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Giurisprudenza - Anno 2001 |
| Diritto Amministrativo |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6377 del 24 dicembre 2001
(L’affidamento
di contratti pubblici a trattativa privata non è riducibile all’autonomia
negoziale dei privati, ma presenta connotazioni pubblicistiche nell’adozione di
atti amministrativi sindacabili dal g. a., se asseritamente lesivi di interessi
legittimi.
Quando la P.A. procede alla trattativa privata, indicendo una gara ufficiosa, le
posizioni soggettive dei concorrenti assumono la consistenza di interessi
legittimi, abilitando le parti interessate ad agire davanti al g. a per dedurre
l’illegittimità degli atti lesivi, contrastanti con i vincoli normativi od
autonomamente stabiliti dalla stessa stazione appaltante.
La trattativa privata svolta dopo una gara andata deserta, costituisce un nuovo procedimento di selezione del contraente, occasionato dall’esito negativo della precedente gara; tuttavia Il modulo della trattativa privata, caratterizzato da rilevanti margini di elasticità, permette alla P.A. di definire l’ambito soggettivo dei concorrenti ammessi alla gara ufficiosa, modellando la trattativa privata come una continuazione della precedente selezione e indicendo una gara ufficiosa riservata ai soli concorrenti partecipanti alla precedente selezione stessa)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell'11 dicembre 2001
(L'esistenza giuridica di una deliberazione collegiale
è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell’organo,
indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti
distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce
e documenta tale manifestazione
attestandone l’esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la
formazione della volontà dell’organo collegiale.
La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima
della sua approvazione, serve a far fede di quanto
deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per
prassi normale, è
approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il
verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente
a quanto deliberato)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5840 del 15 novembre 2001
(Il bando di gara e la lettera di invito che prevedono, per la partecipazione alla gara, il possesso di requisiti di cui l’impresa sia priva sono impugnabili immediatamente e non dopo il provvedimento di esclusione)
Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 13628 del 5 novembre 2001
(Per il contratto d'opera
professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure
privatorum, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A.
stessa, la forma scritta ad substantiam: pertanto, il contratto deve tradursi, a
pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la
sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del
potere di rappresentare l'Ente nei confronti dei terzi, da cui possa desumersi
la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni
sulla prestazione da rendere e sul compenso da corrispondere.
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto, è del tutto
irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con cui l'organo collegiale
dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia
autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta
nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante
esterno dell'Ente e dal professionista stesso; detta deliberazione non
costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto
con efficacia interna all'Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico
destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.
Quand'anche, dunque, una deliberazione, con cui l'organo collegiale d'un Ente
abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato
professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il
destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per
accettazione, oppure, avuta altrimenti notizia della deliberazione, il
professionista direttamente proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa
prevista, si tratta in ogni caso di procedimento del tutto inidoneo alla
formazione d'un valido rapporto contrattuale.
La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per esigenze di praticità, possono anche essere definiti con riferimento agli "usi del commercio" riguardo sia il prezzo sia le modalità di esecuzione - non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali il conferimento d'un incarico professionale; la costituzione di questo non può aver luogo se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e da cui soltanto e non aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti. Non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del rapporto ove gli elementi costitutivi si desumano per facta concludentia dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, o dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente, ipotesi quest'ultima che può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma per arricchimento senza causa e non a titolo contrattuale)
Corte costituzionale, n. 340 del 24 ottobre 2001
(Non è conforme ai principi dell'ordinamento attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità amministrativa per colpa grave.
Nell'ambito
delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o amministratori non
esiste una generale estensione della responsabilità o solidarietà degli "enti",
a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi.
L'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa
al potere riduttivo sul quantum affidato al giudice, che può anche tenere conto
delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del
comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente
cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento è, invece, la
previsione di una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità
amministrativa per colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale.
