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IN EVIDENZA |
Modifiche alle norme in tema di acquisti di beni e servizi da parte della P.A.
Art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ord. n. 181)
(Sintesi:
L'obbligo per ministeri e enti pubblici istituzionali di acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip, viene circoscritto solo ai beni e servizi caratterizzati dall'alta qualità e dalla bassa intensità di lavoro. Tali beni saranno individuati con Decreto ministeriale.
In ogni caso tutte le P.A., escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza ricorrere alla Consip, pur in presenza di convenzioni dalla stessa attivate, qualora il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti.
In particolare, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, in caso di acquisti in maniera autonoma di beni e servizi per cui sussiste l'obbligo di ricorrere alla Consip, è soppresso il dovere di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso nonché il dovere di trasmettere gli atti all'organo di revisione. Tuttavia tali enti, in caso di acquisti in maniera autonoma dei suddetti beni, devono utilizzare i parametri di qualità e prezzo desumibili dalle convenzioni Consip riguardanti beni analoghi o comparabili - richiamo alla norma di cui alla L. 488/1999)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 7632 del 21 novembre 2003
(L’istituto dei motivi aggiunti, volto ad assicurare al ricorrente la possibilità di ampliare la causa pretendi a profili di illegittimità dell’atto non agevolmente percepibili al momento dell’introduzione del giudizio, attribuisce la facoltà di estendere il petitum del gravame mediante l’impugnazione di provvedimenti diversi rispetto a quello o a quelli opposti con l’atto introduttivo. Il valido esercizio di tale potere va, peraltro, riferito alla connessione oggettiva dell’atto impugnato successivamente a quello inizialmente opposto e alla necessaria identità soggettiva delle parti del rapporto controverso - autorità emanante e privato leso dall’esito del procedimento - e non anche a tutti i soggetti interessati dagli effetti degli atti successivamente adottati.
In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell’ente. Ne consegue che la decadenza, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa, devono essere adottati dal dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei all’attività di indirizzo e sicuramente compresi nell’attività di gestione.
Le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7050 del 4 novembre 2003
(La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.
Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.
Il concetto di «interesse» del consigliere comunale alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera)
Corte dei Conti, sez. 1a giurisdiz. centrale d'appello, n. 340/A del 30 ottobre 2003
(Il danno all’immagine previsto per la persona fisica è estensibile alla persona giuridica. In forza della diversità tra persona fisica e persona giuridica, il risarcimento della lesione è limitato alla sola sfera patrimoniale dell’ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante; infatti il danno morale ex art. 2059 c.c. è incompatibile con la natura della persona giuridica.
Il danno all’immagine della P.A., conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita la P.A stessa è suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.
La lesione del diritto
all’immagine della P.A. fatta valere nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile, non proviene da un qualsiasi comportamento, ma da comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio
di chi è
legato da rapporto di servizio con la P.A.. Questi fatti possono incidere sui
rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai
principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio
distorto dei pubblici poteri.
Ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi.
Assumono rilievo in relazione all’an ed al quantum del danno all’immagine i
seguenti elementi: l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior
gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la
reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità
o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente
tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione
nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via
equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento
della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione,
ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti
alla P.A. dell’adesione dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal
risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza
tipica del danno morale)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6666 del 23 ottobre 2003
(L’annullamento
dell’aggiudicazione della gara non comporta la nullità o l’annullabilità del
contratto stipulato dalla P.A., ma la sua inefficacia relativa.
La mancata approvazione del contratto non incide sulla perfezione di esso;
l’approvazione, infatti, è un atto amministrativo esterno al contratto ed alla
sua struttura, condizionante l’efficacia giuridica di questo e non la sua
esistenza. La mancata approvazione rende il contratto non più eseguibile, così
da liberare il privato contraente, come la P.A., da ogni obbligo)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6316 del 15 ottobre 2003
(L’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, non già per la sola qualificazione che l’autorità, nell’emanarlo, gli conferisca.
In particolare la distinzione tra revoca d’ufficio di un atto amministrativo - eliminazione per ragioni di merito e con efficacia ex nunc - ed annullamento d’ufficio - eliminazione dell’atto per motivi di legittimità e con efficacia ex tunc - deve essere accertata caso per caso al fine di chiarire l’esatta portata del provvedimento di eliminazione posto in essere dalla P.A.)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6200 del 13 ottobre 2003
(Sono sottratti all’accesso ai documenti, gli atti redatti dai legali e dai professionisti del libero foro o di uffici legali di enti pubblici, in relazione a rapporti di consulenza con la P.A.. In particolare sono sottratti all’accesso: a. pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, b. atti defensionali, c. corrispondenza inerente ai punti a. e b..
Quanto alle consulenze legali
esterne a cui la P.A. può ricorrere, nel caso in cui il ricorso alla consulenza
legale si inserisce in un’apposita istruttoria procedimentale - nel senso che il
parere è richiesto con l’espressa indicazione della sua funzione
endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale - la
consulenza legale è soggetta all’accesso, perché correlata ad un procedimento
amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di
un procedimento contenzioso - giudiziario, arbitrale, od anche meramente
amministrativo - oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose - quali
la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di
rapporto di lavoro - e la P.A. si rivolge ad un professionista di fiducia al
fine di definire la propria strategia difensiva, il parere del legale non è
destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale: in questo
caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a
tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione
della P.A., la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, deve poter
fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto.
Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche se la
richiesta del parere interviene in una fase successiva alla definizione del
rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente
l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento
precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale
persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie
strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto,
può considerarsi quanto meno potenziale)
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6169 del 13 ottobre 2003
(I presupposti per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente - carattere dell’urgenza -, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione - contingibilità.
In particolare riguardo al secondo aspetto, l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà: nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste un metro fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare, anche se deve corrispondere alle finalità del momento, senza che assuma i caratteri della continuità e della stabilità bensì sia collegata al permanere dello stato di necessità)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6038 del 9 ottobre 2003
(La
sospensione degli atti amministrativi, adottata in via provvisoria e
cautelare, è quell’istituto che consente alla P.A. di disporre la
sospensione dell’efficacia dell’atto, in attesa di un esame più approfondito
ed al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione dello stesso produca
conseguenze pregiudizievoli. La sospensione è volta affinché la P.A. si
determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di
continuare a produrre i suoi effetti.
Sussiste un potere generale dell'amministrazione di sospensione dei propri
atti, senza necessità di una specifica norma che espressamente di volta in
volta lo preveda)
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5665 dell'1 ottobre 2003
(Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è necessario che sussista un rapporto di assoluta identità fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare la disuguaglianza di trattamento da parte della P.A. e un contrasto logico insanabile o una palese ingiustizia)
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