La trasmissione degli atti

 

 

In tema di notificazione degli atti amministrativi

 

- In generale

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4906 del 3 settembre 2003

(L’atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di “manifestazione di conoscenza” in quanto consiste nell’attestato di un fatto accaduto - la consegna della copia dell’atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario - e pertanto manca di ogni contenuto provvedimentale, poiché l’effetto dell’atto non dipende dalla volontà dell’ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato l’atto ad un determinato soggetto, ma è direttamente stabilito dalla legge - atto giuridico in senso stretto.
La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall’autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo.

 

- In tema di messi notificatori

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4906 del 3 settembre 2003
Il messo notificatore è sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.
Ai fini dell'abilitazione ad effettuare la notificazione, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. Pertanto l’attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
L’espressione “messi comunali” non può dunque leggersi nel senso di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione dal Comune, vuoi come dipendente della P.A. locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune)

 

 

In tema di notificazione di ricorsi e atti giudiziari

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6564 del 29 novembre 2002

(In caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il mancato deposito in cancelleria dell’avviso di ricevimento non consente di considerare eseguita la notifica.

Al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso, il ricorrente può depositare il ricorso notificato a mezzo posta, anche privo dell’avviso di ricevimento, purché al momento della decisione risulti la ritualità della notificazione e, dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento)

 

Corte costituzionale, n. 477 del 26 novembre 2002
(La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anziché alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 3163 del 4 giugno 2002

(La notificazione del ricorso giurisdizionale a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico e non con la spedizione, di modo che, costituendo l’avviso di ricevimento l’unica prova dell'avvenuta consegna, la mancata produzione dell’avviso stesso rende inammissibile il gravame, senza che il giudice possa entrare nel merito circa le vicende della notificazione)

 

 

Sulla prova della ricezione

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 998 del 19 febbraio 2002

(La prova dell'avvenuto recapito grava interamente sul mittente. La prova della conoscenza di un atto recettizio da parte del destinatario non è desumibile mediante la prova della spedizione, occorrendo la dimostrazione, con mezzi idonei e diretti  - in caso di spedizione postale: la cartolina di ricevimento restituita al mittente - della sua consegna. Solo la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale con la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4657 del 4 settembre 2001

(La data di ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è quella risultante dalla cartolina di ritorno e non quella successiva di assunzione a protocollo della posta in arrivo, da parte della P.A. destinataria, stante la natura interna del protocollo e l’inidoneità a costituire da solo mezzo di prova in favore della stessa P.A. che lo gestisce, in contrasto con la certificazione proveniente dall’Ufficio postale)

 

 

Sulla trasmissione dei documenti tramite fax

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2207 del 24 aprile 2002

(Salvo norme diverse, spetta alla p.a. procedente stabilire i modi di comunicazione con i privati. Un fax si presume giunto al destinatario se il rapporto di trasmissione la indica avvenuta regolarmente, salvo prova contraria del destinatario)

 

 

 

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