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Il riparto generale di competenze tra Consiglio e Giunta |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6764 del 9 dicembre 2002
(Al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6546 del 29 novembre 2002
(Rientra
nella competenza del Consiglio comunale l'adozione di piani territoriali e
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi nonché i pareri nelle dette materie. Pertanto, la
Giunta non può sostituirsi al Consiglio nel deliberare una variante al P.R.G.,
dato che persino le semplici "deroghe" sono riservate al Consiglio.
La realizzazione e l’esercizio di una discarica si innesta in un preciso ambito
programmatorio, da cui l’esigenza di un intervento dell’organo consiliare, per
definire i contenuti essenziali dell’attività. Pertanto, la competenza a
ratificare gli atti adottati in via di urgenza dalla Giunta in materia di
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio e
non alla Giunta)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2782 del 23 maggio 2002
(Alla Giunta comunale è attribuita, in via generale ed esclusiva, la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, laddove al Consiglio spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali; tariffe che sono cosa ben diversa dalle aliquote tributarie, attenendo esse a corrispettivi dovuti dai cittadini in relazione a determinati vantaggi che gli stessi, liberamente, ritengono di dover conseguire per effetto di prestazioni richieste agli uffici dell’Ente o in conseguenza di un uso o godimento particolare di beni appartenenti all’Amministrazione comunale. In materia tributaria, dunque, il Consiglio comunale esercita una potestà più latamente impositiva, mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote dei tributi, nell’ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale.
In particolare, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è stabilita in misura unica con deliberazione della Giunta comunale, nell’ambito dei parametri minimo e massimo previsti dalla legge; tale potere della Giunta non può di certo ritenersi svincolato da uno specifico obbligo di istruttoria e di motivazione in relazione al fabbisogno finanziario, risultante dal bilancio di previsione, che il gettito dell’imposta medesima è destinato ad alimentare)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5322 del 6 ottobre 2000
(Il ruolo del consiglio va riferito alle sole determinazioni che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre la giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati dall’organo elettivo)
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