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L'affidamento mediante trattativa privata |
| In generale |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1295 del 10 marzo 2003
(La trattativa privata è un sistema di deroga eccezionale al regime di gara “aperto” - in cui il confronto è tra tutti i possibili esecutori idonei -. In essa la P.A. è dispensata dall’aprire la gara a tutti i potenziali interessati, tramite opportuna pubblicità, e può ricorrervi solo provando l'esistenza delle condizioni giustificanti la deroga e precisandole prima dell'avvio della procedura)
Consiglio di stato, sez. 6a, n. 6004 del 4 novembre 2002
(Nelle procedure di evidenza pubblica è illegittima qualsiasi negoziazione, anche in fase successiva all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario. La possibilità di una negoziazione è invece legittima nelle procedure negoziate, pur se precedutè dalla pubblicazione del bando di gara e, in assenza di una diversa prescrizione nella lex specialis, è altresì legittima la scelta della P.A. di limitare la rinegoziazione ad una sola impresa offerente)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6377 del 24 dicembre 2001
(L’affidamento
di contratti pubblici a trattativa privata non è riducibile all’autonomia
negoziale dei privati, ma presenta connotazioni pubblicistiche nell’adozione di
atti amministrativi sindacabili dal g. a., se asseritamente lesivi di interessi
legittimi.
La trattativa privata svolta dopo una gara andata deserta, costituisce un nuovo
procedimento di selezione del contraente, occasionato dall’esito negativo della
precedente gara; tuttavia Il modulo della trattativa privata, caratterizzato da
rilevanti margini di elasticità, permette alla P.A. di definire l’ambito
soggettivo dei concorrenti ammessi alla gara ufficiosa, modellando la trattativa
privata come una continuazione della precedente selezione e indicendo una gara
ufficiosa riservata ai soli concorrenti partecipanti alla precedente selezione
stessa)
| Sui presupposti e sulla motivazione |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6764 del 9 dicembre 2002
(In ordine alla scelta della trattativa privata, la motivazione dell’urgenza di provvedere risponde ad un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo per evidente illogicità o travisamento)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3208 del 10 giugno 2002
(La deliberazione di affidamento di un appalto di servizi mediante trattativa privata è illegittima, laddove non indichi analiticamente il motivo per cui ricorrono i presupposti di legge per tale forma di affidamento a carattere eccezionale)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5430 del 12 ottobre 2000
(L’urgenza di provvedere, come presupposto che legittima la trattativa privata, non può ravvisarsi nei casi in cui l’autorità amministrativa abbia dato causa, senza esservi costretta, alla situazione di urgenza con le sue determinazioni)
| In tema di accesso agli atti della trattativa privata |
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 5818 del 22 ottobre 2002
(Per la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. non è necessaria la lesione della posizione giuridica del richiedente bensì 1) l'esistenza di una posizione differenziata - come nel caso di un soggetto, operatore del settore, prima contattato per un'eventuale trattativa privata e poi non invitato alla gara - e 2) la titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, intesa non come diritto soggettivo o interesse legittimo ma allo stato anche meramente potenziale - come nel caso di un soggetto escluso da una gara a cui avrebbe interesse a partecipare o da una trattativa privata dopo alcuni iniziali contatti con la P.A., e ciò indipendentemente dalla legittimità del mancato invito alla gara o del non proseguimento dei contatti finalizzati alla trattativa privata o dall’effettivo svolgimento di detti contatti e dagli affidamenti creati)
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