Giurisprudenza - Anno 2002/a

 

 

Diritto Amministrativo

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7257 del 20 dicembre 2002

(E' legittimato ad impugnare le sentenze dei t.a.r. non solo chi ha partecipato al giudizio di primo grado, in quanto parte originaria o soggetto intervenuto nel processo - nozione formale di cointrointeressato -, ma anche chi, a prescindere dalla presenza nel precedente grado di giudizio, sia titolare di un interesse contrastante con quello dedotto in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza - nozione sostanziale di controinteressato.
L’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, ottenibile con il provvedimento richiesto al giudice: in particolare, la chiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurare, direttamente ed immediatamente, il bene della vita che si assume esser stato sottratto o negato o disconosciuto)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6657 del 5 dicembre 2002

(Per agire nel processo amministrativo si deve essere titolari di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonché di un interesse a ricorrere, inteso come interesse a conseguire un vantaggio tramite il processo. L’interesse a ricorrere è qualificato da: a) lesione effettiva e concreta che l'atto impugnato arreca alla sfera patrimoniale o morale del ricorrente; b) vantaggio, anche solo potenziale, che si mira ad ottenere dall’annullamento dell'atto impugnato. L’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato anche dalla personalità - deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente - dall'attualità - deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e continuare a sussistere nel corso del giudizio, non bastando un'ipotesi o una mera eventualità di lesione - nonché della concretezza - vi deve essere una concreta lesione o pregiudizio a danno del ricorrente. E' sufficiente anche che l'interesse sia meramente strumentale, finalizzato al riesercizio del potere.

Nel processo amministrativo, come in quello civile, salva espressa previsione di legge, non è ammessa l’azione popolare, volta, cioè, ad un mero controllo oggettivo della legittimità di un atto amministrativo per iniziativa del quisque de populo.

Ai fini dell’interesse all’impugnazione in materia ambientale rileva il criterio della vicinitas o prossimità: oltre all’interesse a ricorrere degli enti locali, sussiste l'interesse a ricorrere di chi si trovi nelle immediate vicinanze di un territorio minacciato da impianti pericolosi ed in relazione a cui sia in posizione qualificata, quale residente o proprietario o titolare di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti. In tal caso non occorre provare l’esistenza di un danno concreto ed attuale ma è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio.

Non sussiste, pena l'elusione del divieto di azione popolare, la legittimazione ad impugnare atti di localizzazione di impianti pericolosi a fini ambientali, da parte di comitati di cittadini, aventi struttura non duratura, non titolari di posizioni giuridiche qualificate o non aventi una peculiare relazione con il territorio interessato; in tal caso non basta il mero scopo associativo o lo statuto del comitato, a rendere differenziato un interesse diffuso quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente. Per contro sussiste l’interesse a ricorrere delle associazioni ambientaliste riconosciute da appositi decreti ministeriali mentre è ammesso solo l'intervento ad adiuvandum per le associazioni di fatto costituite in un dato territorio allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute, e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti, se il loro statuto, i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati a tali finalità. Deve ritenersi sussistente la vicinitas anche in caso di iniziative associative riguardanti soggetti residenti in comuni limitrofi.

La legittimità degli atti amministrativi va valutata in riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione: per sostenerne l'illegittimità non è invocabile lo jus superveniens; all’opposto non è desumibile la sopravvenuta legittimità dell’atto in forza di ius superveniens.

Al g. a. è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli può giungere alla disapplicazione della norma regolamentare in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, riconducibile alla norma di legge. Nel caso in cui un atto amministrativo non sia immediatamente lesivo di un interesse legittimo e non debba pertanto essere impugnato ex se, esso può rilevare nel giudizio di impugnazione dell'atto che lo presuppone, con conseguente sua disapplicazione, se riconosciuto illegittimo)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6564 del 29 novembre 2002

(In caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il mancato deposito in cancelleria dell’avviso di ricevimento non consente di considerare eseguita la notifica.

