Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione

 

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdiz. centrale d'appello, n. 340/A del 30 ottobre 2003

(Il danno all’immagine della P.A., conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita la P.A stessa è suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.

La lesione del diritto all’immagine della P.A. fatta valere nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, non proviene da un qualsiasi comportamento, ma da comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio di chi è legato da rapporto di servizio con la P.A.. Questi fatti possono incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.
Ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Assumono rilievo in relazione all’an ed al quantum del danno all’immagine i seguenti elementi: l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione  dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)

 

Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003

(Nella responsabilità amministrativa rientra anche la tutela di interessi ulteriori rispetto all'integrità patrimoniale: fra questi vi è la tutela dell’immagine delle P. A., ossia la tutela della propria identità, buon nome, reputazione e credibilità, nonché l’interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari siano attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un'immagine negativa della P.A.

Il danno all’immagine di una P. A. è una fattispecie di danno esistenziale.

Esso è, fra i danni non patrimoniali, un danno-evento e non un danno-conseguenza: oggetto del risarcimento, che prescinde dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, è una perdita causata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva.

Per la quantificazione del danno all’immagine si possono considerare le spese di ripristino dell'immagine sostenute e ancora da sostenere, nonché parametri diversi: tra essi non vi sono la minore acquisizione di entrate collegabile con i comportamenti censurati né il disservizio, mentre rientrano le spese promozionali in bilancio, con valore di prova presuntiva od indiziaria. L’importo della tangente ad un amministratore o dipendente pubblico non rileva automaticamente per la quantificazione del danno all’immagine, ma può concorrervi con altri elementi, quali ad es. il ruolo del percettore nell'apparato pubblico)

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdizionale centrale di appello, n. 78 del 19 febbraio 2003

(Il danno all'immagine previsto dall'art. 10 c.c. per la persona fisica è estensibile alla persona giuridica: anche l'immagine di questa è tutelata dall'ordinamento, essendo, tuttavia, il risarcimento limitato alla sola sfera patrimoniale dell'ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante.

Il danno all'immagine, conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita la P.A., pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa per il ripristino del bene leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.
La lesione dell'immagine della P.A. proviene da comportamenti illeciti contrari ai doveri d'ufficio di chi è legato da rapporto di servizio con l'amministrazione, comportamenti contrari ai principi di organizzazione e di azione costituzionalmente rilevanti.

La lesione deve superare una soglia minima per tradursi in danno risarcibile: in caso di episodi sporadici e di cui non si è avuta diffusione può mancare un danno mentre se la pluralità degli episodi criminosi o la gravità dei fatti sia sicuro indice della convinzione da parte dei cittadini di una distorta organizzazione dei pubblici poteri, vi è danno per la P.A.. In tali casi il danno va determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., in base ai costi di ripristino del bene, sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell'inefficienza e inefficacia dell'organizzazione, ecc. - o di lucro cessante - sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A. dell'adesione della generalità dei cittadini.

In ipotesi di delitti contro la P.A. commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni l'attività criminale di questi non è imputabile alla P.A., ma anche in questi casi può ingenerarsi la convinzione che l'organizzazione dei pubblici poteri non sia conformata ai principi costituzionali)

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdizionale centrale d'appello, n. 15 del 14 gennaio 2003

(Sussiste il cd. “danno all'immagine alla P.A.” in caso di gravissimi illeciti posti in essere in violazione di regole di condotta e di obblighi; in particolare sussiste il danno all'immagine dell'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui i militari della G.d.F. abbiano agito con un fine opposto a quello istituzionale di provvedere alle prescritte verifiche in funzione dell'interesse dell'erario all'acquisizione delle imposte dovute dai singoli contribuenti)

 

 

 

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