Sentenza della Corte Costituzionale, n. 340 del 24 ottobre 2001
(Non è conforme ai principi dell'ordinamento attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità amministrativa per colpa grave.
Nell'ambito
delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o amministratori non
esiste una generale estensione della responsabilità o solidarietà degli "enti",
a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi.
L'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa
al potere riduttivo sul quantum affidato al giudice, che può anche tenere conto
delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del
comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente
cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento è, invece, la
previsione di una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità
amministrativa per colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale.
La responsabilità amministrativa non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nell'organizzazione della P.A. con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione, così come avviene per gli amministratori o i funzionari onorari. Infatti l'esercizio di pubbliche funzioni di una P.A. non deve necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d'impiego, non coincidendo con l'apparato degli uffici caratterizzato da rapporto di lavoro dipendente. E' legittima la previsione dell'esercizio di dette funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente onorario o di mero servizio o di obbligo)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma
di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, recante "Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti
provinciali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 22 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 2 marzo 2000 ed
iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il Giudice relatore Riccardo
Chieppa;
uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli Avvocati R. Riz e S. Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano.
Ritenuto in
fatto
1.- Con ricorso 19-22 febbraio 2000 (r. ric. n. 7 del 2000), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti
provinciali", rinviata dal Governo e riapprovata, nella seduta del 3 febbraio
2000, a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale, con modifiche - si
osserva nel ricorso - solo parzialmente rispondenti alle motivazioni del rinvio.
Il provvedimento legislativo è impugnato nella sua globalità per il fatto che
esso detta una disciplina congiunta della responsabilità amministrativa degli
amministratori e del personale della Provincia e degli enti provinciali, in
materia, cioè, asseritamente estranea alla competenza legislativa della
Provincia. Detta disciplina, per di più, si porrebbe in contrasto con la
normativa statale vigente in materia e con i suoi principi fondamentali e
generali, interferendo con l'ordinamento della giurisdizione contabile e
violando i principi di ragionevolezza e buon andamento ed imparzialità della
pubblica amministrazione.
Sono, poi, censurate singole
previsioni dell'articolato. In particolare, il ricorrente impugna l'art. 2,
comma 3, della legge, che contiene una tipizzazione dei casi di colpa grave,
tipizzazione che, ancorché attenuata, come si rileva nel ricorso, in sede di
riapprovazione attraverso la introduzione della locuzione "in particolare", che
renderebbe tale tipizzazione esemplificativa e non esaustiva, impingerebbe,
tuttavia, nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui
all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.
Oggetto di impugnativa è,
altresì, l'art. 3, in materia di risarcimento dei danni subiti dai terzi e di
pagamento delle sanzioni amministrative, che prevede la diretta assunzione da
parte dell'amministrazione del risarcimento nonché del pagamento delle sanzioni
amministrative irrogate a carico degli amministratori e del personale di cui si
tratta, sia pure facendo salva l'azione di rivalsa.
Tale disposizione sarebbe in
contrasto con il principio della responsabilità solidale e con quello del
carattere personale della responsabilità amministrativa, la quale sarebbe
funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, essendo finalizzata
a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati alla
massima diligenza, efficienza ed efficacia.
Il ricorrente censura ancora
l'art. 4, che limita il risarcimento dei danni arrecati al pubblico dipendente,
prevedendo la corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo
stipendio "non superiore alla metà di un'annualità del compenso o stipendio
complessivo al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in
cui l'azione di responsabilità è proposta", anziché al danno effettivamente
cagionato, così violando, si afferma nel ricorso, i principi fondamentali delle
leggi di contabilità generale dello Stato, che disciplinano la quantificazione
dell'addebito, ed operando una sorta di "forfetizzazione" preventiva e
generalizzata di quella "riduzione" che l'ordinamento riserva al potere della
Corte dei conti.
Infine, è impugnato l'art. 7,
che estende le disposizioni della legge di cui si tratta alle persone estranee
che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o
partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali.
2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Provincia autonoma di
Bolzano, sollevando anzitutto eccezione di inammissibilità del ricorso per
quanto riguarda la impugnativa dell'intero testo legislativo, con riferimento
sia alla mancata censura delle specifiche disposizioni in esso contenute, sia
alla genericità dei rilievi. Nel merito, sarebbero, comunque, infondate le
censure rivolte alla legge nella sua globalità, costituendo la stessa
espressione della competenza legislativa della Provincia in materia di
ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, nella quale è
ricompresa la disciplina dello status giuridico ed economico del personale
stesso. Né avrebbe pregio il rilievo relativo al presunto contrasto con l'art.
103, secondo comma, della Costituzione, non incidendo la disciplina legislativa
provinciale di cui si tratta sulla giurisdizione della Corte dei conti, avuto
riguardo al carattere sostanziale della disciplina stessa. Del pari infondata
sarebbe la censura relativa ad un preteso contrasto con i principi di cui agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, del resto, affermato in modo apodittico nel
ricorso.
