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La qualifica di organismo di diritto pubblico |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4748 del 22 agosto 2003
(L’individuazione degli organismi di diritto pubblico consegue all’accertamento di tre distinti requisiti richiesti cumulativamente: il possesso della personalità giuridica; la sussistenza di una dominanza pubblica; il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.
Sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto, sia esclusivamente quello esercitatile da parte di Enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società.
Il requisito del perseguimento di interessi generali è soddisfatto, fra l'altro, nel caso di esercizio di un servizio pubblico.
Ai fini della qualificazione di "organismi di diritto pubblico" è irrilevante la commistione dell’attività di interesse generale con altre di natura commerciale nonché la necessità della prevalenza delle prime rispetto alle seconde)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1206 del 2 marzo 2001
(La normativa nazionale, ricalcando quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di "organismo di diritto pubblico" al possesso di tre requisiti: il requisito della personalità giuridica; la sottoposizione ad un'influenza pubblica; il soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, non aventi carattere industriale o commerciale. In relazione a tale ultimo requisito, per bisogno non industriale o commerciale non si intende la non imprenditorialità della gestione, ma la funzionalizzazione per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività; inoltre tale requisito non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l’esercizio di altre attività)
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