La responsabilità amministrativa non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nell'organizzazione della P.A. con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione, così come avviene per gli amministratori o i funzionari onorari. Infatti l'esercizio di pubbliche funzioni di una P.A. non deve necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d'impiego, non coincidendo con l'apparato degli uffici caratterizzato da rapporto di lavoro dipendente. E' legittima la previsione dell'esercizio di dette funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente onorario o di mero servizio o di obbligo)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4819 del 15 settembre 2001
(Gli ordini ed i
collegi professionali sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel
suo complesso. Tale interesse non può ravvisarsi quando l’interesse fatto valere
è, invece, quello del singolo componente del gruppo, e non quello della
collettività unitariamente considerata.
In particolare, quando si deduce che la P.A., nel bandire una gara per
l’affidamento di un incarico di progettazione, avrebbe illegittimamente
richiesto requisiti più rigorosi di quelli necessari, limitando così l’accesso
alla gara solo ad alcuni dei professionisti iscritti all’ordine, l’interesse
fatto valere non appartiene alla collettività unitariamente considerata ma solo
ai singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere
parte alla procedura selettiva.
Né all’Ordine può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il
ripristino della legalità asseritamente violata nei settori in cui singoli
componenti della categoria possono prestare la propria attività)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4657 del 4 settembre 2001
(La data di ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è quella risultante dalla cartolina di ritorno e non quella successiva di assunzione a protocollo della posta in arrivo, da parte della P.A. destinataria, stante la natura interna del protocollo e l’inidoneità a costituire da solo mezzo di prova in favore della stessa P.A. che lo gestisce, in contrasto con la certificazione proveniente dall’Ufficio postale)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4586 del 3 settembre 2001
(Dalla mancata presentazione di un reclamo da parte del rappresentante della ditta ricorrente che ha assistito alle operazioni di gara pubblica, non può desumersi alcuna forma di acquiescenza.
Le prescrizioni in tema di gare della P. A., quando possano dar luogo a dubbi, devono interpretarsi in modo da consentire la più ampia partecipazione di concorrenti. Il principio per cui il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a rettificare irregolarità formali è applicabile anche ai procedimenti di gara d'appalto della P.A., purché non sia turbata la par condicio dei concorrenti e non vi sia modificazione del contenuto della documentazione presentata)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3878 dell'11 luglio 2001
(E' esclusa la legittimazione delle associazioni ambientalistiche, siano esse in possesso o meno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per agire in giudizio a tutela di interessi ambientali, ad impugnare atti che rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo volti soltanto ad un'utilizzazione del territorio, senza diretti riflessi sui valori ambientali. Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui ogni intervento urbanistico o edilizio potrebbe ritenersi capace di compromettere l'ambiente circostante, senza alcuna esclusione; ma tale conclusione si rivela insostenibile ove la si confronti con la definizione normativa del bene dell'ambiente.
L'articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta non ha autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di un atto ad efficacia territorialmente delimitata o per intervenire in giudizio)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3508 del 27 giugno 2001
Gli appalti devono essere aggiudicati mediante procedure ad evidenza pubblica, principio rispetto al quale l’affidamento diretto costituisce deroga ed eccezione che, ove anche prevista, è solo consentita e non certamente imposta, con la conseguenza che ove la P.A. appaltante, pur in presenza di una possibilità di deroga, opti invece per la gara ad evidenza pubblica, la relativa scelta appare comunque ineccepibile)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3487 del 27 giugno 2001
(La motivazione delle deliberazioni degli organi collegiali è desumibile dalle argomentazioni esposte dai componenti nel corso della seduta, a condizione che in esse siano individuabili, in modo univoco, le ragioni a base della determinazione adottata)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 3090 del 7 giugno 2001
(Gli operatori economici del settore sono legittimati a impugnare la deliberazione della P.A. di concludere un contratto mediante una trattativa privata dalla quale siano rimasti esclusi, in relazione al profilo della mancata applicazione della normativa di evidenza pubblica. Tale principio vale rispetto a ogni tipo di contratto e ad ogni soggetto, anche non costituito in impresa)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001
(Un rapporto d'impiego con la P. A. può ravvisarsi quando sia presente la subordinazione, ossia inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente pubblico ed assoggettamento ai relativi poteri, nonché il conseguente non inserimento in un'organizzazione separata, autonoma e gestita con criteri di imprenditorialità)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2605 del 9 maggio 2001
(Per "servizio pubblico" si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2258 del 12 aprile 2001
(La presenza di
soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte
le volte che superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività
serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non
legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei
componenti il collegio.
