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La competenza in tema di autorizzazione a stare in giudizio |
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3988 del 17 luglio 2002
(L’autorizzazione al legale rappresentante di un ente a stare in giudizio è condizione indispensabile per la valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la mancanza, l'invalidità o la non esecutività della delibera di autorizzazione rende inammissibile il ricorso. Nei Comuni le delibere con cui si autorizza a stare in giudizio e al conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente, sono di competenza della Giunta e non sono soggette a ratifica)
Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 4845 del 5 aprile 2002
(L'autorizzazione a sottoscrivere la procura speciale ai difensori alle liti compete alla Giunta nei limiti in cui altre norme, legislative o statutarie, non riservino la competenza in materia soltanto al sindaco. L'autorizzazione della Giunta a sottoscrivere la procura speciale ai difensori alle liti deve essere diretta al legale rappresentante dell'ente.
La regola per cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere non si applica nei confronti di un Comune, in mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento a tale regola)
Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 6546 dell'11 maggio 2001
(Sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio; lo Statuto dell'Ente non può derogare a tale riserva.
E' da escludere l'ipotesi di una autorizzazione alle liti conferita al Sindaco dai dirigenti comunali)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001
(La competenza della Giunta comunale in materia di autorizzazione a sottoscrivere la procura speciale ai difensori è soltanto residuale, ossia sussiste solo nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.
La sottoscrizione da parte del Sindaco della procura alle liti ai difensori non deve essere autenticata dal segretario comunale)
Corte di Cassazione, sez. 3a civ., n. 7190 del 30 maggio 2000
(Competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la Giunta, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1460 del 24 dicembre 1997
(L'organo competente ad autorizzare la promozione di un giudizio è la Giunta e non il Consiglio)
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