I principi di funzionamento degli organi collegiali

 

 

In tema di convocazione

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 998 del 19 febbraio 2002

(L’omessa convocazione di tutti i componenti di un organo collegiale determina l’illegittimità delle sedute e delle deliberazioni adottate, che può essere fatta valere dall'avente titolo a partecipare alle sedute, indipendentemente da ogni prova di resistenza sull’esito delle votazioni. Le convocazioni possono essere partecipate anche in luogo diverso dal domicilio dei componenti, ma è essenziale che per ogni riunione sia definito l’ordine del giorno e ve ne sia menzione nella convocazione)

 

 

In tema di votazione

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7050 del 4 novembre 2003

(La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.

Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2826 del 26 maggio 2003

(L'obbligo di astensione, in quanto regola generale ed inderogabile di ordine pubblico, non vale solo per gli amministratori comunali ma in ogni caso di diretto e specifico collegamento tra la deliberazione e un interesse di chi vota o dei suoi congiunti)

 

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale d'appello, n. 161 del 28 aprile 2003

(In caso di deliberazione illegittima di organo collegiale, l'asserita astensione in sede di votazione non rileva ai fini della insussistenza della colpa grave: semmai tale effetto può riconoscersi solo al voto contrario, che impone di assumere una posizione netta sia ai fini della deliberazione da adottare, sia nei confronti degli altri componenti dell'organo collegiale, da cui l'amministratore dimostra di dissociarsi)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1748 del 27 marzo 2002

(Le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone sono regolate dal principio di segretezza del voto, in base al quale dal verbale della riunione non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui risultano espressi.
La votazione è strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, quale è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi oggetto della discussione;
nel compendio di tali elementi si sostanzia la motivazione dell'atto deliberativo collegiale, della quale costituisce documentazione tipica il verbale redatto nei modi di legge)

 

Parere del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, n. 104 del 23 aprile 2001

(In base ai principi sul funzionamento degli organi collegiali, la verifica del numero legale è necessaria se il collegio si debba esprimere in forme - es. alzata di mano - che non consentono di acclarare formalmente il numero dei partecipanti alla votazione, mentre è superflua se la modalità di votazione - es. chiamata nominale - formalizza automaticamente il numero dei partecipanti alla stessa.

La deliberazione irregolarmente espressa, per mancanza del numero legale, costituisce un atto infraprocedimentale privo di giuridica rilevanza ed insuscettibile perciò di spiegare il proprio tipico effetto formale nel seguito della procedura)

 

 

In tema di verbalizzazione

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003

Il verbale, anche se volto a riprodurre l’attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell'11 dicembre 2001

(L'esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell’organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l’esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell’organo collegiale.
La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato)

 

 

Sulla presenza di soggetti non legittimati

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2258 del 12 aprile 2001

(La presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio.
L’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati
che possono influenzare le stesse deliberazioni e non può essere superata con la prova di resistenza)

 

 

Sulla composizione dell'organo collegiale

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5139 dell'1 ottobre 2002

(Nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto - ossia ove è necessaria la partecipazione di tutti i membri - è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003

(Nei collegi amministrativi il “supplente” può subentrare non solo per impedimenti temporanei del titolare ma anche in caso di impedimento definitivo o cessazione volontaria dalle funzioni)

 

 

 

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