilità morale e professionale, indipendentemente dalla modalità di irrogazione della sanzione, consentono alla P.A: una lata valutazione discrezionale del caso concreto per stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale, ancorché questa sia estranea alla qualità dell’imprenditore; dal che consegue l’obbligo per il partecipante alle gare di dichiarare anche i decreti penali di condanna. E' irrilevante che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell’incarico, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell’impresa. La condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore tecnico delle imprese, costituisce circostanza incidente sull’affidabilità morale dell’impresa nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa deriva un’attenuazione della moralità complessiva dell’impresa ed una limitazione della capacità di essa alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto. Per la giurisprudenza, tale limitazione si protrae per i tre anni successivi dalla cessazione della carica del soggetto condannato, con la possibilità, tuttavia, per l’impresa interessata e con riferimento a detto triennio di interrompere il nesso di identificazione adottando atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenendo conto, in particolare, che il recupero dell’affidabilità dell’impresa non avviene automaticamente per effetto della semplice sostituzione del soggetto inquisito, occorrendo al riguardo anche una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata .Sussiste preclusione alla partecipazione alle gare anche in ipotesi di condanne del direttore tecnico o amministratore in epoca anteriore all’assunzione in carica nell’impresa, ritenendosi, quindi, ininfluente il fatto che la condanna dello stesso sia o meno temporalmente e funzionalmente correlata alla carica ricoperta in seno all’impresa. Così come sembra ininfluente la circostanza che l’impresa abbia cessato di avvalersi dell’amministratore o del direttore tecnico condannati, a meno che non dimostri di averli per tale ragione estromessi dall’incarico, dando così prova di dissociazione dalla relativa condotta criminosa.
D. “che hanno violato il divieto
di intestazione fiduciaria, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso."
Si vuole evitare che la stazione appaltante
perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara;
sicché, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria concerna società
appositamente autorizzate,
le quali a loro volta abbiano comunicato alla P.A. l’identità dei fiducianti, l’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla
partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti. Per la configurazione
dell’ipotesi in esame, per la giurisprudenza, non è necessario il
trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente
che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la
legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà necessari per la gestione
dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.
E. “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro”.
Dell’infrazione deve esservi stato accertamento in sede amministrativa la cui
attestazione appare, quindi, sufficiente a legittimare la valutazione delle stazioni
appaltanti circa la gravità dell’infrazione. Per infrazioni alle norme in
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro
debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei
relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni sulla
sicurezza nei cantieri. E' da considerare grave la violazione agli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi
assicurativi, qualunque ne sia l’importo e fino a che la situazione contributiva
non venga completamente regolarizzata.
F. “che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”. L’esclusione dalle gare può aver luogo in presenza di un accertamento in sede
amministrativa, di regola, anche se non può escludersi che la negligenza o
malafede possano emergere da pronunce giurisdizionali. L’esclusione
dalle procedure di gara è limitata ai soli fatti di inadempimento dell’impresa in pregressi
rapporti con la stazione appaltante. Per la configurazione dell’ipotesi in
esame, non basta che i lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte ovvero in
maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una
violazione del dovere di diligenza nell’adempimento qualificata da un
atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell’appaltatore.
Pacifico il ricorrere della gravità nel caso di dichiarazione di non
collaudabilità dei lavori ovvero di risoluzione del contratto. Per la
giurisprudenza, poi, i comportamenti dei dipendenti dell’impresa in danno della
stazione appaltante si pongono in stretta connessione con l’esecuzione dei
lavori ed integrano l’ipotesi di negligenza dell’impresa appaltatrice che abbia
al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo
G. “coloro che abbiano commesso
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse." E' richiesta la definitività dell’accertamento dell’irregolarità
tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione
giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non
impugnato e divenuto incontestabile.
H. “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara." Le conseguenze sulle procedure di gara in corso o da
avviare o sulle fasi successive all’aggiudicazione, di una falsa dichiarazione
sui requisiti e sulle condizioni rilevanti ai
fini della partecipazione alle gare d’appalto, sono: a) prima
dell’aggiudicazione dell’appalto non vi
sono effetti sulla regolarità della procedura di gara una volta esclusa
l’impresa non in possesso dei requisiti richiesti; b) dopo l’aggiudicazione
della gara, ma prima della stipula del contratto, va distinto se aggiudicataria è la stessa impresa nei cui confronti
sussista la causa preclusiva o
altro concorrente non aggiudicatario; nel primo caso la stazione appaltante
procede all’annullamento dell’aggiudicazione e alla determinazione della nuova
soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel secondo caso
occorre effettuare una prova di resistenza ed eventualmente procedere alla nuova
aggiudicazione; c) dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso
va valutato l’eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o all’annullamento dell’aggiudicazione congiuntamente all’esigenza di
un ripristino della legalità violata.
