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Giurisprudenza - Anni 2000/1997 |
| Diritto Amministrativo |
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6502 del 7 dicembre 2000
(Non è impugnabile in sede giurisdizionale un atto già impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5430 del 12 ottobre 2000
(L’urgenza di provvedere, come presupposto che legittima la trattativa privata, non può ravvisarsi nei casi in cui l’autorità amministrativa abbia dato causa, senza esservi costretta, alla situazione di urgenza con le sue determinazioni)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5105 del 26 settembre 2000
(L'accesso si estende anche agli
atti di diritto privato, purché correlati al perseguimento degli interessi
pubblici affidati alla P.A..
Il segreto amministrativo non esprime più un principio generale dell’agire dei
pubblici poteri, ma un’eccezione circoscritta ai soli casi di segreti, previsti
dall’ordinamento, volti a tutelare interessi specifici diversi dalla mera
protezione dell’esercizio della funzione amministrativa.
In tali casi, i documenti,
seppure formati o detenuti dalla P.A. non sono suscettibili di divulgazione.
Per tutti gli
avvocati, del libero foro o appartenenti a uffici legali di enti pubblici, sono
sottratti all’accesso gli scritti defensionali.
In caso di consulenza legale esterna alla P.A., gli atti redatti dai legali e
dai professionisti in esecuzione di questa, sono sottratti all'accesso purché
connessi con una controversia in atto od in fieri, presentando, in tal caso,
tutte le connotazioni tipiche dell’atto difensivo; in caso, invece, di
consulenza legale esterna nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale,
il parere legale è soggetto all’accesso perché correlato ad un procedimento
amministrativo)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5073 del 25 settembre 2000
(La
pubblicazione di un atto amministrativo all'albo degli uffici di una P.A. o
all'albo pretorio è valida come presunzione di conoscenza ai fini
dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto stesso e quindi costituisce il dies
a quo per l’impugnazione stessa, solo quando sia espressamente stabilita da una
norma e venga effettuata nei modi da quest'ultima prescritti.
La pubblicazione all’Albo dell’ente dell’esito di una prova di concorso non vale
come presunzione di conoscenza dell’esito e quindi non costituisce dies a quo
per la proposizione del ricorso avverso di esso, se non è prescritta da alcuna
specifica norma.
L'emanazione di un “atto in corso”, cioè di un atto che non ha ancora raggiunto lo stadio della perfezione, se in talune ipotesi può consentirne l'immediata impugnabilità, non può essere certamente idonea a far decorrere, con modalità perentorie, il termine per l'impugnazione, il quale decorrerà dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto divenuto perfetto)
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Piemonte, n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000
(La responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2079 del 10 aprile 2000
(In caso di affidamento di appalto a trattativa privata preceduto da una forma, più o meno complessa, di selezione preventiva tra gli aspiranti e di comparazione delle relative offerte - volta per volta definibile come gara ufficiosa o selezione informale, ovvero addirittura come trattativa su bando di gara - ciascuno di costoro è legittimato ad impugnare la scelta finale e, prima ancora, le modalità di conduzione del procedimento.
In caso di affidamento diretto dell’appalto a trattativa privata, senza alcuna previa selezione e comparazione degli aspiranti, è legittimato ad impugnare l’affidamento, l’imprenditore che operi nel medesimo settore nonché l’imprenditore che abbia fatto esplicita domanda per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o per partecipare ad un'eventuale gara.
In entrambi i casi sussiste la giurisdizione del g.a.)
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Sardegna, n. 887 del 27 agosto 1997
(L'affidamento di consulenze esterne alla p.a. ha carattere eccezionale ed è subordinato sia all'impossibilità di attingere al personale disponibile, sia alla complessità delle problematiche, richiedenti professionalità eccedenti quelle normali dei dipendenti, sia al carattere non continuativo delle attività. La consulenza è illegittima se la durata di essa è indice di mascheramento di un rapporto di pubblico impiego.
