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Giurisdizione sulle questioni risarcitorie conseguenti all'annullamento di atti impugnati - evoluzione |
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1°) L. 1034/1971 |
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art. 7, comma 3: sia nelle controversie appartenenti alla giurisdizione di legittimitą che in quelle appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, era riservata al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni, successiva all'annullamento da parte del g.a. dell'atto impugnato. |
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GIURISDIZIONE SULLE DOMANDE RISARCITORIE CONSEGUENTI ALL'ANNULLAMENTO DI ATTI IMPUGNATI: SEMPRE ATTRIBUITA ALL'A.G.O. |
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2°) D. Lgs. 80/1998 |
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- artt. 33 e 34: devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. di tutte le controversie in materia di pubblici servizi (tra cui, fra l'altro, le controversie con oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) ed in materia urbanistica ed edilizia; - art. 35, commi 1 e 5: nelle materie devolute alla giurisidizione esclusiva del g.a dagli artt. 33 e 34 (e solo in queste), il g.a. oltre a disporre l'annullamento dell'atto impugnato, conosceva anche delle questioni risarcitorie conseguenti all'annullamento stesso. |
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- NELLE MATERIE ATTRIBUITE EX ARTT. 33 E 34 DEL D. LGS. 80/1998 ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.: IL G.A. DISPONEVA OLTRE ALL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - IN OGNI ALTRA IPOTESI (giurisdizione di legittimitą e altre materie di giurisdizione esclusiva del g.a.): GIURISDIZIONE SULLE DOMANDE RISARCITORIE CONSEGUENTI ALL'ANNULLAMENTO, ATTRIBUITA ALL'A.G.O. |
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3°) L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) |
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art. 7, comma 1 lett. c): modificazione dell'art. 35 del D. Lgs. 80/1998 - in tutte le materie della sua giurisdizione, sia esclusiva che di legittimitą (e quindi non pił solo in quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva dal D. Lgs. 80/1998), il g.a., oltre a disporre l'annullamento dell'atto impugnato, conosce anche delle questioni risarcitorie conseguenti all'annullamento stesso. |
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OGNI QUESTIONE RISARCITORIA CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL G.A., RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL G.A. STESSO |
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