i concorrenti devono dichiarare, tramite autodichiarazioni, l’inesistenza delle situazioni di cui suddetti punti. Saranno le stazioni appaltanti a dover effettuare i necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni; controlli che, se relativi a dichiarazioni sostitutive di certificazione, andranno effettuati consultando direttamente gli archivi della P:A. certificante, oppure chiedendo alla stessa, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, conferma scritta della rispondenza tra quanto autodichiarato alle risultanze dei registri da essa custoditi. Le stazioni appaltanti non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare dovendo acquisirli d’ufficio)
Principio contabile n. 1 per gli enti locali - Programmazione e previsione nel sistema del bilancio.
(Sintesi:
La programmazione è l'analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali. La “previsione” è intesa come l’attività di programmazione annuale, e si traduce nella documentazione contabile prodotta in sede di approvazione del bilancio di previsione,
i documenti che costituiscono parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione di mandato, sono: a) le linee programmatiche; b) il piano generale di sviluppo. Inoltre, il sistema di bilancio include, a livello di previsione: a) la relazione previsionale e programmatica; b) il bilancio annuale di previsione; c) il bilancio pluriennale; d) il piano esecutivo di gestione; e) gli allegati al bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell’ente e assolve contemporaneamente le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, e particolarmente deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso. Esso, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza gli effetti contabili delle scelte assunte ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione e con il quadro economico-finanziario.
Eventuali modifiche agli obiettivi, programmi e progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione previsionale e programmatica, devono essere esplicitamente deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie.
Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti: a) dal documento sulle linee programmatiche di mandato; b) dal piano generale di sviluppo. riguardo al primo sussiste l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i contenuti della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo adempimento programmatorio spettante al Presidente della provincia o al Sindaco. Il piano generale di sviluppo dell’ente è previsto come documento obbligatorio e comporta il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente; tale piano deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato e antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Per alcuni settori d’intervento sono richiesti specifici atti di programmazione preliminari alla previsione annuale e pluriennale ed, in particolare: a) per i lavori pubblici, il programma triennale; b) per il personale dipendente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; lo schema di programma triennale ed elenco annuale devono essere annualmente adottati o aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell’organo esecutivo; il programma triennale ed elenco annuale devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione. L’atto di programmazione del fabbisogno di personale costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica.
La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, racchiudendo l’intero panorama programmatorio, sia in termini di tempo – il periodo compreso nel bilancio pluriennale – sia in termini di contenuti, comprendente cioè gli aspetti finanziari ed economici, ma anche gli aspetti fisici, strutturali e politici della manovra di bilancio. La relazione previsionale e programmatica fa riferimento al bilancio annuale ed a quello pluriennale. Relativamente a quest’ultimo deve chiarire, le ragioni per le quali i valori del secondo e del terzo esercizio vengano modificati rispetto a quanto era stato previsto nell’anno precedente. Le fasi della relazione sono: la ricognizione, in cui sono illustrate le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche; l'individuazione degli obiettivi; la valutazione delle risorse; la scelta delle opzioni, in cui è prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari, mentre la parte rimanente può destinarsi alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive da destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio; individuazione e redazione dei programmi e dei progetti, costituendo questa l’attività di definizione delle scelte “politiche” propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo e ove dei programmi occorre fare analitica illustrazione perché da qui inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e quindi della gestione e dei risultati.
Il modello di bilancio di previsione annuale, distinto per tipologia di ente è a struttura obbligatoria, non modificabile neppure parzialmente. Con il bilancio di previsione il Consiglio, nell’ambito della sua funzione di indirizzo e di programmazione, assegna i mezzi finanziari ai servizi, la cui ulteriore specificazione spetterà poi alla giunta in sede di piano esecutivo di gestione, se previsto. I valori compresi nel bilancio devono fare riferimento alla previsione di accertamenti ed impegni che si concluderanno entro l’anno. Con il bilancio e i suoi allegati sono individuate tutte le attività che l’ente prevede di svolgere nel periodo di riferimento: su di esse sono espresse le competenze degli organi di governo in termini di indirizzo e di controllo e le competenze dei responsabili gestionali in termini di svolgimento concreto delle attività e di risultato.
A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari. È auspicabile che al servizio sia affidata la gestione dell’entrata e del patrimonio. Per servizio si può intendere sia il reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per l’articolazione di un’area organizzativa dell’ente, sia le attività che vi fanno capo. Il concetto di servizio consente di misurare gli effetti economici delle decisioni dei responsabili delle singole unità organizzative elementari e costituisce quindi la base dei sistemi di controllo direzionale.
