Sentenza della Corte costituzionale, n. 477 del 26 novembre 2002
(La notificazione a mezzo posta
di atti giudiziari si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario anziché alla data di ricezione dell'atto da
parte del destinatario. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono,
dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo
compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla
consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la
successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente
postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del
notificante medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo
alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la
conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al
destinatario medesimo)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI Giudice
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Romano VACCARELLA Giudice
- Paolo MADDALENA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di
procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio
2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da R. G. contro E. s.p.a.,
iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione di R. G.;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale
Marini;
udito l'avvocato C. Chiola per R. G..
RITENUTO IN FATTO
1.- La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), «richiamato
implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica
dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario,
anziché dalla data della spedizione».
Il medesimo giudice aveva
precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso
procedimento, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice
di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza «nel silenzio del
dettato normativo». Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con
ordinanza n. 322 del 2001, non avendo la Corte rimettente «assolto l'onere di
verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta
possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello
censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».
Il giudice a quo precisa ora
che l'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che
«l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione», non
lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni
ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale
gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il
notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente
postale.
Sulla base di tale premessa,
il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva dell'art. 24
della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente,
l'esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da
quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si avvalga della
notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità previste
dall'art. 149 del codice di procedura civile e dalla legge n. 890 del 1982, ma
«restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali
quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell'Amministrazione della
Giustizia».
Le norme impugnate - ad
avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, d'altro canto, una regola
generale dell'ordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi
dell'art. 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla
data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come
sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per
le notificazioni eseguite nell'ambito del contenzioso tributario.
Il ricorso al servizio
postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque,
diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo
in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante al rischio
del disservizio postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza
garantito dall'art. 3 della Costituzione.
2.- Si è costituito in giudizio G. R., ricorrente nel giudizio a quo, il quale
preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto
sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con
l'ordinanza n. 322 del 2001.
Nel merito, secondo la parte
privata, verrebbero nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella
di assicurare la certezza del diritto, per cui l'impugnativa dovrebbe essere
esercitata entro precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di
difesa del destinatario dell'atto notificato.
La prima delle due esigenze -
secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo
riferimento alla data di presentazione del ricorso all'ufficiale giudiziario per
la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al
momento della effettiva consegna dell'atto al destinatario.
Siffatta distinzione sarebbe,
d'altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il
principio secondo cui gli effetti derivanti dall'operato della pubblica
amministrazione non possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa
della parte incolpevole.
Se si volesse, poi,
richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante,
l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora
considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di
ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della
Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo stesso in
modo da consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa.
Il sacrificio del diritto di
difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque, essere
giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte
processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili all'operato
della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore sia obbligato a
rivolgersi.
La disciplina dettata
dall'art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in
materia di ricorsi amministrativi e nell'ambito del contenzioso tributario
costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata - adeguati termini di
comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo
della violazione del principio di eguaglianza.
Conclude dunque la parte per
l'accoglimento della questione «e, in subordine, per l'adozione di una sentenza
interpretativa del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 l.
890/92 (recte: legge 890/82) che consenta un'adeguata tutela del diritto di
difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente
raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti
sulla parte intimante».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di
procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli
effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante,
dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della
spedizione.
Tale disposizione si porrebbe
in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto
esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale,
sia con il principio di eguaglianza, in quanto - in materia di notificazioni di
atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre norme dell'ordinamento
attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell'atto.
2.- In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione
di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l'aspetto
normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e
dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322
del 2001.
La questione in esame,
infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quello
della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di
procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa
opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il
profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a
quella sospettata di illegittimità costituzionale.
3.- Nel merito la questione è fondata.
3.1.- Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale l'inequivoco tenore
testuale dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe
interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche
per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario.
Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del
resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle
Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte di cassazione - è,
peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di
legittimità e tale, dunque, da poter essere senz'altro assunto a base della
presente decisione.
3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni
all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie
di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con
l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed
ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della
questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della
sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla
disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).
Principio questo che, per la
sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e
dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un
effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo
nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a
soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò,
resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
In ossequio ai richiamati
principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta
devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al
solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia
alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la
successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente
postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità
del notificante medesimo.
Resta naturalmente fermo,
per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo
alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la
conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al
destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al riguardo, che
la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del
procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982,
laddove all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di
assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone
abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante
alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario,
al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di
compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme
impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui
prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del
codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui
prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 novembre 2002.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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