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L'oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2196 del 29 aprile 2003
(Il giudizio sul silenzio-rifiuto della P.A., deve tendere all’accertamento dell’obbligo di questa di esercitare un pubblico potere, e non, invece, dell'obbligo di compiere un atto di natura privatistica, quale la stipula di una compravendita. Una tale pronuncia non è conseguibile con il procedimento dinnanzi al g. a. avverso il silenzio-rifiuto, in quanto afferisce alla tutela di un preteso diritto soggettivo, materia rientrante, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione del g. o)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1836 del 7 aprile 2003
(Il ricorso avverso il silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il silenzio abbia violato il dovere della P.A. di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza del privato, senza alcuna possibilità per il giudice di determinare il contenuto, anche se vincolato, dell’atto che l’amministrazione dovrà adottare a soddisfazione dell’interesse del ricorrente. Ne discende che una volta adottato dalla P.A. un atto di rigetto dell’istanza non può che essere dichiarato dal giudice l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per carenza sopravvenuta di interesse)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 812 del 14 febbraio 2003
(Nell'oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto esula dalla cognizione del g.a. qualsiasi indagine sulla fondatezza della pretesa sostanziale connessa alla diffida alla P.A. di provvedere rimasta inevasa, essendo l’unica verifica da compiersi circoscritta all’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza e sul suo adempimento)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 808 del 14 febbraio 2003
(Il giudizio avverso il silenzio rifiuto è circoscritto al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della P.A. e non anche esteso alla disamina della fondatezza della pretesa del privato.
La verifica dell’illegittimità del silenzio postula il preliminare accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere, ravvisabile se la P.A. sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Nei casi in cui sia diretto a stimolare l’esercizio di un potere imposto obbligatoriamente dalla legge, l'atto di diffida, a fronte del quale la P.A. è rimasta inerte, è idoneo a costituire un obbligo di provvedere)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 672 del 10 febbraio 2003
(L’oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto concerne esclusivamente l’accertamento dell’obbligo della P.A. di rispondere, ossia la legittimità del comportamento silenzioso, ma non implica alcuna valutazione sull’opportunità di tale comportamento)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3256 dell'11 giugno 2002
(Il giudizio sul silenzio rifiuto della P.A. non verte sul contenuto del provvedimento da adottare da parte della P.A. ma solo sulla sussistenza o meno dell'obbligo della stessa di provvedere: qualsiasi atto adottato dalla P.A. in risposta alla diffida dell'interessato, fa venir meno il presupposto del ricorso contro il silenzio-rifiuto. Nel giudizio citato, ai fini della condanna della P.A., è necessario che ne perduri l'inerzia almeno fino alla pronuncia del giudice)
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1 del 9 gennaio 2002
(Nel giudizio sul silenzio-rifiuto, la cognizione del g.a. è limitata all’accertamento della illegittimità dell’inerzia della P.A. e non si estende a stabilire il concreto contenuto dell'atto che essa deve adottare. Ratio art. 21 bis ex L. 205/2000: in caso di inerzia anche dopo la sentenza, possibilità, nello stesso giudizio e senza dover promuovere un giudizio di ottemperanza, di ottenere la nomina di un commissario che provveda in luogo della P.A.)
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Riepilogo |
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Il giudizio sul silenzio-rifiuto è diretto unicamente all'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza dell'interessato. |
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Il giudizio sul silenzio-rifiuto non può vertere: |
- sul contenuto dell'atto da adottare da parte della P.A. a soddisfazione dell'interesse del ricorrente |
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Qualsiasi atto, anche se di rigetto, adottato dalla P.A. in risposta alla diffida dell'interessato, fa venir meno il presupposto del ricorso contro il silenzio-rifiuto |
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- sulla fondatezza della pretesa del ricorrente
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