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La legittimazione a ricorrere degli ordini professionali |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4819 del 15 settembre 2001
(Gli ordini ed i
collegi professionali sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel
suo complesso. Tale interesse non può ravvisarsi quando l’interesse fatto valere
è, invece, quello del singolo componente del gruppo, e non quello della
collettività unitariamente considerata.
In particolare, quando si deduce che la P.A., nel bandire una gara per
l’affidamento di un incarico di progettazione, avrebbe illegittimamente
richiesto requisiti più rigorosi di quelli necessari, limitando così l’accesso
alla gara solo ad alcuni dei professionisti iscritti all’ordine, l’interesse
fatto valere non appartiene alla collettività unitariamente considerata ma solo
ai singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere
parte alla procedura selettiva.
Né all’Ordine può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il
ripristino della legalità asseritamente violata nei settori in cui singoli
componenti della categoria possono prestare la propria attività)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1339 del 7 marzo 2001
(Sussiste
la legittimazione dell’Ordine professionale a difendere, in sede
giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui abbia la
rappresentanza istituzionale, non solo in caso di violazione di norme a tutela
della professione, ma anche quando si tratti di perseguire vantaggi
riferibili all'intera categoria; in particolare sussiste tale legittimazione
quando l'Ordine si
propone di ottenere l’osservanza di prescrizioni che garantiscano a tutti gli
associati di poter partecipare ad una procedura selettiva.
La legittimazione a proporre ricorso da parte di un Ordine professionale non
è esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra Ordine e singoli
professionisti beneficiari dell’atto impugnato, essendo all'uopo
insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente
insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare dell'atto
che l'Ordine assume lesivo dell'interesse di categoria. In particolare, a fronte
dell’interesse di categoria all’adeguata pubblicità degli atti
generali di una procedura selettiva non può efficacemente interferire
l’occasionale vantaggio che il singolo professionista possa personalmente trarre
dall’atto impugnato e dagli atti conseguenti)
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