Giurisprudenza - Anno 2003/a

 

 

Diritto Amministrativo

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003

(L’istituto dei motivi aggiunti, volto ad assicurare al ricorrente la possibilità di ampliare la causa pretendi a profili di illegittimità dell’atto non agevolmente percepibili al momento dell’introduzione del giudizio, attribuisce la facoltà di estendere il petitum del gravame mediante l’impugnazione di provvedimenti diversi rispetto a quello o a quelli opposti con l’atto introduttivo. Il valido esercizio di tale potere va, peraltro, riferito alla  connessione oggettiva dell’atto impugnato successivamente a quello inizialmente opposto e alla necessaria identità soggettiva delle parti del rapporto controverso - autorità emanante e privato leso dall’esito del procedimento - e non anche a tutti i soggetti interessati dagli effetti degli atti successivamente adottati)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7050 del 4 novembre 2003

(La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.

Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.

Il concetto di «interesse» del consigliere comunale alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera)

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdiz. centrale d'appello, n. 340/A del 30 ottobre 2003

(Il danno all’immagine della P.A., conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita la P.A stessa è suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.

La lesione del diritto all’immagine della P.A. fatta valere nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, non proviene da un qualsiasi comportamento, ma da comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio di chi è legato da rapporto di servizio con la P.A.. Questi fatti possono incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.
Ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Assumono rilievo in relazione all’an ed al quantum del danno all’immagine i seguenti elementi: l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione  dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6666 del 23 ottobre 2003

(L’annullamento dell’aggiudicazione della gara non comporta la nullità o l’annullabilità del contratto stipulato dalla P.A., ma la sua inefficacia relativa.
La mancata approvazione del contratto non incide sulla perfezione di esso; l’approvazione, infatti, è un atto amministrativo esterno al contratto ed alla sua struttura, condizionante l’efficacia giuridica di questo e non la sua esistenza. La mancata approvazione rende il contratto non più eseguibile, così da liberare il privato contraente, come la P.A., da ogni obbligo)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6316 del 15 ottobre 2003

(L’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, non già per la sola qualificazione che l’autorità, nell’emanarlo, gli conferisca.

In particolare la distinzione tra revoca d’ufficio di un atto amministrativo - eliminazione per ragioni di merito e con efficacia ex nunc - ed annullamento d’ufficio - eliminazione dell’atto per motivi di legittimità e con efficacia ex tunc - deve essere accertata caso per caso al fine di chiarire l’esatta portata del provvedimento di eliminazione posto in essere dalla P.A.)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6200 del 13 ottobre 2003

(Sono sottratti all’accesso ai documenti, gli atti redatti dai legali e dai professionisti del libero foro o di uffici legali di enti pubblici, in relazione a rapporti di consulenza con la P.A.. In particolare sono sottratti all’accesso: a. pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, b. atti defensionali, c. corrispondenza inerente ai punti a. e b..

Quanto alle consulenze legali esterne a cui la P.A. può ricorrere, nel caso in cui il ricorso alla consulenza legale si inserisce in un’apposita istruttoria procedimentale - nel senso che il parere è richiesto con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale - la consulenza legale è soggetta all’accesso, perché correlata ad un procedimento amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso - giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo - oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose - quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro - e la P.A. si rivolge ad un professionista di fiducia al fine di definire la propria strategia difensiva, il parere del legale non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale: in questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto.
Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche se la richiesta del parere interviene in una fase successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6038 del 9 ottobre 2003

(La sospensione degli atti amministrativi, adottata in via provvisoria e cautelare, è quell’istituto che consente alla P.A. di disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione dello stesso produca conseguenze pregiudizievoli. La sospensione è volta affinché la P.A. si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.
Sussiste un potere generale dell'amministrazione di sospensione dei propri atti, senza necessità di una specifica norma che espressamente di volta in volta lo preveda)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5665 dell'1 ottobre 2003

(Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è necessario che sussista un rapporto di assoluta identità fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare la disuguaglianza di trattamento da parte della P.A. e un contrasto logico insanabile o una palese ingiustizia)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5462 del 24 settembre 2003

(Nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento gravato dalla quale potrebbero discendere effetti negativi per la propria sfera giuridica. In particolare, i vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale s'impugna la graduatoria, e devono, quindi, essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato conseguito.
Il vizio di ultrapetizione, ossia la mancata corrispondenza tra le richieste formulate dalle parti e il provvedimento adottato dal giudice, non ricorre quando questi accoglie una domanda, pur non espressamente formulata, ma comunque contenuta nella domanda dedotta in giudizio ovvero allorché motivi la decisione con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ovvero proceda ad un'autonoma ricerca di norme e principi di diritto su cui fondare la decisione. Inoltre non sussiste vizio di ultrapetizione nella sentenza che abbia valutato un motivo di ricorso senza che la relativa censura fosse stata chiaramente ed espressamente denunciata nel ricorso: ciò in quanto i motivi di impugnativa possono essere desunti dal contesto dell'intero ricorso, ivi compresa l'esposizione dei fatti di causa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5321 del 18 settembre 2003

(La mancata indicazione di un precedente penale nelle dichiarazioni rese alla P.A. appaltante, giustifica l’esclusione dalla gara e, quindi, la revoca dell’aggiudicazione. La completezza delle dichiarazioni, infatti, è indispensabile perché la P:A. disponga di tutti gli elementi di valutazione per verificare la sussistenza o meno di cause di esclusione dall'appalto.
In particolare, una sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa alla concussione continuata commessa per fatti attinenti ad una gara pubblica, integra gli estremi richiesti dall’art. 12, lett. b) del D. Lvo 157/1995 per la esclusione dalle gare, trattandosi di una condanna incisiva della ”moralità professionale“ del concorrente; tale precedente penale è da portare a conoscenza della P.A. appaltante.
Ai fini della valutazione della moralità professionale di un concorrente ad una gara pubblica, l’attività di amministrazione di risorse finanziarie pubbliche e di strutture pubbliche è parte integrante del suo bagaglio professionale e non può essere cancellata solo perché, cessata l’attività di gestione dell’Ente pubblico, egli riprenda la sua attività ordinaria. Una volta esaurita l’attività di gestione la professionalità del singolo è costituita anche da questa sua esperienza e coerentemente la sua moralità professionale dovrà essere valutata anche con riguardo agli eventi che tale attività hanno caratterizzato)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5316 del 18 settembre 2003

(In tema di appalti di forniture è possibile derogare all'obbligo di ricorrere alla gara pubblica e ricorrere invece all'affidamento diretto, senza gara, nel caso in cui la P.A. aggiudicatrice eserciti sul fornitore, che sia un soggetto distinto da essa e non un'articolazione interna dell'ente, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, e sempre che il fornitore svolga la parte più importante della propria attività con la P.A. o le P.A. che lo controllano. In particolare tale controllo sussiste nel caso in cui la P.A. aggiudicatrice possieda almeno il 51 per cento del capitale del soggetto affidatario e comunque abbia una posizione dominante su di esso.
La ratio della regola sta nel fatto che, nei confronti di un soggetto controllato e che svolga la sua prevalente attività per il soggetto controllore, non sarebbero ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità di trattamento degli altri operatori economici e per il rispetto delle regole di concorrenza)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5309 del 18 settembre 2003

(La validità della costituzione di un'a.t.i. va giudicata con esclusivo riguardo al momento della formulazione dell’offerta, nel senso che vanno ritenute legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate e che resta del tutto irrilevante, nella licitazione privata, che la costituzione dell’a.t.i. sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione e tra imprese singolarmente invitate. L’a.t.i., infatti, non estingue la soggettività delle imprese già qualificate, e, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto nuovo e diverso da quelli invitati, non configurandosi la violazione del principio di immodificabilità soggettiva delle imprese concorrenti
Nella  licitazione privata vi sono due distinti segmenti procedimentali: la prequalificazione, con l’accertamento dei requisiti di partecipazione e la conseguente selezione delle imprese da invitare, nonché la gara vera e propria, con la valutazione delle offerte presentate e la scelta della migliore. La diversità delle due fasi esclude la necessità che i partecipanti alla prima concorrano alla seconda nella medesima veste soggettiva e, tuttavia, la necessaria coerenza tra i due momenti dell’unica procedura selettiva impedisce la partecipazione alla gara di un soggetto che non abbia superato la prequalificazione.
La mancata previsione della sanzione dell’esclusione, per l'inosservanza di una prescrizione contenuta negli atti disciplinanti una gara, non impedisce di qualificare la prescrizione stessa come essenziale per la regolarità della procedura e di giudicarla, quindi, soggetta a quel regime sanzionatorio, quando sia volta a soddisfare un rilevante interesse pubblico.