La mancanza di un regolamento non può costituire per se stessa elemento costitutivo di danno erariale a carico degli amministratori pubblici.
Gli amministratori pubblici, in quanto componenti di organi collegiali, possono essere chiamati a rispondere solo per danni erariali che scaturiscano dall'attività volitiva in quella sede espletata.
La colpa grave ai fini della responsabilità degli amministratori pubblici - inquadrata nella nozione di colpa professionale di cui all'art. 1176, 2° comma c.c. - va identificata nel particolare e oculato grado di diligenza richiesto all'amministratore pubblico)
Corte di Cassazione, sez. 1a civile, n. 1117 del 6 febbraio 1997
(La forma
scritta é richiesta per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte
una P.A., essendo irrilevante una delibera dell'organo collegiale dell'ente che
abbia conferito l'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un
atto contrattuale da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto
nei suoi elementi costitutivi, in quanto la delibera medesima costituisce mero
atto interno e preparatorio del negozio.
Tuttavia, l'accordo è da ritenersi perfezionato quando vi sia l'estrinsecazione
documentale della volontà negoziale - contenente tutti gli elementi
costitutivi del contratto e, in particolare, l'indicazione del compenso: a tale
manifestazione scritta, deve seguire l'accettazione, anch'essa scritta,
dell'incarico, onde possa ritenersi effettivamente concluso il contratto)
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Enti Locali |
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6586 del 12 dicembre 2000
(L’obbligo dei consiglieri comunali di astenersi da deliberazioni a cui essi o propri parenti possano essere direttamente interessati, ricorre sol che esista un collegamento tra deliberazione e interesse del votante, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche tale scelta fosse la più utile ed opportuna per l’interesse pubblico)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5322 del 6 ottobre 2000
(Il ruolo del consiglio va riferito alle sole determinazioni che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre la giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati dall’organo elettivo.
In materia di pubblici servizi spetta al consiglio la definizione delle linee generali di organizzazione del servizio e dei criteri di scelta del concessionario, ma non l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi delle direttive consiliari: in particolare, la concreta gestione della gara e l'aggiudicazione del servizio spettano alla Giunta)
Corte di Cassazione, sez. 2a civ., n. 9243 del 12 luglio 2000
(Le deliberazioni di giunta che approvano un incarico non sono vincolanti per il Comune, se non sono seguite dal successivo formale conferimento dell’incarico)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3852 del 10 luglio 2000
(Ai fini della copertura finanziaria delle spese degli enti locali, sono inadeguate forme di copertura riferite ad entrate di futura e incerta acquisizione. In particolare, in caso di incarico professionale, è escluso possa costituire un'idonea copertura finanziaria il previsto finanziamento delle competenze professionali mediante l'accensione futura di un mutuo.
