La legittimazione a ricorrere degli ordini professionali

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4819 del 15 settembre 2001

(Gli ordini ed i collegi professionali sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso. Tale interesse non può ravvisarsi quando l’interesse fatto valere è, invece, quello del singolo componente del gruppo, e non quello della collettività unitariamente considerata.
In particolare, quando si deduce che la P.A., nel bandire una gara per l’affidamento di un incarico di progettazione, avrebbe illegittimamente richiesto requisiti più rigorosi di quelli necessari, limitando così l’accesso alla gara solo ad alcuni dei professionisti iscritti all’ordine, l’interesse fatto valere non appartiene alla collettività unitariamente considerata ma solo ai singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere parte alla procedura selettiva.
Né all’Ordine può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il ripristino della legalità asseritamente violata nei settori in cui singoli componenti della categoria possono prestare la propria attività)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1339 del 7 marzo 2001

(Sussiste la legittimazione dell’Ordine professionale a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui abbia la rappresentanza istituzionale, non solo in caso di violazione di norme a tutela della professione, ma anche quando si tratti di perseguire vantaggi riferibili all'intera categoria; in particolare sussiste tale legittimazione quando l'Ordine si propone di ottenere l’osservanza di prescrizioni che garantiscano a tutti gli associati di poter partecipare ad una procedura selettiva.
La legittimazione a proporre ricorso da parte di un Ordine professionale non è esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra Ordine e singoli professionisti beneficiari dell’atto impugnato, essendo all'uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare dell'atto che l'Ordine assume lesivo dell'interesse di categoria. In particolare, a fronte dell’interesse di categoria all’adeguata pubblicità degli atti generali di una procedura selettiva non può efficacemente interferire l’occasionale vantaggio che il singolo professionista possa personalmente trarre dall’atto impugnato e dagli atti conseguenti)

 

 

 

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