Le competenze in materia di appalti pubblici

 

 

In generale

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003

(In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell’ente. Ne consegue che la decadenza, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa, devono essere adottati dal dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei all’attività di indirizzo e sicuramente compresi nell’attività di gestione)

 

 

In tema di appalti di lavori pubblici

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6917 del 14 dicembre 2002

(L’approvazione dello schema del programma triennale di lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di impulso rientra nelle competenze della giunta municipale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, mentre è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare soltanto il consiglio comunale, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 4744 dell'11 settembre 2001

(L’approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazione delle opere pubbliche rientra nella competenza della Giunta municipale, laddove al Consiglio comunale è attribuita l’attività di programmazione dei lavori pubblici)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1471 del 20 marzo 2000

(Rientrano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, mentre l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, anche quando costituisca variante allo strumento urbanistico, rientra nella competenza generale della giunta municipale)

 

 

 

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