L’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della
partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati
che possono influenzare le stesse deliberazioni
e non può essere superata con la prova di resistenza)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1881 del 29 marzo 2001
(La gara ufficiosa è una categoria diversa dal mero sondaggio di mercato, pure utilizzabile nell’ambito della trattativa privata. Il sondaggio di mercato tende solo a conoscere l’esistenza di potenziali contraenti e delle condizioni contrattuali che sono disposti a praticare; la gara ufficiosa implica anche una valutazione comparativa delle offerte in base a criteri prefissati...)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1339 del 7 marzo 2001
(Sussiste
la legittimazione dell’Ordine professionale a difendere, in sede
giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui abbia la
rappresentanza istituzionale, non solo in caso di violazione di norme a tutela
della professione, ma anche quando si tratti di perseguire vantaggi
riferibili all'intera categoria; in particolare sussiste tale legittimazione
quando l'Ordine si
propone di ottenere l’osservanza di prescrizioni che garantiscano a tutti gli
associati di poter partecipare ad una procedura selettiva.
La legittimazione a proporre ricorso da parte di un Ordine professionale non
è esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra Ordine e singoli
professionisti beneficiari dell’atto impugnato, essendo all'uopo
insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente
insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare dell'atto
che l'Ordine assume lesivo dell'interesse di categoria. In particolare, a fronte
dell’interesse di categoria all’adeguata pubblicità degli atti
generali di una procedura selettiva non può efficacemente interferire
l’occasionale vantaggio che il singolo professionista possa personalmente trarre
dall’atto impugnato e dagli atti conseguenti)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1206 del 2 marzo 2001
(Le s.p.a. - come le Poste Italiane - che, in mano al controllo maggioritario dello Stato, sono affidatarie di rilevanti interessi pubblici, hanno natura pubblica. Tale natura imprime carattere amministrativo, in particolare, agli atti con cui vengano aggiudicati appalti.
La normativa nazionale, ricalcando quella comunitaria, subordina
l’attribuzione della qualifica di "organismo di diritto pubblico" al possesso di
tre requisiti: il requisito della personalità giuridica; la sottoposizione ad un'influenza pubblica;
il soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, non aventi carattere industriale o
commerciale. In relazione a tale ultimo requisito, per bisogno non industriale o commerciale non si
intende la non imprenditorialità della gestione, ma la funzionalizzazione per il
soddisfacimento di bisogni generali della collettività; inoltre tale requisito non implica
che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed
anzi consente l’esercizio di altre attività.
Nella trattativa
privata con gara informale, sussiste l’interesse ad impugnare davanti al g.a.
sia la scelta della P.A. del ricorso alla trattativa privata, previa
comparazione delle offerte, sia il suo esito; nel primo caso è necessaria
l’esistenza di una situazione peculiare avente la consistenza di interesse
legittimo e nella seconda ipotesi la partecipazione alla gara informale)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 670 del 12 febbraio 2001
(Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego è decisivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente pubblico e la prestazione di una attività di carattere continuativo e con vincolo di subordinazione, essendo invece irrilevanti la mancanza di un atto formale di nomina, la temporaneità dell'incarico, la contrarietà di questo a norme anche imperative e la qualificazione di esso come di prestazione d'opera professionale autonoma.
Parimenti irrilevante è la circostanza della retribuzione <<a fattura>>, nel caso in cui il compenso sia determinato tenendo conto dell'orario di servizio e degli elementi stipendiali propri del rapporto di pubblico impiego)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 399 dell'1 febbraio 2001
(Sono legittimati al ricorso avverso la scelta della P.A. di concludere un contratto a trattativa privata con un determinato soggetto, gli altri operatori economici del settore, perché titolari di interesse all'effettuazione della gara. La legittimazione consegue per il solo fatto di appartenere alla categoria di settore e quindi di essere potenziali concorrenti all'acquisto)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 358 del 31 gennaio 2001
(E' esclusa la
legittimazione ad impugnare atti amministrativi da parte dei comitati istituiti
in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, caratterizzati
dalla proiezione di fatto degli interessi dei soggetti che ne sono parte e,
quindi, strumentali all'esercizio di una sorta di azione popolare, non ammessa
dal vigente ordinamento, in quanto privi del carattere di enti esponenziali
portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio.