Al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso, il ricorrente può depositare il ricorso notificato a mezzo posta, anche privo dell’avviso di ricevimento, purché al momento della decisione risulti la ritualità della notificazione e, dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6546 del 29 novembre 2002

(Nel processo amministrativo, è controinteressato in senso tecnico chi da un lato sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente - c.d. elemento sostanziale -, e dall'altro sia nominativamente indicato nell'atto stesso o comunque agevolmente individuabile in base ad esso - c.d. elemento formale.

Per contro, non è controinteressato il soggetto la cui posizione è incisa dall'atto impugnato solo in modo indiretto e riflesso)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6435 del 23 novembre 2002

(L’interesse che legittima la richiesta di accesso di atti e documenti amministrativi deve essere personale e concreto: il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento di “ispezione popolare” volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002

(Va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Infatti la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi dell’offerta risultata aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione, muta le condizioni su cui si è pervenuti all''aggiudicazione, con gli altri eventuali concorrenti che, se fossero stati a conoscenza dell’importo effettivo di aggiudicazione, avrebbero potuto orientare in modo diverso la propria offerta.

Pertanto, in caso di modifica delle condizioni di aggiudicazione vi è violazione di norme imperative, con conseguente nullità dell’atto stipulato)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6204 dell'11 novembre 2002

(L'accesso agli atti amministrativi non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero operato della P.A, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva per l'istante è il contenuto del documento richiesto e non le modalità relative alla sua adozione o acquisizione da parte dalla P.A.

Il diritto di accesso ai documenti della P.A., è azionabile, in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste, sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo - accesso partecipativo -, sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante - accesso informativo)

 

Consiglio di stato, sez. 6a, n. 6004 del 4 novembre 2002

(Le procedure d'appalto diverse da quelle cd. “aperte” sono sottratte al principio di pubblicità della seduta di apertura delle offerte; in particolare ciò avviene per le procedure negoziate precedute da bando di gara, le quali, pur divergendo dalla trattativa privata integralmente deproceduralizzata, giustificano la sottrazione alle regole formali di pubblicità e di formalismo delle gare. Il principio di pubblicità dell'apertura delle offerte, è derogabile anche nell’ambito delle procedure regolate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante la necessità di una specifica valutazione tecnica delle offerte.

Nelle procedure di evidenza pubblica è illegittima qualsiasi negoziazione, anche in fase successiva all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario. La possibilità di una negoziazione è invece legittima nelle procedure negoziate, pur se precedutè dalla pubblicazione del bando di gara e, in assenza di una diversa prescrizione nella lex specialis, è altresì legittima la scelta della P.A. di limitare la rinegoziazione ad una sola impresa offerente.

Il verbale di gara fa piena prova di quanto attestato salva querela di falso)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5824 del 23 ottobre 2002

(Sussiste l'interesse di un'associazione ambientalista ad impugnare l’inserimento di un’opera pubblica nel programma triennale delle opere pubbliche di una P.A., in quanto asseritamente lesiva di valori ambientali, storici ed artistici.

Infatti il programma triennale delle opere pubbliche non è un’attività meramente interna di programmazione finanziaria e di razionalizzazione della spesa, ma è invece un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte degli organi di governo dell’ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 5818 del 22 ottobre 2002

(Per la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. non è necessaria la lesione della posizione giuridica del richiedente bensì 1) l'esistenza di una posizione differenziata - come nel caso di un soggetto, operatore del settore, prima contattato per un'eventuale trattativa privata e poi non invitato alla gara - e 2) la titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, intesa non come diritto soggettivo o interesse legittimo ma allo stato anche meramente potenziale - come nel caso di un soggetto escluso da una gara a cui avrebbe interesse a partecipare o da una trattativa privata dopo alcuni iniziali contatti con la P.A., e ciò indipendentemente dalla legittimità del mancato invito alla gara o del non proseguimento dei contatti finalizzati alla trattativa privata o dall’effettivo svolgimento di detti contatti e dagli affidamenti creati.