Tuttavia l'essenzialità di tale clausola va giudicata in concreto, riguardo agli interessi alla stessa sottesi ed all’idoneità della documentazione prodotta a garantire comunque la loro realizzazione; in particolare, la presentazione di una dichiarazione non conforme ai requisiti della prescritta dichiarazione giurata e tuttavia idonea a garantire alla P.A. quell’elevato grado di attendibilità propria della dichiarazione giurata, non implica per la P.A. stessa alcun obbligo di esclusione dalla gara)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5293 del 18 settembre 2003

(Nel caso in cui la P.A. abbia posto in essere un rapporto di lavoro nullo - in particolare per assenza del previo esperimento concorsuale, il quale è il sistema fondamentale per la provvista degli uffici pubblici -, e tuttavia questo presenti tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, tale rapporto ha rilevanza come rapporto di fatto e ad esso va applicata la normativa comune - ex art. 2126 c.c. -, con conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore alle eventuali relative differenze retributive spettantigli e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Sussistono tutti i parametri rivelatori del rapporto di dipendenza con una P.A., in caso di servizio prestato continuativamente e senza interruzioni, retribuzione predeterminata e corrisposta per mensilità, previsione di orario e di turnazione, lavoro concreto riconducibile alle attività istituzionali dell’ente)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5144 del 15 settembre 2003

(L'autonomia nelle prestazioni senza uno stabile inserimento nell’organizzazione dell’Ente pubblico e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.
La sussistenza di alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato - osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi - è comunque conciliabile con un rapporto di collaborazione esterna con la P.A.)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5033 dell'8 settembre 2003

(Il silenzio su istanze dei privati è impugnabile solo quando la P.A. abbia l’obbligo giuridico di provvedere su di esse, cioè quando i soggetti richiedenti agiscono in veste di titolari di una posizione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento.

In particolare, non legittimano all'azione avverso il silenzio della P.A., gli interessi ai quali i soggetti partecipano non uti singoli ma uti universi, in quanto le norme dirette a soddisfarli sono poste a tutela di un interesse generale e non dei singoli soggetti. Tali interessi generali, infatti, sono interessi collettivi che i singoli possono far valere con azioni esperite in nome proprio, ma a tutela di tali interessi stessi, solo in casi del tutto eccezionali stabiliti dall’ordinamento - cd. azioni popolari)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5029 dell'8 settembre 2003

(Non ricorrono i tipici elementi rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, nel caso in cui il soggetto non presti la sua attività lavorativa con vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento nell’organizzazione interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico orario di lavoro con vincolo di esclusività.
La presenza di un responsabile del coordinamento delle attività svolte per conto della P.A. non configura affatto l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, con l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e linee di attività standardizzate.
Dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la P.A., non avente i connotati tipici del rapporto di pubblico impiego, consegue non solo l'inapplicabilità degli istituti tipici di questo, e quindi l’inammissibilità della domanda volta all'inquadramento nei ruoli dell'ente, ma anche l'ulteriore effetto che gli aspetti patrimoniali esorbitano dalla cognizione riservata al g. a.)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4906 del 3 settembre 2003

(L’atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di “manifestazione di conoscenza” in quanto consiste nell’attestato di un fatto accaduto - la consegna della copia dell’atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario - e pertanto manca di ogni contenuto provvedimentale, poiché l’effetto dell’atto non dipende dalla volontà dell’ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato l’atto ad un determinato soggetto, ma è direttamente stabilito dalla legge - atto giuridico in senso stretto.
La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall’autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4750 del 22 agosto 2003

(La legge indica in modo puntuale per ogni tipo di appalto pubblico le cause di esclusione, precludendo poteri discrezionali delle P.A. appaltanti. Le cause di esclusione sono riconducibili ai tre tipi di requisiti richiesti per la partecipazione alle gare ed il cui difetto comporta l’esclusione: di idoneità morale; di capacità economico finanziaria; di capacità tecnica e professionale. Tra i requisiti di idoneità morale, con riguardo alla disciplina dei servizi, vi sono l’assenza di condanne penali con forza di giudicato per reati offensivi della moralità professionale, il rispetto degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori nonché degli obblighi in materia di imposte e tasse, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, i requisiti di cui alle disposizioni antimafia.

