Le società miste degli Enti Locali

 

 

In generale

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3864 del 30 giugno 2003

(L'affidamento di servizi pubblici locali ad una s.p.a. a capitale misto, appositamente costituita dall’ente locale, va qualificato come gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale.

Nelle società miste a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale pubblico va considerata con riferimento all’insieme dei comuni titolari di partecipazioni nel capitale sociale e non a ciascuno di essi)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3576 del 28 giugno 2002

(L'affidamento di un servizio pubblico locale a società a prevalente capitale pubblico locale, cosiddette “miste”, ha come scopo di apprestare una forma di gestione dei servizi che consiste nella cooperazione tra l’interesse delle amministrazioni e quello dei privati imprenditori, ma anche nel consentire l’esercizio in comune di servizi da parte di più enti con interessi omogenei. E' possibile la partecipazione anche di più soggetti pubblici, ma la prevalenza del capitale, mediante il quale si esplica il controllo sulla società mista, va riferita all’insieme degli enti, non già a ciascuno di essi, singolarmente considerato.

Il criterio della partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale, sussiste solo per l’ente promotore della costituzione della società a capitale pubblico minoritario, sicché esso non può estendersi al diverso tipo di società di capitali, connotato dalla prevalenza della partecipazione pubblica locale)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2300 del 24 aprile 2002

(Il modulo organizzativo della società mista di enti locali rappresenta una delle forme ordinarie attraverso cui si esplica la gestione diretta di un pubblico servizio.

Nelle società miste a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale, attraverso cui si esplica il controllo sulla società, va riferita all’insieme degli enti pubblici e non a ciascuno di essi singolarmente considerato)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1491 del 13 marzo 2002

(E' di competenza del Consiglio comunale deliberare la "partecipazione dell’ente a società di capitali" e, quindi, anche la costituzione di una società mista per la gestione di un pubblico servizio, mentre per il concreto trasferimento della gestione stessa è sufficiente un provvedimento della Giunta, dovendosi esclusivamente attuare il precedente deliberato del Consiglio)

 

 

Sulla differenza con le aziende speciali

 

Consiglio di Stato, sez.5a, n. 2467 del 9 maggio 2003

(Le Società miste costituite dagli enti locali anche in trasformazione di aziende speciali, per avere personalità giuridica propria di diritto privato, non soffrono del limite territoriale alla loro attività, potendo estenderla, a certe condizioni, anche al di fuori dell’ambito territoriale degli enti di riferimento. I limiti di operatività delle aziende speciali non valgono anche nei confronti delle Società miste costituite in trasformazione delle stesse, trattandosi di soggetti giuridici con ben distinte caratteristiche non assimilabili per la disciplina applicabile e  per la rispettiva capacità operativa.

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4586 del 3 settembre 2001

(Fra aziende speciali e s.p.a. a partecipazione pubblica locale sussistono importanti differenze.

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come per tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall’Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli - relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza - al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con una propria autonomia decisionale.

La legge nel dare all'Ente Locale la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche a mezzo di società private da esso costituite o partecipate, ha indicato un modulo alternativo di gestione rispetto all'azienda speciale, seppur anch’esso non del tutto alieno a finalità e connotati pubblicistici. A tal riguardo, ai fini della natura pubblica di un soggetto la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo,

Le s.p.a. a partecipazione pubblica locale, pur inquadrandosi negli organismi di diritto pubblico e negli enti aggiudicatori tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica per la stipula di appalti,  tuttavia non si configurano, a differenza delle aziende speciali, come organi strumentali intimamente collegati all’ente territoriale che le ha costituite, con gli stessi stringenti limiti all’attività al di fuori del territorio di questo. Tali limiti per le aziende speciali conseguono dalla loro strumentalità, per cui l’estensione delle loro attività al di fuori del territorio dell'Ente locale di riferimento presuppone un collegamento funzionale molto saldo tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della collettività stanziata sul territorio dell’Ente di riferimento stesso.

Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non sono legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati, alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali. Per contro le società miste locali possono partecipare alla gestione di servizi locali di altri enti territoriali, con l’unico limite dell’inerenza funzionale dell’attività agli interessi della collettività di riferimento.

Ai fini di una maggiore libertà di azione delle s.p.a. locali, svincolata dagli interessi della collettività di riferimento, non è decisiva l’assenza nello statuto societario di una previsione che limiti l’attività extraterritoriale della società)

 

 

In tema di scelta del socio privato

 

- Sulle modalità di scelta del socio privato

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2300 del 24 aprile 2002

(Nelle società miste a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'ente locale, la scelta del socio privato di minoranza deve essere compiuta attraverso un'apposita procedura concorsuale, perché il socio privato e' un socio "imprenditore" chiamato a svolgere parte rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude che l'amministrazione possa basarsi, nella scelta del socio, su generici apprezzamenti soggettivi e, comunque, di carattere fiduciario, in quanto ciò escluderebbe i principi di buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 917 del 15 febbraio 2002

(La scelta del socio privato nella formazione delle società a capitale misto degli Enti Locali preordinate alla gestione di pubblici servizi, deve necessariamente seguire procedure di evidenza pubblica, non potendosi tale scelta sottrarre ai principi concorrenziali propri di quando si debba scegliere un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della P.A.. La scelta  del socio privato non può svolgersi al di fuori di una selezione in aderenza ai precetti del bando di gara e della lettera di invito, perché altrimenti tale scelta finisce per risolversi in una specie di individuazione sulla base del mero intuitus personae, elusiva dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4586 del 3 settembre 2001

(E' necessario il ricorso al confronto concorrenziale anche per la scelta  del socio privato di minoranza nelle società a capitale pubblico maggioritario, trattandosi di principio immanente nell’ordinamento in tutti i casi di scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della P.A.)

 

- Varie

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3576 del 28 giugno 2002

(A tutela della concorrenza, nelle procedure per l’acquisizione di partecipazioni private nelle società miste, i possibili interessati devono essere resi edotti delle attività svolte e di quelle potenziali della società conferitaria. L’acquisizione di soci privati in tali società non crea una cristallizzazione delle attività economiche possibili alla società mista, circoscrivendole solo a quelle gestite nel momento della gara, non essendo ciò coerente con la natura della società, strumento duttile consentito dalla legge agli enti locali per adeguare lo svolgimento di servizi pubblici, di volta in volta alle esigenze e alle circostanze. Pertanto, dalla procedura di acquisizione di capitale privato, non può farsi discendere, a garanzia degli imprenditori che non vi abbiano partecipato, che nessun’altra attività economica possa, in seguito, intraprendere la società mista)

 

 

 

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