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Gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5293 del 18 settembre 2003
(Nel caso in cui
la P.A. abbia posto in essere un rapporto di lavoro nullo - in particolare per
assenza del previo esperimento concorsuale, il quale è il sistema fondamentale
per la provvista degli uffici pubblici -, e tuttavia questo presenti tutte le
caratteristiche del lavoro subordinato, tale rapporto ha rilevanza come rapporto
di fatto e ad esso va applicata la normativa comune - ex
art. 2126 c.c. -, con conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore
alle eventuali relative differenze retributive spettantigli e alla
regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Sussistono tutti i parametri rivelatori del rapporto di dipendenza con una P.A.,
in caso di servizio prestato continuativamente e senza interruzioni, retribuzione
predeterminata e corrisposta per mensilità, previsione di orario e di
turnazione, lavoro concreto riconducibile alle attività istituzionali dell’ente)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5144 del 15 settembre 2003
(L'autonomia nelle
prestazioni senza uno stabile inserimento nell’organizzazione dell’Ente
pubblico e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.
La sussistenza di alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato -
osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi - è
comunque conciliabile con un rapporto di collaborazione esterna con la P.A.)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5029 dell'8 settembre 2003
(Non ricorrono i tipici
elementi rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di
pubblico impiego, nel caso in cui il soggetto non presti la sua attività
lavorativa con vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento
nell’organizzazione interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico
orario di lavoro con vincolo di esclusività.
La presenza di un responsabile del coordinamento delle attività svolte per
conto della P.A. non configura affatto l’esistenza di un rapporto di
pubblico impiego, con l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e
linee di attività standardizzate.
Dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la P.A., non avente i
connotati tipici del rapporto di pubblico impiego, consegue non solo
l'inapplicabilità degli istituti tipici di questo, e quindi
l’inammissibilità della domanda volta all'inquadramento nei ruoli dell'ente,
ma anche l'ulteriore effetto che gli aspetti patrimoniali esorbitano dalla
cognizione riservata al g. a.)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4580 dell'8 agosto 2003
(La predeterminazione della retribuzione mensile in corrispondenza con un orario predeterminato e il controllo della P.A. sull’attività lavorativa non sono elementi esclusivi di un rapporto di impiego pubblico, ma elementi che possono caratterizzare anche un rapporto lavorativo su base contrattuale e in particolare un contratto di prestazione d’opera - locatio operis)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2741 del 20 maggio 2003
(Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, ancorché nullo per disposizione di legge, è decisivo l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente pubblico, la prestazione di una attività di carattere continuativo e con vincolo di subordinazione, essendo invece irrilevante la mancanza di un atto formale di nomina, la durata prestabilita dell’incarico e la qualificazione di esso come contratto di opera professionale o di appalto)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1794 del 2 aprile 2002
(Non è qualificabile come rapporto di pubblico impiego di tipo subordinato, l'incarico conferito dalla P.A. non soggetto a precisi orari di espletamento, al principio di esclusività o prevalenza della prestazione e a vincoli gerarchici)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001
(Un rapporto d'impiego con la P. A. può ravvisarsi quando sia presente la subordinazione, ossia inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente pubblico ed assoggettamento ai relativi poteri, nonché il conseguente non inserimento in un'organizzazione separata, autonoma e gestita con criteri di imprenditorialità)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 670 del 12 febbraio 2001
(Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego è decisivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente pubblico e la prestazione di una attività di carattere continuativo e con vincolo di subordinazione, essendo invece irrilevanti la mancanza di un atto formale di nomina, la temporaneità dell'incarico, la contrarietà di questo a norme anche imperative e la qualificazione di esso come di prestazione d'opera professionale autonoma.
Parimenti irrilevante è la circostanza della retribuzione <<a fattura>>, nel caso in cui il compenso sia determinato tenendo conto dell'orario di servizio e degli elementi stipendiali propri del rapporto di pubblico impiego)
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