L'obbligazione avente per oggetto l’acquisizione di beni o servizi è riferibile all’ente locale soltanto se all’atto dell’assunzione dell’obbligazione la copertura finanziaria è certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento. Ciò presuppone l’accertamento della capienza nel competente capitolo e, qualora la spesa gravi su più esercizi, il rispetto delle norme per l’assunzione degli impegni futuri. In mancanza, l’obbligazione non si perfeziona in capo all’amministrazione ma intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3851 del 10 luglio 2000
(Il termine di 30 giorni per regolarizzare l'ordinazione fatta a terzi senza l’osservanza della procedura ordinaria, decorre dalla data dell’ordinazione irrituale, giustificata da ragioni di “somma urgenza”; l’ulteriore termine della fine dell'esercizio concerne le ordinazioni fatte a terzi a ridosso di tale momento e, lungi dal consentire un differimento della regolarizzazione, ne impone l’accelerazione nei casi in cui l’ordinazione sia avvenuta meno di trenta giorni prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
Nel procedimento di spesa la certificazione dell’ufficio tecnico comunale di regolare fornitura non condiziona né l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’organo competente né l’impegno contabile, ma attiene alla successiva fase della liquidazione)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3623 del 26 giugno 2000
(La motivazione di una deliberazione è richiesta solo per il deliberato risultante dal dispositivo e non in ordine a tutte le proposte formulate dai singoli consiglieri comunali nel corso della discussione dell'argomento)
Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 7979 del 12 giugno 2000
(In caso di mera trasformazione di un Consorzio tra Enti Locali, questo, così come trasformato, conserva la titolarità delle azioni giudiziarie in corso, e i suoi organi conservano tutti i loro poteri, compreso, per il segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa)
Corte di Cassazione, sez. 3a civ., n. 7190 del 30 maggio 2000
(L'autorizzazione a stare in giudizio, da parte degli organi comunali deliberanti, è necessaria affinché il Sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva. La mancanza di tale autorizzazione incide sulla capacità processuale dell'ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale autorizzazione può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e quindi anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la Giunta, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1617 del 23 marzo 2000
(Ferma l’immediata e diretta attribuzione delle competenze ai dirigenti degli EE.LL. da parte della legge, con conseguente immediata applicabilità di questa, alla successiva disciplina statutaria è rimessa l’individuazione dei compiti che eventualmente si ritenga di riservare agli organi di governo dell'ente; alla normativa di regolamento è affidata, invece, la determinazione delle modalità di esercizio dei singoli compiti dei dirigenti. Tuttavia la previsione di una futura disciplina regolamentare non esime il titolare della competenza dallo svolgimento delle sue attribuzioni)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1471 del 20 marzo 2000
(Rientrano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, mentre l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, anche quando costituisca variante allo strumento urbanistico, rientra nella competenza generale della giunta municipale)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 64 del 26 gennaio 1999
(Negli Enti Locali spetta ai dirigenti e non alla Giunta la verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara nonché l'approvazione degli stessi)
Corte di Cassazione, sez. 3a civile, n. 11969 del 25 novembre 1998
(In caso di
impegni di spesa irregolarmente assunti nell'acquisizione di beni e servizi
degli enti locali, il rapporto negoziale intercorre direttamente tra
amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura e controparte
privata.
In tal caso il privato può esperire azione, per l'adempimento degli obblighi
negoziali, nei confronti del funzionario o dell'amministratore, che risponde con
il suo patrimonio; il privato, pertanto, non può esperire nei confronti
dell'ente locale neppure l'azione di indebito arricchimento perché difetta il
necessario requisito della sussidiarietà di tale azione, che viene escluso se
esista altra azione esperibile dal preteso danneggiato nei confronti della parte
inadempiente.
Gli atti di acquisizione di beni e servizi agli enti locali sono solo apparentemente riconducibili ad essi, realizzandosi la scissione dell'immedesimazione organica tra agente e P.A., sicché l'ente resta estraneo a impegni di spesa irregolarmente assunti)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 680 del 25 maggio 1998
(I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1460 del 24 dicembre 1997
(L'organo competente ad autorizzare la promozione di un giudizio è la Giunta e non il Consiglio)
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Sardegna, n. 887 del 27 agosto 1997
(Negli Enti Locali, il ricorso a professionalità esterne è possibile anche a prescindere dall'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai quali è demandata dalla legge la previsione di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»)
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Varie |
Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 7979 del 12 giugno 2000
(La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice)
Corte di Cassazione, sez. 3a civ., n. 2367 del 3 marzo 2000
(La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'altrui onore può considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, se ricorrano le condizioni della verità oggettiva della notizia, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - c.d. pertinenza - e della correttezza formale dell'esposizione - c.d. continenza; in particolare, la condizione della verità della notizia comporta l'obbligo non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare la verità dei fatti, di modo che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà utilmente invocarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni non coincidenti: il primo comprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella c.d. pecunia doloris.
Dalla distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale discende che, comprendendo il primo anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità)
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