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I Consorzi tra Enti Locali |
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 2939 del 27 maggio 2003
(Tra ente consorziale ed ente che ne faccia parte, soggetti dotati ciascuno di distinta soggettività giuridica, va esclusa ogni intromissione dell’ente associato nella vita e nella gestione dell’entità consorziale, con conseguente impossibilità per il soggetto associato di promuovere azioni spettanti solo al Consorzio, non potendosi tuttavia escludersi la legittimazione al ricorso da parte dell’ente associato ove gli atti del Consorzio siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi.
In particolare, non può escludersi l’interesse a ricorrere degli enti consorziati se la struttura del Consorzio subisca modificazioni con l’ammissione di nuovi membri, giacché, in tal caso l’ente consorziato agisce per la tutela di interessi di sua pertinenza.
Nel caso in cui lo statuto del Consorzio preveda che la struttura consortile è aperta ad altri enti, anche privati, rispetto a quelli originari, l’ammissione di nuovi enti non comporta modificazione dello Statuto stesso)
Ordinanza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 33691 del 10 ottobre 2002
(Ai consorzi volontari tra enti locali per la gestione di servizi si applica, in quanto compatibile, la disciplina per le aziende speciali, ove il limite della "compatibilità" si riferisce al fatto che nella costituzione dei consorzi gli enti locali non incontrano le limitazioni riferibili alla natura ed alla rilevanza sociale o imprenditoriale dei servizi, previste per le aziende.
Ai consorzi volontari tra enti locali è esteso il riconoscimento della personalità giuridica, dell'autonomia patrimoniale e statutaria nonché della natura di enti strumentali degli enti locali, avendo tali consorzi, pertanto, natura di enti pubblici.
La delibera di assemblea di un consorzio tra enti locali, avente ad oggetto la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo presidente ed un nuovo vicepresidente, ha natura di atto relativo all'organizzazione dell'ente e, pertanto, le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati assumono consistenza di interessi legittimi, sussistendo la giurisdizione del g.a. sul ricorso volto all'annullamento di tale delibera)
Corte di Cassazione, sez. 5a civ., n. 3971 del 19 marzo 2002
(La legge qualifica enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e le Comunità montane, mentre designa enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome, le Camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali.
Sono esenti dall'ICI solo i consorzi tra enti pubblici territoriali, mentre ciò non avviene per le forme di unione tra enti non territoriali e tra enti territoriali e non territoriali; riguardo a queste, in particolare, l'ICI va versata a favore del Comune anche per gli immobili eventualmente conferiti al Consorzio dal Comune stesso, poiché l'inefficienza contabile di un pagamento indiretto del Comune a se stesso è compensata da una contabilità separata per soggetti distinti)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 2605 del 9 maggio 2001
(Il consorzio
tra enti locali è una forma di
associazione volontaria istituibile per la gestione di servizi
pubblici o di funzioni, strutturato sul modello dell’azienda speciale in quanto
compatibile.
Il consorzio è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti
associati. Così come
l’azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente
dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo
a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti
che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di
servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti
associati.
A tale configurazione non osta il conferimento al consorzio della personalità giuridica, che vale solo a caratterizzarlo, sul piano formale, come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dagli enti che lo hanno istituito.
Un comune può legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è legittimo l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l’affidamento come un’ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio può assumere una vasta gamma di attività, oltre a quella di manutenzione già insita nel concetto di “gestione” di un servizio pubblico, purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico)
Corte di Cassazione, sez. 2a civile, n. 7979 del 12 giugno 2000
(In caso di mera trasformazione di un Consorzio tra Enti Locali, questo, così come trasformato, conserva la titolarità delle azioni giudiziarie in corso, e i suoi organi conservano tutti i loro poteri, compreso, per il segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa)
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