La rappresentanza legale dell'Ente Locale

 

 

In generale

 

Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 4845 del 5 aprile 2002

(La rappresentanza legale del Comune spetta in via generale al sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta. La rappresentanza è attribuibile al segretario comunale, con atto del sindaco o con norma di statuto o di regolamento)

 

 

In tema di rappresentanza in giudizio

 

Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 2878 del 26 febbraio 2003

(Solo il sindaco o il presidente della provincia possono agire in giudizio in nome e per conto del Comune o della Provincia: è esclusa la legittimazione dei dirigenti di rappresentare in giudizio l'ente. Tale potere, non spettante ex lege ai dirigenti, inoltre, non può essere loro attribuito dallo statuto; il comune e la provincia, infatti, hanno il potere di disciplinare nello statuto i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio - cioè il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio - non anche a individuare i soggetti che possono rappresentare l'ente, anche in giudizio, essendo questa una prerogativa esclusiva della legge.

Eventuali norme difformi di regolamento, poiché in violazione di legge, devono essere disapplicate dal giudice ordinario)

 

Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001

(Spetta al sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente)

 

 

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