L’accesso riguarda i documenti, non potendosi prevedere alcun obbligo informativo relativo a circostanze non documentate.

L'accesso non è strumento di «ispezione popolare» sull'efficienza di un servizio pubblico: per esercitare tale diritto occorre una situazione legittimante, non identificabile con il generico interesse del cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

L’accesso prescinde dalla possibilità o meno di proporre una determinata azione giurisdizionale)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 5814 del 22 ottobre 2002

(Nel diritto di accesso la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; all’uopo, deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento - mezzo per la difesa degli interessi - ed il fine - tutela della situazione giuridicamente rilevante. Tale nesso di strumentalità deve intendersi in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente. Tuttavia è prevista la forma più attenuata di accesso, ossia la mera visione, per quelle categorie di documenti sottratti all’accesso, previste dagli appositi regolamenti ministeriali, mentre ove i documenti non rientrino in tali categorie l’accesso va riconosciuto nella sua forma piena.

Gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell’accesso, e sono quindi suscettibili di ostensione in quanto utilizzati ai fini dell’attività amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5407 del 9 ottobre 2002

(Il termine per l'impugnazione degli atti di un concorso pubblico decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, e cioè dal provvedimento di approvazione della graduatoria e degli atti del concorso: solo dalla data di pubblicità notizia dell'esito decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria...)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5139 dell'1 ottobre 2002

(Nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto - ossia ove è necessaria la partecipazione di tutti i membri - è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4752 del 18 settembre 2002

(Il bando di gara è atto amministrativo a carattere normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori.
Le prescrizioni di bando e di disciplinare in materia di esclusione dalle gare per l’aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione sono di stretta interpretazione, attese le gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro applicazione)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4725 del 17 settembre 2002

(Nella trattativa privata senza gara ufficiosa ma condotta secondo la metodica della ricerca di mercato - ossia senza la preventiva adozione di formale provvedimento, con integrale mancanza delle forme, inesistenza di termini e assoluta eliminazione di ogni metodica concorsuale - il soggetto che propone la propria offerta presta acquiescenza alla scelta della P.A. di ricorrere a tale tipo di procedura non procedimentalizzata)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4459 del 5 settembre 2002

(La scelta di una procedura di trattativa privata non procedimentalizzata, e quindi, in assenza di una procedura di gara seppur ufficiosa, esonera la P.A. dall’instaurare una vera e propria procedura selettiva di raffronto tra le offerte pervenute, e in presenza di una congrua motivazione consente di preferire l'offerta non economicamente più vantaggiosa)

 

 

Enti Locali

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6917 del 14 dicembre 2002

(L’approvazione dello schema del programma triennale di lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di impulso rientra nelle competenze della giunta municipale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, mentre è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare soltanto il consiglio comunale, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6764 del 9 dicembre 2002

(Al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza.

Una volta che il Consiglio stabilisca la nuova concessione della gestione di un servizio, è legittima da parte della Giunta la scelta delle modalità attuative della direttiva fissata in sede consiliare, ossia delle modalità di affidamento del servizio.

In ordine alla scelta della trattativa privata, la motivazione dell’urgenza di provvedere risponde ad un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo per evidente illogicità o travisamento)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6624 del 2 dicembre 2002

(I ritardi della P.A. nel portare a termine procedure concorsuali o altri fatti comunque imputabili a ritardi o disservizi della P.A. non legittimano, di massima, la stessa a sopperire alle proprie manchevolezze con il ricorso ai provvedimenti contingibili ed urgenti. Tuttavia, nel caso in cui la situazione di emergenza sia stata occasionata dal comportamento parzialmente omissivo del Comune, se la la situazione eccezionale corrisponde ad un dato obiettivo, essa legittima all'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare gravi pregiudizi per la collettività sotto il profilo igienico-sanitario

In materia di potere di ordinanza extra ordinem del Sindaco, non è necessario, al fine del requisito dell’urgenza, il verificarsi di una situazione di danno per l’ambiente e la salute pubblica, essendo sufficiente che si verifichi una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6601 del 2 dicembre 2002

(Il termine per l'impugnazione delle deliberazioni degli Enti Locali immediatamente lesive nei confronti dei terzi, decorre dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 353 del 2 dicembre 2002

(E' responsabile il funzionario che, in relazione ad un contributo deliberato dalla Giunta, ne disponga l'erogazione senza l’accertamento della realizzazione del servizio e della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, attraverso l’esame della documentazione contabile.