Quanto alle censure relative
alle singole disposizioni, la Provincia conclude per la infondatezza delle
stesse. In particolare l'art. 2, comma 3, nel definire talune ipotesi di colpa
grave, avrebbe carattere meramente esemplificativo, e, pertanto, non limiterebbe
le valutazioni e la discrezionalità interpretativa della Corte dei conti,
inoltre sarebbe stata fatta salva l'azione di rivalsa e il principio di
responsabilità solidale dell'ente pubblico e del proprio amministratore o
dipendente e l'azione disciplinare; l'art. 4 avrebbe posto un limite alla sola
responsabilità amministrativa del dipendente nei confronti dell'amministrazione
e non alla responsabilità civile verso i terzi; la irragionevolezza sarebbe
smentita dalla analoga disciplina dell'art. 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117
in ordine alla responsabilità civile dei magistrati.
Considerato in
diritto
1.- Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte in via principale
all'esame della Corte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
riguardano:
- la legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti
provinciali", già rinviata dal Governo e riapprovata a maggioranza assoluta dal
Consiglio provinciale nella seduta del 3 febbraio 2000, nel suo complesso, sotto
il profilo che, nel fissare una disciplina congiunta della responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti
provinciali, e nel dettare norme in materia estranea alla competenza legislativa
della Provincia stessa, si porrebbe in contrasto con la normativa statale
vigente in materia, e con i principi fondamentali e generali di essa,
interferendo con l'ordinamento della giurisdizione contabile e violando i
principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica
amministrazione;
- l'art. 2, comma 3, della predetta legge, che, nel tipizzare i casi di colpa
grave, interferirebbe con le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti
di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione;
- l'art. 3 della stessa legge, che, nel prevedere, in materia di risarcimento
dei danni subiti dai terzi e di pagamento delle sanzioni amministrative, la
diretta assunzione da parte dell'amministrazione del risarcimento, nonché del
pagamento di dette sanzioni, irrogate a carico degli amministratori e dipendenti
della Provincia e degli enti provinciali, sia pure facendo salva l'azione di
rivalsa, si porrebbe in contrasto con il principio della responsabilità solidale
e con quello del carattere personale della responsabilità amministrativa,
finalizzata a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati
alla massima diligenza, efficienza ed efficacia;
- l'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui (comma 1), nel limitare il
risarcimento dei danni arrecati dal pubblico dipendente, prevedendo la
corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio anziché al
danno effettivamente cagionato, violerebbe nei loro principi fondamentali le
leggi di contabilità generale dello Stato che disciplinano la quantificazione
dell'addebito, ed opererebbe una sorta di "forfetizzazione" preventiva e
generalizzata di quella "riduzione" che l'ordinamento riserva al potere della
Corte dei conti, interferendo ancora una volta con le attribuzioni
giurisdizionali di questa;
- l'art. 7, che estendendo le disposizioni della legge in questione anche alle
persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi
collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali, si
esporrebbe alle stesse censure sopra riferite.
2.- In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità
(sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano), relativa all'impugnativa
dell'intero testo legislativo, con riferimento alla mancanza di censure
specifiche delle singole disposizioni e alla genericità dei rilievi.
L'eccezione è priva di
fondamento per quanto riguarda la censura della complessiva estraneità della
materia della responsabilità amministrativa alla competenza legislativa della
Provincia. Infatti, la censura proposta con il ricorso, coinvolgendo la
legittimità dell'intero testo normativo e contestando in radice il potere
normativo della Provincia sulla materia e, quindi, riferendosi a tutte le norme
(a carattere omogeneo, appartenenti a specifico settore) contenute nella legge
denunciata, deve ritenersi ammissibile.
Invece, i restanti profili
generali possono essere presi in considerazione, in questa sede, solo in quanto
ad essi corrispondano le specifiche contestazioni relative alle singole
previsioni dell'articolato normativo impugnate nel ricorso.
3.- Passando all'esame del contenuto delle censure ritenute ammissibili, la
prima censura (a carattere generale) è priva di fondamento.
In realtà la materia della
responsabilità amministrativa (v. sentenza n. 112 del 1973) rientra nelle
competenze della Provincia autonoma di Bolzano, dovendosi ritenere ricompresa
nella previsione di "ordinamento degli uffici e del personale" (art. 8 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), tenuto conto della ampiezza - sul
piano costituzionale - della nozione di "ordinamento degli uffici", quale
risulta dall'art. 97, secondo comma, della Costituzione, da interpretarsi in
correlazione con l'art. 28 della stessa Costituzione.
Del resto, la diretta
connessione tra determinazione delle sfere di competenze e delle attribuzioni
degli uffici e dei relativi funzionari o dipendenti addetti e corrispondente
responsabilità ha portato il legislatore nazionale ad accentuare, soprattutto in
epoca più recente, il nesso (vincolante anche per le Regioni come principio
fondamentale e norme di riforma economico-sociale) tra organizzazione e
responsabilità (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1; legge 15 marzo 1997, n.
59, art. 11, comma 4; in precedenza, v. legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 32).
