La trattativa privata senza gara ufficiosa

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3360 del 16 giugno 2003

(La procedura negoziata senza previo bando, in caso di offerte inappropriate in precedente procedura, è un procedimento autonomo rispetto alla prima gara, nel quale la P.A. “consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto". La trattativa privata è una procedura caratterizzata dalla libertà delle forme, anche se ad essa sono applicabili i principi derivanti dall’imparzialità e dal buon andamento. La natura informale e autonoma della trattativa privata consente di ritenere un soggetto come idoneo a rappresentare l'impresa controllante, anche senza una formale procura)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4725 del 17 settembre 2002

(Nella trattativa privata senza gara ufficiosa ma condotta secondo la metodica della ricerca di mercato - ossia senza la preventiva adozione di formale provvedimento, con integrale mancanza delle forme, inesistenza di termini e assoluta eliminazione di ogni metodica concorsuale - il soggetto che propone la propria offerta presta acquiescenza alla scelta della P.A. di ricorrere a tale tipo di procedura non procedimentalizzata)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4459 del 5 settembre 2002

(La scelta di una procedura di trattativa privata non procedimentalizzata, e quindi in assenza di una procedura di gara seppur ufficiosa, esonera la P.A. dall’instaurare una vera e propria procedura selettiva di raffronto tra le offerte pervenute, e in presenza di una congrua motivazione consente di preferire l'offerta non economicamente più vantaggiosa)

 

 

 

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