L'accesso agli atti dei privati detenuti dalla P.A.

 

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3382 del 16 giugno 2003

(Per gli atti provenienti dai privati intervenuti nel procedimento, l’accesso è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati e rilevanti nel procedimento, e non solo occasionalmente detenuti dalla P.A..

Inoltre, fra gli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere tra atti di soggetti terzi e atti propri del soggetto richiedente l’accesso o del suo mandante: per questi ultimi l’accesso deve essere negato, altrimenti la P.A. sopperirebbe a negligenze imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Infatti, l’accesso ai documenti amministrativi ha senso in quanto si tratti di documenti nella disponibilità esclusiva della P.A.. In particolare, non può chiedersi alla P.A. l’esibizione di fatture e bolle di consegna, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante siano state smarrite)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 501 del 31 gennaio 2003

(L'accesso agli atti si estende anche a quelli formati da privati, purché significativamente collegati con l’attività amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1448 dell'11 marzo 2002

(Per quanto concerne gli atti provenienti dai privati intervenuti nel procedimento, l’accesso è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento, e non solo occasionalmente detenuti dalla P.A..

Peraltro, fra gli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere gli atti di soggetti terzi e gli atti propri del soggetto richiedente l’accesso o del suo mandante: per questi ultimi l’accesso deve negarsi, altrimenti la P.A. sopperirebbe a negligenze imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Infatti l’accesso ai documenti amministrativi ha senso in quanto si tratti di documenti nella disponibilità esclusiva della P.A.. Di conseguenza non può chiedersi l’esibizione di fatture e bolle di consegna, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante siano eventualmente andate smarrite)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 191 del 22 gennaio 2001

(Gli atti provenienti dai soggetti privati sono equiparati, ai fini dell’accesso, ai documenti amministrativi e, quindi, suscettibili di ostensione, solo se ed in quanto “utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”, ossia allorché abbiano avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative. Va, invece, escluso l'accesso agli atti dei privati occasionalmente detenuti dalla P.A. o entrati in possesso di quest’ultima per contiguità o non scorporabilità con documenti direttamente utilizzati per l’attività amministrativa; diversamente, infatti, si renderebbero oggetto di un dovere di ostensione documenti privati non altrimenti esigibili in visione, per il solo fatto di trovarsi, senza aver assunto alcun rilievo procedimentale specifico, presso un soggetto pubblico)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5105 del 26 settembre 2000

(L'accesso si estende anche agli atti di diritto privato, purché correlati al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla P.A.)

 

 

 

© Grafica, layout e testi sono di esclusiva proprietà di Dirittoeschemi