Inoltre, la legge fa salvo il potere delle P.A. di escludere i soggetti che abbiano effettuato precedenti prestazioni con negligenza o malafede; tale potere va, però, riferito alla negligenza o malafede tenute nell'esecuzione dei contratti e non nelle trattative precontrattuali.

La norma per cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di servizi i concorrenti che nella propria attività professionale abbiano commesso un errore grave - l'accertamento del quale fa venir meno la capacità tecnica - va interpretata nel senso che l’errore per essere rilevante debba essere stato commesso in un rapporto con la stessa P.A. aggiudicatrice. Fra gli errori gravi non vi è il caso di provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che abbiano accertato un comportamento anticoncorrenziale dell’impresa partecipante alla gara per l’aggiudicazione del servizio.

In generale, i provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di una impresa che abbia posto in essere intese restrittive della concorrenza, non comportano per l'impresa l'incapacità a contrarre con gli Enti Pubblici ovvero di partecipare alle gare dagli Enti stessi avviate per acquisire beni e servizi o realizzare opere)

 

 

Enti Locali

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003

(In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell’ente. Ne consegue che la decadenza, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa, devono essere adottati dal dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei all’attività di indirizzo e sicuramente compresi nell’attività di gestione.

Le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6169 del 13 ottobre 2003

(I presupposti per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente - carattere dell’urgenza -, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione - contingibilità.

In particolare riguardo al secondo aspetto, l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà: nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste un metro fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare, anche se deve corrispondere alle finalità del momento, senza che assuma i caratteri della continuità e della stabilità bensì sia collegata al permanere dello stato di necessità)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4906 del 3 settembre 2003

(Il messo notificatore è sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.
Ai fini dell'abilitazione ad effettuare la notificazione, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. Pertanto l’attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
L’espressione “messi comunali” non può dunque leggersi nel senso di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione dal Comune, vuoi come dipendente della P.A. locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3864 del 30 giugno 2003

(L'affidamento di servizi pubblici locali ad una s.p.a. a capitale misto, appositamente costituita dall’ente locale, va qualificato come gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale.

Nell'affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società mista, è' con l'atto di costituzione della società che l’ente locale manifesta l’opzione di tale modulo gestorio, mentre l'assegnazione della gestione del servizio è atto meramente consequenziale: la lesione effettiva degli interessi delle imprese che aspirano alla gestione del servizio rimonta all’adozione delle delibere di costituzione della società mista e di selezione del socio privato, con onere di impugnazione nei termini di decadenza dall’adozione di tali determinazioni.

Nelle società miste a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale pubblico va considerata con riferimento all’insieme dei comuni titolari di partecipazioni nel capitale sociale e non a ciascuno di essi)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3717 del 23 giugno 2003

(Mentre nella P.A. statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli EE.LL. il nuovo riparto di attribuzioni è subordinato all'emanazione di atti organizzativi e normativi sub primari. In particolare, negli EE.LL. l'attribuzione ai dirigenti dei nuovi poteri gestionali sancita dalla normativa, non è automatica ma è subordinata alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari inerenti le modalità di espletamento delle funzioni attribuite)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 2939 del 27 maggio 2003

(Tra ente consorziale ed ente che ne faccia parte, soggetti dotati ciascuno di distinta soggettività giuridica, va esclusa ogni intromissione dell’ente associato nella vita e nella gestione dell’entità consorziale, con conseguente impossibilità per il soggetto associato di promuovere azioni spettanti solo al Consorzio, non potendosi tuttavia escludersi la legittimazione al ricorso da parte dell’ente associato ove gli atti del Consorzio siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi.