La necessità dell'esame della regolarità del consuntivo non viene meno per il fatto dell'assenso contabile di ragioneria.
Dalla deliberazione di concessione del contributo non sorge un diritto di credito del beneficiario a riscuotere la somma “sic et simpliciter”, ma soltanto un credito per sovvenzionamento di un’attività, se ed in quanto svolta)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6546 del 29 novembre 2002

(Rientra nella competenza del Consiglio comunale l'adozione di piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi nonché i pareri nelle dette materie. Pertanto, la Giunta non può sostituirsi al Consiglio nel deliberare una variante al P.R.G., dato che persino le semplici "deroghe" sono riservate al Consiglio.
La realizzazione e l’esercizio di una discarica si innesta in un preciso ambito programmatorio, da cui l’esigenza di un intervento dell’organo consiliare, per definire i contenuti essenziali dell’attività. Pertanto, la competenza a ratificare gli atti adottati in via di urgenza dalla Giunta in materia di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio e non alla Giunta)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6278 del 12 novembre 2002

(Il termine per l’impugnazione del piano regolatore generale decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali. L’ordinamento non prevede, infatti, che l’atto di approvazione del piano debba essere notificato ai proprietari delle aree incluse nel territorio interessato, ma stabilisce che sia oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che gli atti debbano essere depositati presso il Comune “a libera visione del pubblico”)

 

Ordinanza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 33691 del 10 ottobre 2002

(Ai consorzi volontari tra enti locali per la gestione di servizi si applica, in quanto compatibile, la disciplina per le aziende speciali, ove il limite della "compatibilità" si riferisce al fatto che nella costituzione dei consorzi gli enti locali non incontrano le limitazioni riferibili alla natura ed alla rilevanza sociale o imprenditoriale dei servizi, previste per le aziende.

Ai consorzi volontari tra enti locali è esteso il riconoscimento della personalità giuridica, dell'autonomia patrimoniale e statutaria nonché della natura di enti strumentali degli enti locali, avendo tali consorzi, pertanto, natura di enti pubblici.

La delibera di assemblea di un consorzio tra enti locali, avente ad oggetto la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo presidente ed un nuovo vicepresidente, ha natura di atto relativo all'organizzazione dell'ente e, pertanto, le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati assumono consistenza di interessi legittimi, sussistendo la giurisdizione del g.a. sul ricorso volto all'annullamento di tale delibera)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5423 del 9 ottobre 2002

(L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari)

 

 

Varie

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6657 del 5 dicembre 2002

(La disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario deve conciliarsi con il principio della domanda e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: ai giudici non si impone di sollevare d’ufficio la violazione di norme comunitarie, se l’esame di tale motivo li obblighi a esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e a basarsi su fatti  diversi da quelli a fondamento della domanda di parte)

 

Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 17150 del 3 dicembre 2002

(Il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi, che in questo caso opera come mandataria dell'albergatore, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza.
La revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato; ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario, quale un'agenzia di viaggi, il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore per le perdite subite, purché tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza del mandatario, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo. E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette  perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi.
L'accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta...)

 

Corte costituzionale, n. 477 del 26 novembre 2002
(La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anziché alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo)

 

Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 9556 dell' 1 luglio 2002

(Ai prossimi congiunti di chi abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima)

 

Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 2515 del 21 febbraio 2002

(In caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo - transitorio turbamento psicologico - è risarcibile anche in assenza di danno biologico - lesione all'integrità psico-fisica - o di altro evento produttivo di danno patrimoniale...)

 

 

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