Il bilancio di previsione è un bilancio finanziario di competenza «mista», per cui l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, è quello accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l’iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste.
Il fondo di riserva è finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio, e quindi non ricorrenti e imprevedibili, o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle dotazioni di spesa corrente. L'utilizzazione è disposta, tramite prelievo e con inserimento di altro intervento di spesa, con provvedimenti dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. Non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo.
Il modello di bilancio pluriennale, distinto per tipologia di ente è modificabile con il regolamento di contabilità dell’ente locale. Il bilancio pluriennale riveste una importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio termine degli organi di governo degli enti locali. Mentre la relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di individuare un piano generale degli interventi dell’ente locale, il bilancio pluriennale ha quale principale funzione la verifica complessiva dell’entità e della tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, in particolare, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento. Il bilancio pluriennale è bilancio di competenza finanziaria e prende in considerazione le entrate e le uscite per le quali si prevede sorga il diritto all’accertamento e l’obbligo all’impegno, senza tenere conto dei rispettivi momenti successivi dell’incasso e del pagamento. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. La determinazione delle entrate deve misurare quanto si ritiene di poter ragionevolmente accertare in ogni esercizio contemplato dal bilancio pluriennale, Come diretta conseguenza del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale si pone, fra l’altro, la necessità di assumere impegni sul bilancio pluriennale qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli anni futuri e non si rientri nella fattispecie degli impegni automatici, nel qual caso non c’è bisogno di uno specifico atto di impegno di spesa. La durata del periodo contemplato dal bilancio pluriennale è pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni. La durata del periodo analizzato dal bilancio pluriennale coincide, inoltre, con quella della relazione previsionale e programmatica.
Il piano esecutivo di gestione (Peg), è uno strumento riservato ed obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La predisposizione di tale documento spetta alla giunta e si inquadra nell’ambito dei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi di governo politico. Il Peg deve ricomprendere tutte le entrate e le spese di bilancio, Esso individua gli obiettivi specifici della gestione da raggiungere: il conseguimento dei menzionati obiettivi è affidato ai responsabili dei diversi servizi, che sono i gestori di ciascun aspetto dell’attività dell’ente e che ricevono a tal fine le dotazioni di mezzi (risorse materiali e finanziarie, nonché risorse umane) necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il Peg comporta una più puntuale definizione, nell’ambito degli obiettivi del bilancio, anche degli obiettivi della gestione, manifestando il passaggio di consegne fra organi politici ed organi tecnici. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Quest’ultimo può essere espresso in termini di: tempo, volume d’attività, costo, ecc. oppure in termini qualitativi, ma devono risultare comunque verificabili e trovare un riscontro oggettivo. Gli obiettivi gestionali presenti nel Peg hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggano per periodi più lunghi devono essere riproposti nei vari anni e misurati correttamente nel loro stato di avanzamento. La giunta con l’approvazione del Peg e con l’assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi approva la pianificazione proposta dai dirigenti e dai responsabili dei servizi)
Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6-giugno 2003
Oggetto: Parere negativo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
(Sintesi:
In caso di parere non favorevole
del responsabile del servizio finanziario sulle proposte di deliberazione della
Giunta e del Consiglio, deve essere indicata di ciò una idonea motivazione.
Pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella
deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui è
possibile che la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere
sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Tuttavia, il Consiglio o la
Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in
presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella
delibera stessa le motivazioni della scelta.
Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in difformità del parere di
regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario deve portare
comunque a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le
liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti)
Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6-giugno 2003
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul visto di regolarità contabile previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000.
(Sintesi:
La regola per
cui “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”, si riferisce al cd. impegno contabile: l’obbligazione giuridica
dell’ente nei confronti di altri soggetti - cd impegno giuridico - si perfeziona
solamente in un momento successivo. Il visto di regolarità contabile, che
condiziona l’esecutività del provvedimento di spesa, non può che avvenire prima
del momento in cui sorge l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto
fornitore del servizio o della fornitura, momento che contraddistingue il
cosiddetto “impegno giuridico”.
Non sono previste dall’ordinamento altre tipologie di visto di regolarità
contabile, mentre sono previsti altri controlli e riscontri da effettuare nelle
fasi procedimentali successive all’assunzione dell’impegno contabile.
Il visto di regolarità contabile deve limitarsi alla verifica dell'effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i dirigenti che li hanno emanati. Pertanto, si deve distinguere, da un lato, la verifica di legittimità dell’atto, che considera anche le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte del dirigente o del responsabile del servizio che lo ha sottoscritto; dall’altro, la verifica della regolarità contabile, che avviene in un momento successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario)
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