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La disapplicazione degli atti da parte del giudice amministrativo |
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2750 del 20 maggio 2003
(Il potere di disapplicazione del g. a. sussiste sia riguardo regolamenti illegittimi che ledano diritti o interessi legittimi attribuiti dalla legge sia riguardo norme di rango regolamentare che attribuiscano un diritto in contrasto con norme sovraordinate.
La disapplicazione degli atti normativi secondari è consentita al g. a., anche in mancanza di impugnazione dell'atto proposta dalle parti, bastando accertare che la norma non è idonea ad innovare l’ordinamento sul punto e quindi non può applicarsi)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 35 del 10 gennaio 2003
(Il potere del g.a. di disapplicare atti non ritualmente impugnati è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, riguardo le controversie relative a diritti soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi.
Va esclusa, al di fuori delle ipotesi indicate, la disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati, e, in particolare, di quelli che, ancorchè connotati da una valenza generale, risultano privi di natura normativa.
Va negato ogni carattere normativo, e quindi la loro disapplicabilità da parte del g.a., agli atti di disciplina della gara - bando e capitolato speciale)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6657 del 5 dicembre 2002
(Al g. a. è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli può giungere alla disapplicazione della norma regolamentare in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, riconducibile alla norma di legge.
Nel caso in cui un atto amministrativo non sia immediatamente lesivo di un interesse legittimo e non debba pertanto essere impugnato ex se, esso può rilevare nel giudizio di impugnazione dell'atto che lo presuppone, con conseguente sua disapplicazione, se riconosciuto illegittimo)
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