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La trattativa privata previa gara ufficiosa |
Consiglio di stato, sez. 6a, n. 6004 del 4 novembre 2002
(Le procedure d'appalto diverse da quelle cd. “aperte” sono sottratte al principio di pubblicità della seduta di apertura delle offerte; in particolare ciò avviene per le procedure negoziate precedute da bando di gara, le quali, pur divergendo dalla trattativa privata integralmente deproceduralizzata, giustificano la sottrazione alle regole formali di pubblicità e di formalismo delle gare)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3407 del 21 giugno 2002
(Nella trattativa privata preceduta da una gara informale la P.A. risulta titolare di margini molto ampi di discrezionalità nella valutazione dei requisiti soggettivi delle imprese concorrenti, con i soli vincoli autonomamente stabiliti in sede di indizione della procedura selettiva o desumibili da principi inderogabili dell’ordinamento)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6377 del 24 dicembre 2001
(Quando la P.A. procede alla trattativa privata, indicendo una gara ufficiosa, le posizioni soggettive dei concorrenti assumono la consistenza di interessi legittimi, abilitando le parti interessate ad agire davanti al g. a per dedurre l’illegittimità degli atti lesivi, contrastanti con i vincoli normativi od autonomamente stabiliti dalla stessa stazione appaltante.
La trattativa privata svolta dopo una gara andata deserta, costituisce un nuovo procedimento di selezione del contraente, occasionato dall’esito negativo della precedente gara; tuttavia Il modulo della trattativa privata, caratterizzato da rilevanti margini di elasticità, permette alla P.A. di definire l’ambito soggettivo dei concorrenti ammessi alla gara ufficiosa, modellando la trattativa privata come una continuazione della precedente selezione e indicendo una gara ufficiosa riservata ai soli concorrenti partecipanti alla precedente selezione stessa)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1881 del 29 marzo 2001
(La gara ufficiosa è una
categoria diversa dal mero sondaggio di mercato, pure utilizzabile nell’ambito
della trattativa privata.
Il sondaggio di mercato tende
solo a conoscere l’esistenza di potenziali contraenti e delle condizioni
contrattuali che sono disposti a praticare; la gara ufficiosa implica anche una
valutazione comparativa delle offerte
in
base a criteri prefissati.
Ove la P.A.,
nell’ambito di una trattativa privata, indica una <<gara ufficiosa>>, così
espressamente qualificando la procedura e diramando le conseguenti
lettere–invito, essa è tenuta al rispetto dei principi tipici di gara, ossia
trasparenza e par condicio: questi impongono che i partecipanti siano posti in
condizione di conoscere gli elementi di interesse per la P.A., in base ai quali
modulare le offerte.
Tuttavia, nella gara
ufficiosa si può anche consentire che i criteri selettivi siano fissati ad
offerte già cognite e che traggano spunto proprio dalla presa visione di queste:
in tal caso la P.A. deve rispettare la par condicio tra i concorrenti, rendendo
a tutti noti i criteri selettivi e invitando i concorrenti ad una
riparametrazione delle offerte in base ai criteri medesimi)
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