La responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici

 

 

In materia di responsabilità amministrativa

 

- In generale

 

Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003

(Nella responsabilità amministrativa rientra anche la tutela di interessi ulteriori rispetto all'integrità patrimoniale: fra questi vi è la tutela dell’immagine delle P. A., ossia la tutela della propria identità, buon nome, reputazione e credibilità, nonché l’interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari siano attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un'immagine negativa della P.A.

Il danno all’immagine di una P. A. è una fattispecie di danno esistenziale)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 44 del 12 febbraio 2003

(Gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile sono il danno, l'antigiuridicità della condotta e il dolo o la colpa grave. Non solo un'attività posta in essere in assoluta carenza di potere ma anche la mera illegittimità della condotta integra l'elemento dell'antigiuridicità.

Ai fini della possibilità di tener conto dei vantaggi conseguiti, la causa di questi deve identificarsi con la causa del danno)

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdizionale centrale d'appello, n. 15 del 14 gennaio 2003

(La responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico, evidenziato da elementi quali l'iniziativa del P.M., il carattere personale e lìintrasmissibilità agli eredi, il potere del giudice di ridurre gli addebiti, ecc.)

 

Corte dei Conti, sez. 3a giurisdizionale centrale d'appello, n. 24 del 4 febbraio 2002

(La legge delinea una tipologia di responsabilità amministrativa di natura personale; ove il danno sia riferibile all’azione di più soggetti, la responsabilità è circoscritta alla parte che ciascun soggetto ha preso nella produzione del fatto dannoso)

 

Corte costituzionale, n. 340 del 24 ottobre 2001

(Non è conforme ai principi dell'ordinamento attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità amministrativa per colpa grave.

Nell'ambito delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o amministratori non esiste una generale estensione della responsabilità o solidarietà degli "enti", a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi.
L'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul quantum affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento è, invece, la previsione di una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale.

La responsabilità amministrativa non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nell'organizzazione della P.A. con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione, così come avviene per gli amministratori o i funzionari onorari. Infatti l'esercizio di pubbliche funzioni di una P.A. non deve necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d'impiego, non coincidendo con l'apparato degli uffici caratterizzato da rapporto di lavoro dipendente. E' legittima la previsione dell'esercizio di dette funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente onorario o di mero servizio o di obbligo)

 

- In materia di "colpa grave" nella responsabilità amministrativa

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale d'appello, n. 161 del 28 aprile 2003

(In caso di deliberazione illegittima di organo collegiale, l'asserita astensione in sede di votazione non rileva ai fini della insussistenza della colpa grave: semmai tale effetto può riconoscersi solo al voto contrario, che impone di assumere una posizione netta sia ai fini della deliberazione da adottare, sia nei confronti degli altri componenti dell'organo collegiale, da cui l'amministratore dimostra di dissociarsi. Neppure sono influenti per accertare o meno la colpa grave i pareri favorevoli del dirigente e del segretario comunale, di per loro inidonei ad incidere sull'elemento soggettivo)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 389 del 18 dicembre 2001

(E'viziato da colpa grave il comportamento dell'aver deliberatamente omesso gli adempimenti che rendano concreti ed operativi gli incarichi conferiti con deliberazioni consiliari, ed in particolare l'omissione dell'impegno di spesa e di una convenzione regolante compiutamente i rapporti col professionista)

 

Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Sardegna, n. 887 del 27 agosto 1997

(La colpa grave ai fini della responsabilità degli amministratori pubblici - inquadrata nella nozione di colpa professionale di cui all'art. 1176, 2° comma c.c. - va identificata nel particolare e oculato grado di diligenza richiesto all'amministratore pubblico)

 

- Casi specifici

 

Corte dei Conti, sez. 3a giurisdizionale centrale, n. 78 del 13 marzo 2002

(Non sussiste la responsabilità dei componenti degli organi politici di una P.A. che abbiano approvato una delibera illegittima e produttiva di danno erariale, quando, dubitando  della legittimità della proposta di delibera prima dell'approvazione, abbiano richiamato su di essa l'attenzione degli uffici tecnici o amministrativi titolari dell'istruttoria, dimostrando così da un lato di avere svolto in modo ponderato la loro funzione e dall'altro allertando e ulteriormente responsabilizzando i funzionari responsabili dell'istruttoria. Infatti dall'aver richiesto un supplemento istruttorio, gli amministratori debbono ragionevolmente attendersi un'istruttoria particolarmente accurata, provenendo da funzionari il cui ruolo attivo e responsabile rispetto alla delibera che si va ad assumere è stato ben sottolineato dagli amministratori stessi.

Non può condividersi l'assunto della sostanziale inaffidabilità degli appartenenti agli uffici amministrativi e tecnici di una P. A., tutte le volte che siano chiamati ad esercitare funzioni che potranno avere effetti anche su se medesimi)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 353 del 2 dicembre 2002

(E' responsabile il funzionario che, in relazione ad un contributo deliberato dalla Giunta, ne disponga l'erogazione senza l’accertamento della realizzazione del servizio e della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, attraverso l’esame della documentazione contabile.

