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I presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti |
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6169 del 13 ottobre 2003
(I presupposti per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente - carattere dell’urgenza -, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione - contingibilità.
In particolare riguardo al secondo aspetto, l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà: nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste un metro fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare, anche se deve corrispondere alle finalità del momento, senza che assuma i caratteri della continuità e della stabilità bensì sia collegata al permanere dello stato di necessità)
- Fattispecie: ordinanza di requisizione di un alloggio
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1990 del 16 aprile 2003
(Le ordinanze contingibili e urgenti devono far fronte a situazioni di pericolo salvaguardando l’interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato, e sono illegittime per vizio di merito se sproporzionate, nel senso che impongano un sacrificio della proprietà privata eccessivo rispetto alla salvaguardia del pubblico interesse, raggiungibile con misure alternative)
- Fattispecie: ordinanza di demolizione di opere
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1678 del 2 aprile 2003
(L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con i mezzi ordinari dell'ordinamento, non rilevando eccessivamente la durata della situazione di pericolo)
- Fattispecie: ordinanza di rimozione di rifiuti tossici e nocivi
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6624 del 2 dicembre 2002
(I ritardi della P.A. nel portare a termine procedure concorsuali o altri fatti comunque imputabili a ritardi o disservizi della P.A. non legittimano, di massima, la stessa a sopperire alle proprie manchevolezze con il ricorso ai provvedimenti contingibili ed urgenti. Tuttavia, nel caso in cui la situazione di emergenza sia stata occasionata dal comportamento parzialmente omissivo del Comune, se la la situazione eccezionale corrisponde ad un dato obiettivo, essa legittima all'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare gravi pregiudizi per la collettività sotto il profilo igienico-sanitario
In materia di potere di ordinanza extra ordinem del Sindaco, non è necessario, al fine del requisito dell’urgenza, il verificarsi di una situazione di danno per l’ambiente e la salute pubblica, essendo sufficiente che si verifichi una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie)
- Fattispecie: ordinanza di proroga d'ufficio del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5423 del 9 ottobre 2002
(L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari)
- Fattispecie: ordinanza di sospensione dell'attività di fabbro.
Consiglio di Stato, sez. 2a, n 1904 del 2 aprile 2001
(In materia di ordinanze contingibili e urgenti il requisito della contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi dell’amministrazione)
- Fattispecie: ordinanza di messa in sicurezza e bonifica di un'area adibita a discarica abusiva.
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