Diversità tra accesso agli atti e controllo sulla P.A.

 

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 569 del 4 febbraio 2003

(Con il diritto di accesso non è stato introdotto alcun tipo di azione popolare di controllo generalizzato sull’attività amministrativa: l’accesso deve ritenersi consentito, pertanto, solo a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6435 del 23 novembre 2002

(L’interesse che legittima la richiesta di accesso di atti e documenti amministrativi deve essere personale e concreto: il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento di “ispezione popolare” volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6204 dell'11 novembre 2002

(L'accesso agli atti amministrativi non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero operato della P.A, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva per l'istante è il contenuto del documento richiesto e non le modalità relative alla sua adozione o acquisizione da parte dalla P.A.)

 

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 5818 del 22 ottobre 2002

(L'accesso non è strumento di «ispezione popolare» sull'efficienza di un servizio pubblico: per esercitare tale diritto occorre una situazione legittimante, non identificabile con il generico interesse del cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa)

 

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 3798 dell'8 luglio 2002

(Il diritto di accesso non può essere finalizzato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull’opera della Pubblica Amministrazione)

 

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2283 del 29 aprile 2002

(Il diritto di accesso non può essere finalizzato alla verifica della efficienza della Pubblica amministrazione ma è consentito solo a coloro ai quali gli atti, direttamente o indirettamente, si rivolgono)

 

 

 

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