Nei ricorsi da parte dei cittadini residenti contro atti relativi ad opere
pubbliche, non è sufficiente l'affermazione di avere la titolarità di un bene
sito nelle immediate vicinanze o in prossimità dell'opera pubblica, ma occorre
anche dimostrare il danno che dall'opera pubblica deriva al soggetto in quanto
titolare del bene)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 191 del 22 gennaio 2001
(Il giudizio in
materia di accesso non ha carattere impugnatorio bensì è rivolto immediatamente
all’accertamento della sussistenza o no del diritto dell’istante all’accesso
medesimo.
Gli atti provenienti dai soggetti privati sono equiparati, ai fini dell’accesso,
ai documenti amministrativi e, quindi, suscettibili di ostensione, solo se ed in
quanto “utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”, ossia allorché abbiano
avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative. Va, invece, escluso
l'accesso agli atti dei privati occasionalmente detenuti dalla P.A. o entrati in
possesso di quest’ultima per contiguità o non scorporabilità con documenti
direttamente utilizzati per l’attività amministrativa; diversamente, infatti, si
renderebbero oggetto di un dovere di ostensione documenti privati non altrimenti
esigibili in visione, per il solo fatto di trovarsi, senza aver assunto alcun
rilievo procedimentale specifico, presso un soggetto pubblico)
Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 59 del 3 gennaio 2001
(Gli atti amministrativi precedenti i contratti della P.A. - ossia gli atti del procedimento che si conclude con la deliberazione dell'organo competente - sono atti interni, inefficaci verso i terzi, e nel contempo antecedenti necessari per la perfezione del negozio, risultante dal successivo incontro dei consensi; pertanto, la mancanza o i vizi di essi si traducono in difetti di capacità e/o di consenso della P.A., comportanti l'annullabilità del contratto ad iniziativa esclusiva della P.A in via di azione o eccezione.
Pur se agisca "iure privatorum", i contratti stipulati dalla P.A. richiedono "ad substantiam" la forma scritta; a tal fine è irrilevante una deliberazione dell'organo collegiale che autorizzi l'incarico, l'appalto o la fornitura, se essa, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non si traduca in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal terzo, da cui si desuma la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili indicazioni su prestazione e compenso.
Ferma restando la forma scritta, il contratto può essere concluso a distanza - a mezzo di corrispondenza e in base ad atti scritti successivi che si atteggiano come proposta ed accettazione tra assenti - se intercorra con ditte commerciali. Tale ipotesi costituisce una deroga non invocabile per il conferimento di appalti di opere pubbliche né di incarichi professionali. In particolare per l'appalto di opere pubbliche la manifestazione di volontà delle parti non può essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; inoltre, salvo specifiche norme diverse, il contratto deve essere consacrato in un unico documento con le clausole del rapporto ed in cui la volontà della P.A. sia manifestata dall'organo rappresentativo esterno, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questa e a vincolarla, determinandosi altrimenti la nullità del contratto.
Anche nei casi di non necessaria contestualità tra offerta e accettazione il perfezionamento dell'accordo deve precedere l'esecuzione dell'incarico l'atto non può essere tardivamente formalizzato per iscritto dopo la sua esecuzione.
E' esclusa, salvo non sia prevista espressamente da apposita clausola dell'originario contratto, la possibilità di una proroga o di una rinnovazione tacita del negozio "per facta concludentia".
L'ipotesi eccezionale di legge di espresso ordine di esecuzione anticipata dell'appalto per ragioni di urgenza deve essere comunque autorizzata con provvedimento scritto e ad essa deve seguire in corso d'opera la formale stipulazione del contratto, senza la quale la P.A. non è tenuta al pagamento del corrispettivo, ma incorre soltanto in responsabilità precontrattuale.
