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La legittimazione al ricorso avanti al giudice amministrativo in materia ambientale |
| Sull'impugnazione di atti in materia ambientale |
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 1600 del 27 marzo 2003
(In generale non sussistono, in capo a singoli soggetti, interessi legittimi alla tutela dell'ambiente ma interessi di mero fatto. Tuttavia interessi legittimi tutelabili giurisdizionalmente sono ravvisabili in capo al singolo se la salvaguardia dell'ambiente inerisca al godimento concreto di esso, dovendosi indagare caso per caso se l’interesse del singolo si differenzi da quello della collettività e si qualifichi come legittimo. In particolare, requisito legittimante all’azione innanzi al g. a. contro un atto amministrativo lesivo dell'ambiente, è la vicinitas, ossia lo stabile e significativo collegamento - da indagarsi caso per caso - del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere, cosa che non abbisogna di dimostrazioni in caso di proprietario limitrofo.
La qualità di cittadino e visitatore di una zona non è di per sé sufficiente ad integrare una posizione di interesse legittimo e non è dunque titolo idoneo a legittimare un ricorso avanti al g.a. contro atti lesivi dell’ambiente di quel luogo)
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6657 del 5 dicembre 2002
(Ai fini dell’interesse all’impugnazione in materia ambientale rileva il criterio della vicinitas o prossimità: oltre all’interesse a ricorrere degli enti locali, sussiste l'interesse a ricorrere di chi si trovi nelle immediate vicinanze di un territorio minacciato da impianti pericolosi ed in relazione a cui sia in posizione qualificata, quale residente o proprietario o titolare di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti. In tal caso non occorre provare l’esistenza di un danno concreto ed attuale ma è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio.
Non sussiste, pena l'elusione del divieto di azione popolare, la legittimazione ad impugnare atti di localizzazione di impianti pericolosi a fini ambientali, da parte di comitati di cittadini, aventi struttura non duratura, non titolari di posizioni giuridiche qualificate o non aventi una peculiare relazione con il territorio interessato; in tal caso non basta il mero scopo associativo o lo statuto del comitato, a rendere differenziato un interesse diffuso quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente. Per contro sussiste l’interesse a ricorrere delle associazioni ambientaliste riconosciute da appositi decreti ministeriali mentre è ammesso solo l'intervento ad adiuvandum per le associazioni di fatto costituite in un dato territorio allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute, e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti, se il loro statuto, i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati a tali finalità. Deve ritenersi sussistente la vicinitas anche in caso di iniziative associative riguardanti soggetti residenti in comuni limitrofi)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5824 del 23 ottobre 2002
(Sussiste l'interesse di un'associazione ambientalista ad impugnare l’inserimento di un’opera pubblica nel programma triennale delle opere pubbliche di una P.A., in quanto asseritamente lesiva di valori ambientali, storici ed artistici.
Infatti il programma triennale delle opere pubbliche non è un’attività meramente interna di programmazione finanziaria e di razionalizzazione della spesa, ma è invece un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte degli organi di governo dell’ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3878 dell'11 luglio 2001
(E' esclusa la legittimazione delle associazioni ambientalistiche, siano esse in possesso o meno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per agire in giudizio a tutela di interessi ambientali, ad impugnare atti che rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo volti soltanto ad un'utilizzazione del territorio, senza diretti riflessi sui valori ambientali. Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui ogni intervento urbanistico o edilizio potrebbe ritenersi capace di compromettere l'ambiente circostante, senza alcuna esclusione; ma tale conclusione si rivela insostenibile ove la si confronti con la definizione normativa del bene dell'ambiente.
L'articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta non ha autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di un atto ad efficacia territorialmente delimitata o per intervenire in giudizio)
| In tema di accesso ai documenti della P.A. in materia |
Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 4557 del 7 agosto 2003
(In caso di c.d. vicinitas o contiguità al sito prescelto, sussiste un interesse qualificato, concreto ed attuale, diretto a conoscere la documentazione amministrativa del procedimento di rilascio della concessione edilizia per la trasformazione del territorio, al fine di verificarne la rispondenza alle norme in tema di tutela della proprietà, dell’uso del territorio, della salute e dell’ambiente e con conseguente legittimazione al ricorso al g.a. in caso di diniego d'accesso)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 816 del 14 febbraio 2003
(I documenti riguardanti concessioni edilizie non rientrano fra quegli atti in materia ambientale che sono accessibili da parte di chiunque senza dimostrazione del proprio interesse. Al contrario, ai fini dell'accesso a documenti relativi a concessioni edilizie è necessaria l’indicazione dello specifico interesse all'accesso medesimo)
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