L'impugnazione dell'affidamento a trattativa privata

 

 

Sulla legittimazione a ricorrere

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2588 del 14 maggio 2003

(La regola secondo cui gli imprenditori del settore sono legittimati ad impugnare la decisione di una P. A. di affidare un appalto a trattativa privata anziché mediante gara, implica che il ricorrente non debba dare la prova del possesso di tutti i requisiti per partecipare a una gara, ma semplicemente la prova di essere abilitato ad eseguire appalti come quello considerato)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 952 del 15 febbraio 2002

(Ogni soggetto che non è stato posto in grado di partecipare alla procedura relativa ad una trattativa privata ha interesse ad impugnare l'aggiudicazione - oltre, in generale, agli atti con i quali la P.A. si determina a negoziare con una sola impresa - se, per le caratteristiche della sua attività imprenditoriale, potrebbe aspirare all'aggiudicazione stessa)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 3090 del 7 giugno 2001

(Gli operatori economici del settore sono legittimati a impugnare la deliberazione della P.A. di concludere un contratto mediante una trattativa privata dalla quale siano rimasti esclusi, in relazione al profilo della mancata applicazione della normativa di evidenza pubblica. Tale principio vale rispetto a ogni tipo di contratto e ad ogni soggetto, anche non costituito in impresa)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 399 dell'1 febbraio 2001

(Sono legittimati al ricorso avverso la scelta della P.A. di concludere un contratto a trattativa privata con un determinato soggetto, gli altri operatori economici del settore, perché titolari di interesse all'effettuazione della gara. La legittimazione consegue per il solo fatto di appartenere alla categoria di settore e quindi di essere potenziali concorrenti all'acquisto)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2079 del 10 aprile 2000

(In caso di affidamento di appalto a trattativa privata preceduto da una forma, più o meno complessa, di selezione preventiva tra gli aspiranti e di comparazione delle relative offerte - volta per volta definibile come gara ufficiosa o selezione informale, ovvero addirittura come trattativa su bando di gara - ciascuno di costoro è legittimato ad impugnare la scelta finale e, prima ancora, le modalità di conduzione del procedimento.

In caso di affidamento diretto dell’appalto a trattativa privata, senza alcuna previa selezione e comparazione degli aspiranti, è legittimato ad impugnare l’affidamento, l’imprenditore che operi nel medesimo settore nonché l’imprenditore che abbia fatto esplicita domanda per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o per partecipare ad un'eventuale gara.

In entrambi i casi sussiste la giurisdizione del g.a.)

 

 

Sull'oggetto dell'impugnazione

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1206 del 2 marzo 2001

(Nella trattativa privata con gara informale, sussiste l’interesse ad impugnare davanti al g.a. sia la scelta della P.A. del ricorso alla trattativa privata, previa comparazione delle offerte, sia il suo esito; nel primo caso è necessaria l’esistenza di una situazione peculiare avente la consistenza di interesse legittimo e nella seconda ipotesi la partecipazione alla gara informale)

 

 

Riepilogo

 

Oggetto dell'impugnazione

 

Il ricorso avverso l'affidamento di un appalto da parte della P.A. mediante trattativa privata può riguardare sia la scelta della P.A. del ricorso alla trattativa privata sia l'aggiudicazione finale della trattativa

 

Legittimazione a ricorrere

 

- Legittimazione ad impugnare l'affidamento mediante trattativa privata priva di gara ufficiosa di un appalto da parte della P.A.

Altri operatori economici del medesimo settore, rimasti esclusi dalla trattativa

- Legittimazione ad impugnare l'affidamento mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa di un appalto da parte della P.A.

Ciascuno dei partecipanti alla gara ufficiosa

 

 

 

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