Quanto al profilo della
disciplina unitaria della responsabilità amministrativa degli amministratori e
dei dipendenti, deve ritenersi che rientra nella discrezionalità del legislatore
configurare unitariamente la responsabilità ovvero diversificarla (v. sentenza
n. 197 del 2000) in ordine a taluni ambiti o benefici, secondo la configurazione
delle sfere di competenze e dell'ordinamento.
4.- La censura relativa all'art. 2, comma 3, è fondata in quanto la norma viene
ad alterare il concetto di colpa grave, riducendo la portata della relativa
responsabilità senza alcun riferimento al contenuto delle funzioni dei
dipendenti ed amministratori e attribuzioni degli uffici. Infatti, può
ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento, desumibile anche
dalla collocazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543
(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),
convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 20
dicembre 1996, n. 639, secondo cui la imputazione della responsabilità ha
come limite minimo quella della colpa grave (prevista, in via generale, insieme
all'imputazione per dolo).
In realtà, non è conforme
ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo,
attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa
grave.
Ciò nella specie si verifica,
anche ad ammettere l'interpretazione che la norma denunciata abbia un valore
esemplificativo, come potrebbe dedursi dalla espressione adoperata ("im
Besonderen", "in particolare", con valore di segnatamente o specialmente), che,
tuttavia, non esclude la tassatività degli elementi previsti per la imputazione
nelle singole ipotesi. Infatti, in mancanza dei vari elementi limitativi
introdotti dalla norma denunciata, quali la inescusabilità della negligenza o
della incontrastabilità del fatto, la facile prevedibilità, la violazione di
elementari regole di comportamento o la gravità del disinteresse, la
disposizione denunciata preclude, nelle singole ipotesi considerate, la
configurazione di responsabilità amministrativa per effetto di esclusione della
colpa grave che viene ad assumere caratteristiche rigidamente più ristrette.
5.- Egualmente fondato è il profilo del ricorso relativo all'art. 3,
limitatamente al comma 3, in quanto questo prevede la diretta assunzione, da
parte degli "enti", del pagamento delle sanzioni amministrative per le
violazioni afferenti la propria attività istituzionale, anche per le ipotesi in
cui non sia prevista una responsabilità diretta o solidale dell'ente stesso.
Infatti, nell'ambito delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o
amministratori non esiste una generale estensione della responsabilità o
solidarietà degli "enti", a differenza della solidarietà per il risarcimento del
danno a terzi, di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si
pone in contrasto con i principi dell'ordinamento, quando non preesista una
previsione di responsabilità propria degli "enti" (diretta o solidale).
6.- Risulta fondato anche il motivo relativo all'art. 4, comma 1, in quanto
anche il limite patrimoniale della responsabilità amministrativa per colpa
grave, agganciato alla metà di una annualità (al netto) del compenso o stipendio
complessivo, si risolve in un ulteriore contrasto con i principi
dell'ordinamento. Infatti, nel sistema la attenuazione della responsabilità
amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul quantum
affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del
soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della
responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con
questi principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole è, invece, una
riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per
colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso
l'aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso
(che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul
comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella
produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla
responsabilità.
7.- Sulla base delle considerazioni già esposte, in ordine all'ambito della
competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, che comprende il
potere di regolare la responsabilità amministrativa, risulta l'infondatezza
delle censure proposte relativamente all'art. 3, sulla diretta assunzione da
parte della Provincia o degli enti provinciali del risarcimento dei danni
cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale
(comma 1) - con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere
le vertenze (comma 2), e con previsione della possibilità per la Provincia, che
ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto
degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti (comma
4) - e all'art. 7 della legge provinciale di cui si tratta, sulla estensione
delle predette disposizioni a persone estranee che esercitano funzioni
istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di
funzioni istituzionali. Giova aggiungere che dette "persone estranee", così
come gli amministratori o i funzionari onorari, sono pur sempre soggetti che
esercitano pubbliche funzioni, come tali ricadenti nell'ambito della
responsabilità amministrativa. Detta responsabilità non richiede
necessariamente l'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente,
ma il semplice inserimento nella organizzazione della pubblica amministrazione
con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione
(argomentando dagli artt. 28 e 97 della Costituzione).
In realtà l'esercizio di
pubbliche funzioni di una pubblica amministrazione non deve necessariamente
avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d'impiego, non
coincidendo con l'apparato burocratico degli uffici caratterizzato da rapporto
di lavoro dipendente. Il legislatore può prevedere l'esercizio di dette
funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente
onorario o di mero servizio o di obbligo (v. ordinanza n. 157 del 2001): in
questi casi il legislatore (anche quello regionale o provinciale competente per
materia) può assoggettarli alla disciplina sostanziale della responsabilità
amministrativa propria dei dipendenti.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4,
comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti
provinciali", riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della medesima
legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'art. 1
provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di
responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera
predetta legge provinciale e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, e dell'art. 7, della
medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 103, e 97
della Costituzione e all'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige"), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 ottobre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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