L'operatività delle norme sui poteri dei dirigenti

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003

(Le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge)

 

 

contrasto:

 

attribuzione da

 

parte della legge

 

delle

 

competenze

 

gestionali ai

 

dirigenti degli

 

EE.LL.,

 

immediatamente

 

applicabile

 

(Cons. di Stato

 

7632/2003,

 

Cons. di Stato

 

 5833/2001,

 

Cons. di Stato

 

5603/2001,

 

Cons. di Stato

 

1617/2000 e

 

Circ. Ministero

 

Interno n.

 

4/1998)

 

oppure

 

subordinata alle

 

modifiche

 

statutarie o

 

regolamentari

 

(Cons. di Stato

 

3717/2003) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3717 del 23 giugno 2003

(Mentre nella P.A. statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli EE.LL. il nuovo riparto di attribuzioni è subordinato all'emanazione di atti organizzativi e normativi sub primari. In particolare, negli EE.LL. l'attribuzione ai dirigenti dei nuovi poteri gestionali sancita dalla normativa, non è automatica ma è subordinata alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari inerenti le modalità di espletamento delle funzioni attribuite)

 

 
 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5833 del 15 novembre 2001

(Le norme sulle competenze dei dirigenti degli EE.LL - e in particolare sulla presidenza delle commissioni di gara e di concorso - devono ritenersi immediatamente precettive; esse, infatti, si fondano sul riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento - spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta - e compiti di gestione - affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente - che costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali nonché del sistema di lavoro nelle P.A..
L’immediata precettività di tali norme si deduce altresì dalla responsabilità dei dirigenti per l’andamento degli uffici, non incidibile da prescrizioni statutarie, nonché dall'inidoneità dello statuto di ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure dell’ente fuori degli ambiti già precisati dalla legge, in quanto lo statuto non può derogare competenze per legge stabilite)

 

 
 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5603 del 24 ottobre 2001

(Sono immediatamente operative, ancorché non recepite e attuate in sede statutaria o in altra fonte secondaria, la norma per cui negli Enti Locali spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la norma per cui nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi)

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1617 del 23 marzo 2000

(Ferma l’immediata e diretta attribuzione delle competenze ai dirigenti degli EE.LL. da parte della legge, con conseguente immediata applicabilità di questa, alla successiva disciplina statutaria è rimessa l’individuazione dei compiti che eventualmente si ritenga di riservare agli organi di governo dell'ente; alla normativa di regolamento è affidata, invece, la determinazione delle modalità di esercizio dei singoli compiti dei dirigenti. Tuttavia la previsione di una futura disciplina regolamentare non esime il titolare della competenza dallo svolgimento delle sue attribuzioni)

 

 
 

- Prassi

 

Circolare del Ministero dell'Interno, n. 4/1998 del 10 ottobre 1998

Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali

(Sintesi:

Il trasferimento, operato dalla legge, ai dirigenti degli EE.LL. di poteri gestionali, precedentemente facenti capo agli organi politici, rende immediatamente operativa ed effettiva tale attribuzione di poteri.
Il rinvio alla potestà regolamentare attribuita agli enti può operare solo nel disciplinare le finalità e i modi di esercizio dei poteri, ma non sulla titolarità dei medesimi, derivanti da fonte normativa di rango legislativo e coperti da specifica riserva di legge. E' da escludersi, pertanto, che l'esercizio dei poteri di gestione da parte dei dirigenti sia subordinato alla previa adozione di una disciplina regolamentare da parte degli EE. LL..

Non sono atti gestionali i provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sanità o di igiene pubblica adottati dal sindaco, nonché le funzioni, ed i conseguenti atti, spettantigli in qualità di ufficiale di Governo)

 

 

 

 

 

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