|
Giurisprudenza - Enti Locali/1 |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003
(In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell’ente. Ne consegue che la decadenza, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa, devono essere adottati dal dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei all’attività di indirizzo e sicuramente compresi nell’attività di gestione.
Le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6169 del 13 ottobre 2003
(I presupposti per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente - carattere dell’urgenza -, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione - contingibilità.
In particolare riguardo al secondo aspetto, l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà: nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste un metro fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare, anche se deve corrispondere alle finalità del momento, senza che assuma i caratteri della continuità e della stabilità bensì sia collegata al permanere dello stato di necessità)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4906 del 3 settembre 2003
(Il messo notificatore è sempre a comunque, organo del pubblico potere che
gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di
pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.
Ai fini dell'abilitazione ad effettuare la notificazione, non si richiede,
necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di
lavoro dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del
pubblico potere. Pertanto l’attività del messo notificatore può esser svolta
sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
L’espressione
“messi comunali” non può dunque leggersi nel senso di un soggetto assunto in
un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo
comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì
nel differente significato di soggetto investito delle funzioni di
notificazione dal Comune, vuoi come dipendente della P.A. locale, vuoi anche
come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato
nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro
operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché
le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3864 del 30 giugno 2003
(L'affidamento di servizi pubblici locali ad una s.p.a. a capitale misto, appositamente costituita dall’ente locale, va qualificato come gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale.
Nell'affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società mista, è' con l'atto di costituzione della società che l’ente locale manifesta l’opzione di tale modulo gestorio, mentre l'assegnazione della gestione del servizio è atto meramente consequenziale: la lesione effettiva degli interessi delle imprese che aspirano alla gestione del servizio rimonta all’adozione delle delibere di costituzione della società mista e di selezione del socio privato, con onere di impugnazione nei termini di decadenza dall’adozione di tali determinazioni.
Nelle società miste a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale pubblico va considerata con riferimento all’insieme dei comuni titolari di partecipazioni nel capitale sociale e non a ciascuno di essi)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3717 del 23 giugno 2003
(Mentre nella P.A. statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli EE.LL. il nuovo riparto di attribuzioni è subordinato all'emanazione di atti organizzativi e normativi sub primari. In particolare, negli EE.LL. l'attribuzione ai dirigenti dei nuovi poteri gestionali sancita dalla normativa, non è automatica ma è subordinata alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari inerenti le modalità di espletamento delle funzioni attribuite)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 2939 del 27 maggio 2003
(Tra ente consorziale ed ente che ne faccia parte, soggetti dotati ciascuno di distinta soggettività giuridica, va esclusa ogni intromissione dell’ente associato nella vita e nella gestione dell’entità consorziale, con conseguente impossibilità per il soggetto associato di promuovere azioni spettanti solo al Consorzio, non potendosi tuttavia escludersi la legittimazione al ricorso da parte dell’ente associato ove gli atti del Consorzio siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi.
In particolare, non può escludersi l’interesse a ricorrere degli enti consorziati se la struttura del Consorzio subisca modificazioni con l’ammissione di nuovi membri, giacché, in tal caso l’ente consorziato agisce per la tutela di interessi di sua pertinenza.
Nel caso in cui lo statuto del Consorzio preveda che la struttura consortile è aperta ad altri enti, anche privati, rispetto a quelli originari, l’ammissione di nuovi enti non comporta modificazione dello Statuto stesso)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2827 del 26 maggio 2003
(Il P.R.G. contiene prescrizioni di natura normativo/regolamentare - come quelle nelle norme tecniche di attuazione o sulla determinazione delle tipologie e degli standards urbanistici - e altre di natura provvedimentale - quali le localizzazioni di opere pubbliche, le zonizzazioni, l'imposizione di vincoli di inedificabilità, il tracciato delle strade e l’individuazione degli spazi pubblici.
La disciplina urbanistica in esso contenuta è destinata a svolgere i suoi effetti esclusivamente con riferimento al futuro.
Le scelte urbanistiche
del comune costituiscono apprezzamenti di merito, connotati
da un’amplissima discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità del g. a., salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi ovvero da
arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza. E' perciò esclusa la necessità di una specifica motivazione
di tali scelte,
essendo sufficiente il semplice riferimento alla relazione di accompagnamento al
progetto di piano.
L’obbligo di una puntuale
motivazione sussiste quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate
del privato, quale quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di
lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la
convenzione urbanistica, da un giudicato di annullamento di un diniego di
concessione edilizia, dalla decadenza di un vincolo preordinato
all’espropriazione; è, invece, affidamento generico del privato quello
relativo alla non reformatio in peius di precedenti previsioni
urbanistiche, così che in tali casi non vi è necessità di una motivazione
specifica delle nuove destinazioni urbanistiche rispetto a quella che può
agevolmente evincersi dai criteri per la redazione del P.R.G.
L'unico limite nella funzione di pianificazione urbanistica è costituito dalle
direttive dei piani territoriali di coordinamento e di quelli assimilati,
le quali indicano i parametri minimi della discrezionalità dell’ente locale,
senza tuttavia potergli impedire di accordare a interessi pubblici una tutela
anche maggiore di quella minima del piano sovraordinato.