Il principio per cui il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto al contratto con forza immediatamente vincolante anche per la P.A. è invocabile solo nei contratti stipulati tramite asta pubblica o licitazione privata, salva l'ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato espressamente nel verbale di non vincolarsi sino alla successiva formale stipulazione del contratto. Pertanto nella trattativa privata diritti ed obblighi per la P.A. ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì semplicemente di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali)
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Enti Locali |
Corte dei Conti, sez. 2a giurisdiz. centrale, n. 389 del 18 dicembre 2001
(E'viziato da colpa grave il comportamento dell'aver deliberatamente omesso gli adempimenti che rendano concreti ed operativi gli incarichi conferiti con deliberazioni consiliari, ed in particolare l'omissione dell'impegno di spesa e di una convenzione regolante compiutamente i rapporti col professionista)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5833 del 15 novembre 2001
(Le norme sulle competenze dei
dirigenti degli EE.LL - e in particolare sulla presidenza delle commissioni di
gara e di concorso - devono ritenersi immediatamente precettive; esse, infatti,
si fondano sul riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento -
spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono
dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta - e compiti
di gestione - affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente - che
costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali nonché
del sistema di lavoro nelle P.A..
L’immediata precettività di tali norme si deduce altresì dalla responsabilità
dei dirigenti per l’andamento degli uffici, non incidibile da prescrizioni
statutarie, nonché dall'inidoneità dello statuto di ripartire i compiti di
gestione tra le diverse figure dell’ente fuori degli ambiti già precisati dalla
legge, in quanto lo statuto non può derogare competenze per legge stabilite)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5603 del 24 ottobre 2001
(Sono
immediatamente operative, ancorché non recepite e attuate in sede statutaria o
in altra fonte secondaria, la norma per cui negli Enti Locali spetta ai
dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la norma per
cui nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le predette
funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;
Per il segretario comunale, ai fini dell’esercizio di altre specifiche funzioni
- come la presidenza di una commissione di gara - oltre a quelle normativamente
previste, è necessaria un’espressa previsione statutaria o regolamentare ovvero
un espresso conferimento da parte del Sindaco)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 4744 dell'11 settembre 2001
(L’approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazione delle opere pubbliche rientra nella competenza della Giunta municipale, laddove al Consiglio comunale è attribuita l’attività di programmazione dei lavori pubblici)
Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 281 del 5 settembre 2001
(Comporta colpa grave per gli amministratori del Comune l'adozione di una delibera, in cui l'approfondita disamina richiesta dalla particolare materia sia, in base al testo della delibera, del tutto mancata e, comunque, non venga evidenziata onde consentirne una valutazione. Tale condotta omissiva non può trovare giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità o di regolarità tecnica. In particolare vi è colpa grave degli assessori nell'aver deliberato una lite temeraria, senza esaminare gli atti relativi alla questione, tra i quali il parere negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente.
Dovendo la P.A. agire imparzialmente e quindi senza danno altrui e non a fini di lucro, non può farsi rientrare nel concetto di utilitas il ritardo da parte della P.A nei pagamenti, al fine di lucrare interessi)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 4622 del 3 settembre 2001
(L’obbligo di astensione e allontanamento dalla seduta del consigliere in posizione di conflitto di interesse, prescinde da un vantaggio concreto, bastando a determinarlo anche la semplice ipotesi in astratto di un interesse proprio in conflitto con l’interesse pubblico, a nulla rilevando la realizzazione o meno dell’interesse privato e il concreto pregiudizio della P.A., ferma restando la necessità di una correlazione immediata e diretta tra posizione del consigliere e oggetto della deliberazione)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4586 del 3 settembre 2001
(Fra aziende speciali e s.p.a. a partecipazione pubblica locale sussistono importanti differenze.
L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come per tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall’Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli - relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza - al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con una propria autonomia decisionale.
