La decorrenza del termine di impugnazione

 

 

In generale

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1275 del 10 marzo 2003

(La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5073 del 25 settembre 2000

(La pubblicazione di un atto amministrativo all'albo degli uffici di una P.A. o all'albo pretorio è valida come presunzione di conoscenza ai fini dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto stesso e quindi costituisce il dies a quo per l’impugnazione stessa, solo quando sia espressamente stabilita da una norma e venga effettuata nei modi da quest'ultima prescritti.
L'emanazione di un “atto in corso”, cioè di un atto che non ha ancora raggiunto lo stadio della perfezione, se in talune ipotesi può consentirne l'immediata impugnabilità, non può essere certamente idonea a far decorrere, con modalità perentorie, il termine per l'impugnazione, il quale decorrerà dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto divenuto perfetto)

 

 

In tema di appalti pubblici

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2063 del 17 aprile 2003

(Nei confronti di chi ha preso parte ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto con la P.A. si impone la notifica o la comunicazione individuale del provvedimento di approvazione degli atti di gara, ai fini del decorso del termine legale per l’impugnativa giurisdizionale. La piena conoscenza del provvedimento lesivo deve essere rigorosamente provata dalla parte che eccepisce la tardività del ricorso)

 

 

In tema di deliberazioni degli Enti Locali

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6601 del 2 dicembre 2002

(Il termine per l'impugnazione delle deliberazioni degli Enti Locali immediatamente lesive nei confronti dei terzi, decorre dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio)

 

 

In tema di P.R.G.

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6278 del 12 novembre 2002

(Il termine per l’impugnazione del piano regolatore generale decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali. L’ordinamento non prevede, infatti, che l’atto di approvazione del piano debba essere notificato ai proprietari delle aree incluse nel territorio interessato, ma stabilisce che sia oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che gli atti debbano essere depositati presso il Comune “a libera visione del pubblico”)

 

 

In tema di concorsi pubblici

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5407 del 9 ottobre 2002

(Il termine per l'impugnazione degli atti di un concorso pubblico decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, e cioè dal provvedimento di approvazione della graduatoria e degli atti del concorso: solo dalla data di pubblicità notizia dell'esito decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria.

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5073 del 25 settembre 2000

(La pubblicazione all’Albo dell’ente dell’esito di una prova di concorso non vale come presunzione di conoscenza dell’esito e quindi non costituisce dies a quo per la proposizione del ricorso avverso di esso, se non è prescritta da alcuna specifica norma)

 

 

 

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