Pregiudizialità dell'annullamento dell'atto lesivo rispetto al risarcimento del danno

 

 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 26 marzo 2003

(Non è possibile l’accertamento incidentale da parte del g.a. dell'illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali, al solo fine di un giudizio risarcitorio; l’azione di risarcimento può proporsi sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente l'atto illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, poiché il g.a. non può disapplicare atti amministrativi non regolamentari)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4435 del 4 settembre 2002

(Gli atti lesivi di interessi legittimi vanno tempestivamente impugnati e non possono essere disapplicati, nemmeno nel caso arrechino un danno ingiusto facendo sorgere un diritto al relativo risarcimento, in quanto il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un interesse legittimo nasce, in via eventuale, solo dopo l’annullamento giurisdizionale dell'atto lesivo dell’interesse legittimo, ma non esiste prima della impugnazione del provvedimento medesimo e a prescindere dalla stessa)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 3338 del 18 giugno 2002

(Non è ammissibile avanti al g.a. la proposizione diretta dell'azione di risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, senza previa o contestuale proposizione di azione di annullamento dell'atto dal quale si assume il danno sia causato. Il risarcimento del danno è ottenibile solo dopo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'azione risarcitoria è proponibile direttamente solo in caso di atto già annullato dopo ricorso straordinario al Capo dello Stato o rimosso, tramite autotutela o annullamento, dalla P.a oppure in caso di danno derivante non da atto ma da attività - es. ritardo - della P.a.)

 

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 952 del 15 febbraio 2002

(L'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, proposta unitamente all'azione di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo o in via autonoma, è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato impugnato entro i termini l'atto illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento.

La proposizione dell'azione di annullamento non costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione risarcitoria solo nel caso in cui l'atto sia già stato caducato dopo ricorso straordinario al Capo dello Stato o a seguito di esercizio da parte della p.a. dei poteri di autotutela decisoria o, ancora, del potere di annullamento straordinario da parte del Governo)

 

 

 

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