La qualifica di organismo di diritto pubblico

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4748 del 22 agosto 2003

(L’individuazione degli organismi di diritto pubblico consegue all’accertamento di tre distinti requisiti richiesti cumulativamente: il possesso della personalità giuridica; la sussistenza di una dominanza pubblica; il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

Sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto, sia esclusivamente quello esercitatile da parte di Enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società.

Il requisito del perseguimento di interessi generali è soddisfatto, fra l'altro, nel caso di esercizio di un servizio pubblico.

Ai fini della qualificazione di "organismi di diritto pubblico" è irrilevante la commistione dell’attività di interesse generale con altre di natura commerciale nonché la necessità della prevalenza delle prime rispetto alle seconde)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1206 del 2 marzo 2001

(La normativa nazionale, ricalcando quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di "organismo di diritto pubblico" al possesso di tre requisiti: il requisito della personalità giuridica; la sottoposizione ad un'influenza pubblica; il soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, non aventi carattere industriale o commerciale. In relazione a tale ultimo requisito, per bisogno non industriale o commerciale non si intende la non imprenditorialità della gestione, ma la funzionalizzazione per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività; inoltre tale requisito non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l’esercizio di altre attività)

 

 

 

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