La normativa urbanistica statale
e regionale contiene norme disciplinanti la pianificazione urbanistica e il
relativo uso della discrezionalità;
tali norme, tuttavia, salvo previsioni eccezionali e di stretta interpretazione, non possono
mai interpretarsi nel senso di imporre scelte urbanistiche all’Amministrazione,
rendendo il P.R.G. un atto a contenuto anche parzialmente vincolato)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2826 del 26 maggio 2003
(L'obbligo di astensione degli amministratori comunali in sede di adozione di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando l'atto stesso l’area a cui l’amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine di realizzare l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’ente.
Tale obbligo costituisce regola generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi in ogni caso di correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse la più utile e opportuna per l'interesse pubblico.
L'obbligo di astensione, in quanto regola generale ed inderogabile di ordine pubblico, non vale solo per gli amministratori comunali ma in ogni caso di diretto e specifico collegamento tra la deliberazione e un interesse di chi vota o dei suoi congiunti)
Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale, n. 196 del 21 maggio 2003
(Sono responsabili gli amministratori locali che affidino ad una impresa, già affidataria di analoghi lavori nello stesso Comune, ulteriori lavori extra-contratto senza il minimo rispetto delle procedure di gara pubblica e in carenza di qualsiasi atto deliberativo di copertura finanziaria; in particolare la responsabilità sussiste, a titolo di colpa grave, per l''ingiustificato ritardo nei pagamenti alla ditta esecutrice e, quindi, per i maggiori esborsi, per interessi e spese legali, sostenuti dal Comune a causa dell'impossibilità giuridica e contabile di fronteggiare puntualmente i pagamenti relativi ai lavori illegittimamente disposti)
Consiglio di Stato, sez.5a, n. 2467 del 9 maggio 2003
(Le Società miste costituite dagli enti locali anche in trasformazione di aziende speciali, per avere personalità giuridica propria di diritto privato, non soffrono del limite territoriale alla loro attività, potendo estenderla, a certe condizioni, anche al di fuori dell’ambito territoriale degli enti di riferimento. I limiti di operatività delle aziende speciali non valgono anche nei confronti delle Società miste costituite in trasformazione delle stesse, trattandosi di soggetti giuridici con ben distinte caratteristiche non assimilabili per la disciplina applicabile e per la rispettiva capacità operativa.
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2386 del 6 maggio 2003
(Le scelte effettuate nell’adozione del P.R.G. costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità.
Nel P.R.G., le scelte discrezionali sulla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella desumibile dai criteri generali di impostazione del piano, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento, salvo quando il P.R.G. incida su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento, ove è necessaria una motivazione specifica sulla nuova destinazione conferita alle aree interessate)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2380 del 6 maggio 2003
(L'affidamento di un servizio pubblico locale avvenuto in via di fatto non esclude il titolo a ricorrere avverso la sua illegittimità, proprio in quanto disposto in difetto di atti formali e contro le regole sulla selezione del gestore dei servizi pubblici locali.
Il nuovo art. 113 del D. Lgs 267/2000 impone la selezione pubblica del gestore dei servizi industriali ed ammette l’affidamento diretto solo di quelli privi di tale carattere, sostituendo quindi la molteplicità di opzioni di gestione della disciplina previgente. In mancanza dell'emanazione del regolamento individuante i servizi di rilevanza industriale, alla definizione della natura del servizio può certamente procedere l’interprete; in particolare non può dubitarsi del carattere industriale del servizio, in caso di rilevante organizzazione di uomini e mezzi e impiego di capitale nonché di complessità del processo nel cui governo si risolve.
In caso di affidamento diretto del servizio pubblico locale a una società di capitali costituita o partecipata dall'Ente Locale, la costituzione della società mista o la successiva adesione ad essa non valgono, di per sé, a fondare l’affidamento diretto, conseguendo quest’ultimo esclusivamente al formale conferimento a quella della titolarità del servizio; è, pertanto, nell’atto di affidamento che va individuato il provvedimento sul quale incentrare il giudizio di legittimità dell’attribuzione alla società mista della gestione del servizio, restando a tal fine irrilevante, a meno che non risulti autonomamente viziata, la presupposta delibera costitutiva della società)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2024 del 17 aprile 2003
(Per "servizio pubblico locale" si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1990 del 16 aprile 2003
(Sulle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, quale ufficiale di Governo, vi è la giurisdizione di merito del g. a., il quale, oltre la legittimità, può sindacarne anche la sufficienza e attendibilità dell'istruttoria o la convenienza, opportunità ed equità.
Le ordinanze contingibili e urgenti devono far fronte a situazioni di pericolo salvaguardando l’interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato, e sono illegittime per vizio di merito se sproporzionate, nel senso che impongano un sacrificio della proprietà privata eccessivo rispetto alla salvaguardia del pubblico interesse, raggiungibile con misure alternative)
© Grafica, layout e testi sono di esclusiva proprietà di Dirittoeschemi