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Giurisprudenza - Varie |
Corte dei Conti, sez. 1a giurisdiz. centrale d'appello, n. 340/A del 30 ottobre 2003
(Il danno all’immagine previsto per la persona fisica è estensibile alla persona giuridica. In forza della diversità tra persona fisica e persona giuridica, il risarcimento della lesione è limitato alla sola sfera patrimoniale dell’ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante; infatti il danno morale ex art. 2059 c.c. è incompatibile con la natura della persona giuridica)
Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 8828 del 31 maggio 2003
(Il "danno non patrimoniale" ex art. 2059 c.c., va inteso come comprendente ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, e non più solo come "danno morale soggettivo", ossia solo come sofferenza contingente determinata da fatto illecito integrante reato. Dalla non coincidenza tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo discende la risarcibilità del primo anche in favore delle persone giuridiche.
Riguardo al limite a cui l'articolo 2059 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia "solo nei casi determinati dalla legge", esso deve escludersi se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Nel danno non patrimoniale da uccisione di congiunto vi è la lesione dell'interesse all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nella famiglia, interesse diverso sia dal bene salute, tutelato, ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, tutelato, ove risulti un'ingiusta sofferenza contingente, mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. Il danno consiste nella perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali e il suo risarcimento non avviene ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ex art. 2059, trattandosi di danno non suscettibile di valutazione monetaria. Il risarcimento postula tuttavia la sussistenza degli elementi dell'illecito civile extracontrattuale ex art. 2043, in quanto l'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, consente anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali)
Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 7632 del 16 maggio 2003
(Il danno da perdita del diritto alla vita, cd danno tanatologico, ossia la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve tempo dall'evento lesivo, non costituisce danno biologico, poiché la morte non è la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita: la perdita di questa non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione del risarcimento, e l'impossibilità che, riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. Per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente.
Nel caso di apprezzabile lasso di tempo tra lesioni colpose e morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per il tempo indicato; il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante.
Se la morte è
stata causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato
acquisisce e trasferisce agli eredi, solo il diritto al risarcimento del danno
biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita, in
quanto non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità
permanente.
Anche il danno morale da lesione, cui sia conseguita la morte, presuppone
l'esistenza in vita del soggetto leso per un apprezzabile lasso di tempo tra
lesione e morte: non è concepibile un danno morale da morte del soggetto,
allorché il decesso sia immediatamente o quasi conseguente alla lesione)
Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003
(Il danno esistenziale è la forzosa rinuncia, non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica, allo svolgimento di attività non remunerative fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato. Si differenzia dalle tre categorie tradizionali di danno - danno biologico: peggioramento della qualità della vita, dipendente da lesione fisica o psichica; danno morale: mera sofferenza morale, prostrazione dell’animo, abbattimento dello spirito; danno patrimoniale: deminutio patrimonii - in quanto, rispetto al danno biologico, prescinde da una lesione fisica o psichica; rispetto al morale, non è una sofferenza ma una rinuncia ad un’attività concreta; rispetto al patrimoniale prescinde da una riduzione della capacità reddituale)
Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 1948 del 10 febbraio 2003
(La
responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha
base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato
alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b)
nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, a cui
inerisce il dovere di custodirla, cioè di vigilarla e di mantenerne il
controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Ai fini della responsabilità per danni causati da cosa in custodia, il
comportamento del custode è irrilevante: ai fini della responsabilità è
sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la
cosa che ha causato l'evento lesivo.
Custode è chi abbia l'effettivo
potere sulla cosa, e quindi non solo il proprietario ma anche il semplice
possessore o detentore della cosa. Il criterio di imputazione della
responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la
disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di
intervenire sulla stessa.
L'utilizzatore della cosa non ne è necessariamente anche il custode; se il
potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha
l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa - ossia dal
custode - e questi ha conservato effettivamente la custodia in tali termini, la
disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non comporta ad esso il
trasferimento della custodia. In particolare, non vi è trasferimento della
custodia in caso di concessione per breve tempo dell'utilizzazione della cosa,
per cui il controllo e quindi il potere materiale sulla stessa rimane al
custode)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6657 del 5 dicembre 2002
(La disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario deve conciliarsi con il principio della domanda e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: ai giudici non si impone di sollevare d’ufficio la violazione di norme comunitarie, se l’esame di tale motivo li obblighi a esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e a basarsi su fatti diversi da quelli a fondamento della domanda di parte)
Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 17150 del 3 dicembre 2002
(Il contratto di albergo, sia
concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi,
che in questo caso opera come mandataria dell'albergatore, in ragione del
carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione
dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, si conclude nel momento in cui
l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del
cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la
prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla
conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della
disponibilità della stanza.
La revoca della
prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo
contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita
subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per
il periodo prenotato; ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un
mandatario, quale un'agenzia di viaggi, il rinunziante deve tenere indenne
quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore per le perdite subite, purché
tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di
diligenza del mandatario, e cioè previa informazione del rinunziante circa
le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata
utilizzazione della stanza da parte del medesimo. E' comunque escluso che,
se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di
somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il
prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei
servizi non resi.
L'accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite
telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di
accettazione non è esclusa dall'offerta.
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra varie risultanze probatorie, di quelle ritenute
più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito: questo, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i
rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata)
Corte costituzionale, n. 477 del 26
novembre 2002
(La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari si perfeziona, per il
notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
anziché alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Gli
effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati
- per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a
lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da
notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di
quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta
in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante
medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione
solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento,
con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine
imposto al destinatario medesimo)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 9556 dell' 1 luglio 2002
(Ai prossimi congiunti di chi abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 2515 del 21 febbraio 2002
(In caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo - transitorio turbamento psicologico - è risarcibile anche in assenza di danno biologico - lesione all'integrità psico-fisica - o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. L'essenza del danno morale è lo stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo)
Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 11445 del 6 settembre 2001
(Il documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica integra il requisito legale della forma scritta ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata mentre i documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica ed elettronica di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
La prova per presunzioni è dalla legge considerata prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, purché fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori; in particolare in tema di licenziamento per giusta causa, i dati di un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva unitamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate)
Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 7979 del 12 giugno 2000
(La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice)
Corte di Cassazione, sez. 3a civ., n. 2367 del 3 marzo 2000
(La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'altrui onore può considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, se ricorrano le condizioni della verità oggettiva della notizia, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - c.d. pertinenza - e della correttezza formale dell'esposizione - c.d. continenza; in particolare, la condizione della verità della notizia comporta l'obbligo non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare la verità dei fatti, di modo che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà utilmente invocarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni non coincidenti: il primo comprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella c.d. pecunia doloris.
Dalla distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale discende che, comprendendo il primo anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità)
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