La legge nel dare all'Ente Locale la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche a mezzo di società private da esso costituite o partecipate, ha indicato un modulo alternativo di gestione rispetto all'azienda speciale, seppur anch’esso non del tutto alieno a finalità e connotati pubblicistici. A tal riguardo, ai fini della natura pubblica di un soggetto la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo,
Le s.p.a. a partecipazione pubblica locale, pur inquadrandosi negli organismi di diritto pubblico e negli enti aggiudicatori tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica per la stipula di appalti, tuttavia non si configurano, a differenza delle aziende speciali, come organi strumentali intimamente collegati all’ente territoriale che le ha costituite, con gli stessi stringenti limiti all’attività al di fuori del territorio di questo. Tali limiti per le aziende speciali conseguono dalla loro strumentalità, per cui l’estensione delle loro attività al di fuori del territorio dell'Ente locale di riferimento presuppone un collegamento funzionale molto saldo tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della collettività stanziata sul territorio dell’Ente di riferimento stesso.
Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non sono legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati, alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali. Per contro le società miste locali possono partecipare alla gestione di servizi locali di altri enti territoriali, con l’unico limite dell’inerenza funzionale dell’attività agli interessi della collettività di riferimento.
Ai fini di una maggiore libertà di azione delle s.p.a. locali, svincolata dagli interessi della collettività di riferimento, non è decisiva l’assenza nello statuto societario di una previsione che limiti l’attività extraterritoriale della società.
E' necessario il ricorso al confronto concorrenziale anche per la scelta del socio privato di minoranza nelle società a capitale pubblico maggioritario, trattandosi di principio immanente nell’ordinamento in tutti i casi di scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della P.A)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3508 del 27 giugno 2001
(La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine di di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l’illegittimità delle deliberazioni medesime)
Corte di Cassazione, sez. 6a penale, n. 20282 del 18 maggio 2001
(La semplice violazione, da parte del pubblico amministratore, delle prescrizioni di una delibera di Giunta comunale, non integra il reato di abuso d'ufficio, non avendo le dette prescrizioni natura e valore di norme di legge o di regolamento)
Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 6546 dell'11 maggio 2001
(Sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio; lo Statuto dell'Ente non può derogare a tale riserva.
E' da escludere l'ipotesi di una autorizzazione alle liti conferita al Sindaco dai dirigenti comunali)
Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001
(Spetta al sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente.
La competenza della Giunta comunale in materia di autorizzazione a sottoscrivere la procura speciale ai difensori è soltanto residuale, ossia sussiste solo nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.
La sottoscrizione da parte del Sindaco della procura alle liti ai difensori non deve essere autenticata dal segretario comunale)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2605 del 9 maggio 2001
(Il consorzio
tra enti locali è una forma di
associazione volontaria istituibile per la gestione di servizi
pubblici o di funzioni, strutturato sul modello dell’azienda speciale in quanto
compatibile.
Il consorzio è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti
associati. Così come
l’azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente
dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo
a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti
che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di
servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti
associati.
A tale configurazione non osta il conferimento al consorzio della personalità giuridica, che vale solo a caratterizzarlo, sul piano formale, come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dagli enti che lo hanno istituito.
Un comune può legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è legittimo l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l’affidamento come un’ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio può assumere una vasta gamma di attività, oltre a quella di manutenzione già insita nel concetto di “gestione” di un servizio pubblico, purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico)
Consiglio di Stato, sez. 2a, n. 1904 del 2 aprile 2001
(In materia di ordinanze contingibili e urgenti il requisito della contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi dell’amministrazione. In tale materia sussiste la giurisdizione di merito del g.a.)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1567 del 16 marzo 2001
(Il mancato inserimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile nelle deliberazioni degli Enti Locali costituisce una semplice irregolarità, allorquando non si contesta l'effettiva esistenza dei pareri)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 358 dell'31 gennaio 2001
(In via di principio, i consiglieri comunali, in quanto tali, non appaiono legittimati ad agire contro la P.A. di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non è di regola, tranne il caso di particolari disposizioni di legge, aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di una stesso ente: tale giudizio è, infatti, diretto a risolvere controversie intersoggettive. Un ricorso di singoli consiglieri contro la P.A. di appartenenza può ipotizzarsi soltanto se vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere - ad esempio scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario ad acta)
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Varie |
Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 11445 del 6 settembre 2001
(Il documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica integra il requisito legale della forma scritta ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata mentre i documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica ed elettronica di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
La prova per presunzioni è dalla legge considerata prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, purché fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori; in particolare in tema di licenziamento per giusta causa, i dati di un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva unitamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate)
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