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La risarcibilità degli interessi legittimi - evoluzione |
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1°) Sistema precedente |
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Una tutela risarcitoria indiretta degli interessi legittimi veniva riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione ai cd. interessi legittimi oppositivi (interessi legittimi nei confronti di un atto della p.a. sfavorevole nei confronti del destinatario, es. espropriazione) e non in relazione ai cd. interessi legittimi pretensivi (interessi legittimi di fronte alla possibilità che la p.a. emetta un provvedimento favorevole nei confronti del destinatario, es. aspettativa di ottenere una licenza): doveva prima intervenire l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice amministrativo (cd. pregiudizialità amministrativa) e poi si poteva proporre domanda al giudice ordinario di risarcimento del danno causato dalla lesione dell'interesse legittimo |
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RISARCIBILITA' INDIRETTA DEI SOLI INTERESSI LEGITTIMI OPPOSITIVI: GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. PREVIO ANNULLAMENTO DA PARTE DEL G.A. DELL'ATTO IMPUGNATO. |
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2°) Sentenza Corte Cassazione 500/1999: risarcibilità degli interessi legittimi |
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Tale sentenza afferma che si può:
a) chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno causato da lesione di interesse legittimo, indipendentemente dal fatto che vi sia già stato o meno l'annullamento dell'atto illegittimo da parte del giudice amministrativo
b) chiedere al giudice ordinario il risarcimento anche per lesione di interesse legittimo pretensivo
Nel caso di materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda andava posta al giudice amministrativo stesso. |
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RISARCIBILITA' DIRETTA DI TUTTI GLI INTERESSI LEGITTIMI, SIA OPPOSITIVI CHE PRETENSIVI: GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. (O DEL G.A. NEI CASI DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA), SENZA PREVIO ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO. |
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3°) Legge 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) |
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art. 7, comma 1 lett. c) (modificazione dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 80/1998): il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo può essere chiesto al g.a. nell'ambito della sua giurisdizione, ossia non solo più nei casi di giurisdizione esclusiva ma anche nei casi rientranti nella giurisdizione generale di legittimità. |
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GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DELLA LESIONE DI INTERESSE LEGITTIMO SEMPRE ATTRIBUITA AL G.A. |
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4°) Giurisprudenza successiva alla L. 205/2000 (1) |
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A parziale riforma della Sentenza Cass. 500/99, riaffermazione della necessità del previo annullamento, da parte del g.a., dell'atto lesivo di interesse legittimo prima di poter ottenere il risarcimento del danno da parte del g.a. stesso.
Impossibilità di proposizione diretta avanti al g.a. dell'azione di risarcimento del danno senza previa o contestuale proposizione di azione di annullamento dell'atto dal quale si assume il danno sia causato (in quanto in base alla L. 205/2000 il g.a. dispone il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, nell'ambito della sua giurisdizione, ossia in base alle regole generali proprie di tale giurisdizione e quindi in base al principio della proposizione del ricorso mediante azione di annullamento, entro il termine decadenziale, dell'atto che si assume illegittimo).
Una volta proposta, poi, l'azione di risarcimento resta procedibile solo a condizione che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento.
Possibilità di esperire direttamente l'azione di risarcimento, senza previa proposizione dell'azione di annullamento, solamente nelle ipotesi in cui non vi siano atti esistenti ed efficaci da annullare, e in particolare: in caso di atto già caducato all’esito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o rimosso dalla P.a. tramite autotutela o annullamento di organo sovraordinato oppure nella diversa ipotesi in cui il danno da risarcire derivi dall' illegittimità non già di un atto, ma dell’attività della P.a. (ad esempio, il danno da ritardo). |
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RISARCIBILITA' INDIRETTA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI AVANTI AL G.A. PREVIO ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO: PREGIUDIZIALITA' DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO LESIVO RISPETTO ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO |
(1) Vedi:
Cons. di Stato, sez. IV, n. 952 del 15 febbraio 2002
Cons. di Stato, sez. VI, n. 3338 dell'8 giugno 2002.
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