L'affidamento di incarichi a professionisti esterni

 

 

Presupposti

 

Corte dei Conti, sez. 3a giurisdizionale centrale d'appello, n. 9 dell'8 gennaio 2003

(La P.A. deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture e del personale ad esse preposto: in linea di principio, è precluso l'affidamento ad estranei di compiti istituzionalmente attribuiti al personale dipendente.
In casi particolari e contigenti, la P.A. può affidare il perseguimento di alcune finalità ad estranei, con provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica, se si verifichino: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze; b) la mancanza di strutture, ovvero, pur in presenza di esse, la carenza di personale, sia per quantità che qualità. Tali principi sono volti ad evitare che con il ricorso ingiustificato ad incarichi esterni si instaurino surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato.
Non sono ammissibili consulenze globali - con oggetto, cioè, una generalizzata e non specificata gamma di funzioni - che, se conferite, instaurarebbero un non consentito rapporto di lavoro subordinato e contrasterebbero con la necessità della specificità dell'incarico; in particolare, il mero riferimento a "tutte le problematiche dell'Ente nei casi ritenuti opportuni e necessari", contrasta con la straordinarietà dell'incarico, così come non si può con incarichi esterni far fronte a ordinarie attività della P.A. riconducibili a mansioni dei dirigenti)

 

Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Sardegna, n. 887 del 27 agosto 1997

(L'affidamento di consulenze esterne alla p.a. ha carattere eccezionale ed è subordinato sia all'impossibilità di attingere al personale disponibile, sia alla complessità delle problematiche, richiedenti professionalità eccedenti quelle normali dei dipendenti, sia al carattere non continuativo delle attività. La consulenza è illegittima se la durata di essa è indice di mascheramento di un rapporto di pubblico impiego)

 

 

Forma dell'affidamento

 

Corte di Cassazione, sez. 2a civile., n. 10440 del 18 luglio 2002

(Quand'anche una deliberazione con la quale l'organo collegiale d'un Ente affidi un incarico ad un professionista, sia a questi indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione, non vi è formazione d'un valido rapporto contrattuale, dovendosi la deliberazione tradursi in un distinto documento, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto.

La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza è utilizzabile per i soli rapporti con le imprese commerciali e non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale)

 

Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 13628 del 5 novembre 2001

(Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta ad substantiam: pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente nei confronti dei terzi, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni sulla prestazione da rendere e sul compenso da corrispondere.
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto, è del tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con cui l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista stesso; detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.
Quand'anche, dunque, una deliberazione, con cui l'organo collegiale d'un Ente abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione, oppure, avuta altrimenti notizia della deliberazione, il professionista direttamente proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa prevista, si tratta in ogni caso di procedimento del tutto inidoneo alla formazione d'un valido rapporto contrattuale.

La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per esigenze di praticità, possono anche essere definiti con riferimento agli "usi del commercio" riguardo sia il prezzo sia le modalità di esecuzione - non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali il conferimento d'un incarico professionale; la costituzione di questo non può aver luogo se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e da cui soltanto e non aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti. Non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del rapporto ove gli elementi costitutivi si desumano per facta concludentia dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, o dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente, ipotesi quest'ultima che può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma per arricchimento senza causa e non a titolo contrattuale)

 

Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 59 del 3 gennaio 2001

(Pur se agisca "iure privatorum", i contratti stipulati dalla P.A. richiedono "ad substantiam" la forma scritta; a tal fine è irrilevante una deliberazione dell'organo collegiale che autorizzi l'incarico, l'appalto o la fornitura, se essa, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non si traduca in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal terzo, da cui si desuma la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili indicazioni su prestazione e compenso.

Ferma restando la forma scritta, il contratto può essere concluso a distanza - a mezzo di corrispondenza e in base ad atti scritti successivi che si atteggiano come proposta ed accettazione tra assenti - se intercorra con ditte commerciali. Tale ipotesi costituisce una deroga non invocabile per il conferimento di appalti di opere pubbliche né di incarichi professionali)

 

Corte di Cassazione, sez. 2a civile., n. 9243 del 12 luglio 2000

(Le deliberazioni di giunta che approvano un incarico non sono vincolanti per il Comune, se non sono seguite dal successivo formale conferimento dell’incarico)

 

Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 1117 del 6 febbraio 1997

(La forma scritta é richiesta per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte una P.A., essendo irrilevante una delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia conferito l'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un atto contrattuale da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto nei suoi elementi costitutivi, in quanto la delibera medesima costituisce mero atto interno e preparatorio del negozio.
Tuttavia, l'accordo è da ritenersi perfezionato quando vi sia l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale - contenente  tutti gli elementi costitutivi del contratto e, in particolare, l'indicazione del compenso: a tale manifestazione scritta, deve seguire l'accettazione, anch'essa scritta, dell'incarico, onde possa ritenersi effettivamente concluso il contratto)

 

 

Varie

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 389 del 18 dicembre 2001

(E'viziato da colpa grave il comportamento dell'aver deliberatamente omesso gli adempimenti che rendano concreti ed operativi gli incarichi conferiti con deliberazioni consiliari, ed in particolare l'omissione dell'impegno di spesa e di una convenzione regolante compiutamente i rapporti col professionista)

 

 

 

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