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 33 del 5 febbraio 2002

(E' fonte di responsabilità amministrativa il comportamento dell'aver affidato un appalto ad una ditta palesemente inidonea a svolgerlo per mancanza di mezzi e dell'aver pagato prestazioni non corrispondenti alla quantità e qualità dei servizi appaltati)

 

Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Sardegna, n. 887 del 27 agosto 1997

(La mancanza di un regolamento non può costituire per se stessa elemento costitutivo di danno erariale a carico degli amministratori pubblici.

Gli amministratori pubblici, in quanto componenti di organi collegiali, possono essere chiamati a rispondere solo per danni erariali che scaturiscano dall'attività volitiva in quella sede espletata)

 

- In materia di responsabilità di amministratori e funzionari degli Enti Locali

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 196 del 21 maggio 2003

(Sono responsabili gli amministratori locali che affidino ad una impresa, già affidataria di analoghi lavori nello stesso Comune, ulteriori lavori extra-contratto senza il minimo rispetto delle procedure di gara pubblica e in carenza di qualsiasi atto deliberativo di copertura finanziaria; in particolare la responsabilità sussiste, a titolo di colpa grave, per l''ingiustificato ritardo nei pagamenti alla ditta esecutrice e, quindi, per i maggiori esborsi, per interessi e spese legali, sostenuti dal Comune a causa dell'impossibilità giuridica e contabile di fronteggiare puntualmente i pagamenti relativi ai lavori illegittimamente disposti)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 44 del 12 febbraio 2003

(E' fonte di responsabilità per gli amministratori locali l'aver disposto l'erogazione di premi di produttività in forma generalizzata a tutti i dipendenti, in base esclusivamente alla presenza e non in relazione all'attuazione di programmi aggiuntivi rispetto al lavoro ordinario, e come tali compensabili in aggiunta al trattamento ordinario)

 

Corte dei Conti, sez. 3a giurisdizionale centrale d'appello, n. 24 del 4 febbraio 2002

(Non sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti della giunta municipale, la quale abbia assunto i doverosi e necessari provvedimenti per rendere funzionante una pubblica struttura, sulla base dell'istruttoria dell’apparato burocratico e delle informazioni fornite dall’assessore competente al ramo e dal sindaco. In caso di gravi inefficienze nei lavori, queste non possono essere addebitate all'organo di governo dell'ente locale, al quale non può imputarsi alcuna responsabilità collegiale: l'onere di verificare se i lavori siano effettuati tempestivamente ed a regola d'arte, non può ricadere sulla giunta, ma. al contrario, grava sulla competente struttura dell’apparato burocratico, sul competente assessore e sul sindaco.
Sussiste la colpa grave e la responsabilità del sindaco e dell'assessore competente nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica sia affrontata senza valutare e programmare gli interventi atti a conseguirne la tempestiva funzionalità, non sottoponendo in tempo alla Giunta le iniziative necessarie ed esponendo l’ente territoriale ad esborsi
senza contemporanea utilizzazione dell'opera)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 281 del 5 settembre 2001

(Comporta colpa grave per gli amministratori del Comune l'adozione di una delibera, in cui l'approfondita disamina richiesta dalla particolare materia sia, in base al testo della delibera, del tutto mancata e, comunque, non venga evidenziata onde consentirne una valutazione. Tale condotta omissiva non può trovare giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità o di regolarità tecnica. In particolare vi è colpa grave degli assessori nell'aver deliberato una lite temeraria, senza esaminare gli atti relativi alla questione, tra i quali il parere negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente)

 

Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 11969 del 25 novembre 1998

(In caso di impegni di spesa irregolarmente assunti nell'acquisizione di beni e servizi degli enti locali, il rapporto negoziale intercorre direttamente tra amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura e controparte privata.
In tal caso il privato può esperire azione, per l'adempimento degli obblighi negoziali, nei confronti del funzionario o dell'amministratore, che risponde con il suo patrimonio; il privato, pertanto, non può esperire nei confronti dell'ente locale neppure l'azione di indebito arricchimento perché difetta il necessario requisito della sussidiarietà di tale azione, che viene escluso se esista altra azione esperibile dal preteso danneggiato nei confronti della parte inadempiente.

Gli atti di acquisizione di beni e servizi agli enti locali sono solo apparentemente riconducibili ad essi, realizzandosi la scissione dell'immedesimazione organica tra agente e P.A., sicché l'ente resta estraneo a impegni di spesa irregolarmente assunti)

 

 

In materia di responsabilità dirigenziale

 

Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Piemonte, n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000

(La responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto)

 

 

In materia di responsabilità penale

 

Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 1990 dell'11 febbraio 2003

(Per gli amministratori locali la condanna per delitti tentati e non consumati contro la P.A. rileva ai soli fini della "decadenza" e non anche della "sospensione cautelare di diritto" dalla carica elettiva)

 

Corte di Cassazione, sez. 6a penale, n. 20282 del 18 maggio 2001

(La semplice violazione, da parte del pubblico amministratore, delle prescrizioni di una delibera di Giunta comunale, non integra il reato di abuso d'ufficio, non avendo le dette prescrizioni natura e valore di norme di legge o di regolamento)

 

 

 

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