In particolare, non può escludersi l’interesse a ricorrere degli enti consorziati se la struttura del Consorzio subisca modificazioni con l’ammissione di nuovi membri, giacché, in tal caso l’ente consorziato agisce per la tutela di interessi di sua pertinenza.

Nel caso in cui lo statuto del Consorzio preveda che la struttura consortile è aperta ad altri enti, anche privati, rispetto a quelli originari, l’ammissione di nuovi enti non comporta modificazione dello Statuto stesso)

 

 

Varie

 

Corte dei Conti, sez. 1a giurisdiz. centrale d'appello, n. 340/A del 30 ottobre 2003

(Il danno all’immagine previsto per la persona fisica è estensibile alla persona giuridica. In forza della diversità tra persona fisica e persona giuridica, il risarcimento della lesione è limitato alla sola sfera patrimoniale dell’ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante; infatti il danno morale ex art. 2059 c.c. è incompatibile con la natura della persona giuridica)

 

Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 8828 del 31 maggio 2003

(Il "danno non patrimoniale" ex art. 2059 c.c., va inteso come comprendente ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, e non più solo come "danno morale soggettivo", ossia solo come sofferenza contingente determinata da fatto illecito integrante reato. Dalla non coincidenza tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo discende la risarcibilità del primo anche in favore delle persone giuridiche.

Riguardo al limite a cui l'articolo 2059 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia "solo nei casi determinati dalla legge", esso deve escludersi se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.

Nel danno non patrimoniale da uccisione di congiunto vi è la lesione dell'interesse all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nella famiglia, interesse diverso sia dal bene salute, tutelato, ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, tutelato, ove risulti un'ingiusta sofferenza contingente, mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. Il danno consiste nella perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali e il suo risarcimento non avviene ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ex art. 2059, trattandosi di danno non suscettibile di valutazione monetaria. Il risarcimento postula tuttavia la sussistenza degli elementi dell'illecito civile extracontrattuale ex art. 2043, in quanto l'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, consente anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali)

 

Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 7632 del 16 maggio 2003

(Il danno da perdita del diritto alla vita, cd danno tanatologico, ossia la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve tempo dall'evento lesivo, non costituisce danno biologico, poiché la morte non è la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita: la perdita di questa non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione del risarcimento, e l'impossibilità che, riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. Per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente.

Nel caso di apprezzabile lasso di tempo tra lesioni colpose e morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per il tempo indicato; il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante.

Se la morte è stata causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce e trasferisce agli eredi, solo il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita, in quanto non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.
Anche il danno morale da lesione, cui sia conseguita la morte, presuppone l'esistenza in vita del soggetto leso per un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte: non è concepibile un danno morale da morte del soggetto, allorché il decesso sia immediatamente o quasi conseguente alla lesione)

 

Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003

(Il danno esistenziale è la forzosa rinuncia, non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica, allo svolgimento di attività non remunerative fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato. Si differenzia dalle tre categorie tradizionali di danno - danno biologico: peggioramento della qualità della vita, dipendente da lesione fisica o psichica; danno morale: mera sofferenza morale, prostrazione dell’animo, abbattimento dello spirito; danno patrimoniale: deminutio patrimonii - in quanto, rispetto al danno biologico, prescinde da una lesione fisica o psichica; rispetto al morale, non è una sofferenza ma una rinuncia ad un’attività concreta; rispetto al patrimoniale prescinde da una riduzione della capacità reddituale)

 

Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 1948 del 10 febbraio 2003

(La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, a cui inerisce il dovere di custodirla, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Ai fini della responsabilità per danni causati da cosa in custodia, il comportamento del custode è irrilevante: ai fini della responsabilità è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha causato l'evento lesivo.

Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e quindi non solo il proprietario ma anche il semplice possessore o detentore della cosa. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla stessa.
L'utilizzatore della cosa non ne è necessariamente anche il custode; se il potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa - ossia dal custode - e questi ha conservato effettivamente la custodia in tali termini, la disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non comporta ad esso il trasferimento della custodia. In particolare, non vi è trasferimento della custodia in caso di concessione per breve tempo dell'utilizzazione della cosa, per cui il controllo e quindi il potere materiale sulla stessa rimane al custode)

 

 

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