Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, n. 9 dell'8 gennaio 2003
(La P.A. deve
prioritariamente avvalersi delle proprie strutture e del personale ad esse
preposto: in linea di principio, è precluso l'affidamento ad estranei di compiti istituzionalmente
attribuiti al personale dipendente.
In casi particolari e contigenti, la P.A. può affidare il perseguimento di
alcune finalità ad estranei, con provata capacità professionale e specifica
conoscenza tecnica, se si verifichino: a) la
straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze; b) la mancanza
di strutture, ovvero, pur in
presenza di esse, la carenza di personale, sia per quantità che qualità. Tali principi sono volti ad evitare
che con il ricorso ingiustificato ad incarichi esterni si instaurino surrettiziamente rapporti di
lavoro subordinato.
Non sono ammissibili consulenze globali - con oggetto, cioè, una generalizzata e
non specificata gamma di funzioni - che, se conferite, instaurarebbero un non
consentito rapporto di lavoro subordinato e contrasterebbero con la necessità
della specificità
dell'incarico; in particolare, il mero riferimento a "tutte le
problematiche dell'Ente nei casi ritenuti opportuni e necessari", contrasta con la straordinarietà dell'incarico, così come non
si può con incarichi esterni far fronte a ordinarie attività della P.A.
riconducibili a
mansioni dei dirigenti.
I criteri cui il giudice contabile deve attenersi nel valutare i vantaggi conseguiti dalla P.A. dalla condotta fonte di responsabilità amministrativa, sono: effettività dell'utilitas conseguita; medesimo fatto determinante sia il danno che il vantaggio; appropriazione dei risultati da parte della P. A. che li riconosce; rispondenza dell'utilitas ai fini istituzionali della P.A.)
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori magistrati:
Dott. Silvio AULISI Presidente
Dott. Angelo DE MARCO Consigliere
Dott. Giorgio CAPONE Consigliere
Dott. Enzo ROTOLO Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello, riuniti in rito, iscritti ai nn. 13923,13945 e 13949 del registro di segreteria proposti da V. E., P. M. e D. N. avverso la sentenza n. 200 del 14 marzo 2001 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.
Visti gli atti d'appello;
Vista l'ordinanza n. 6/2002;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 18 dicembre 2002, con l'assistenza del
Segretario Gerarda Calabrese, il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera, gli
Avv.ti L. Cecinato e L. Paccione per gli appellanti ed il P.M. in persona del
Vice Procuratore Generale dott.ssa Emma Rosati.
Ritenuto in
FATTO
Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale per la Puglia ha condannato
i sigg.ri M. P., N. D. ed E. V., nella qualità, rispettivamente, di Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera “Policlinico“ di Bari, di Dirigente di settore
unità operativa Segreteria ed AA.GG. e di direttore amministrativo, al
pagamento, il primo, di 30 milioni di lire e gli altri di 15 milioni ciascuno,
oltre interessi e rivalutazione, per il danno arrecato all'Amministrazione in
conseguenza delle somme erogate quale compenso di un incarico di consulenza
delle durata di un anno (1/9/1998 - 31/8/1999), salvo proroga, disposto in
favore del dott. F. D. N., direttore amministrativo dell'Azienda in previsione
del suo collocamento a riposo.
I primi giudici hanno ritenuto l'insussistenza dei presupposti richiesti
dall'art. 7 u.c. del D.L.vo n. 29/1993 per il conferimento di consulenze, attesa
la genericità e l'indeterminatezza di quella conferita nella specie, a fronte,
altresì, di una struttura organizzativa idonea all'effettuazione delle
prestazioni richieste al D. N..
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello: 1) il V. , rappresentato e
difeso dall'Avv. Luigi Cecinato, per i seguenti motivi: a) l'incarico conferito
al D. N., sia per le qualità soggettive di quest'ultimo che per le finalità
perseguite, non contrasta con l'art. 7 D.L.vo 29/1993; b) l'incarico stesso ha
comportato vantaggi per l'Amministrazione; c) sussisteva assoluta incertezza
circa i poteri del Direttore Generale in un settore, quale quello sanitario, in
continua evoluzione, incertezza che avrebbe dovuto comportare l'applicazione, da
parte dei primi giudici, del potere riduttivo; l'atto d'appello conclude,
quindi, in via principale per l'assoluzione del V. e, in subordine, per una
riduzione dell'addebito; 2) il P., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
Paccione, per i seguenti motivi: a) la conformità del contenuto della consulenza
alle prescrizioni di cui al citato art. 7; b) la comprovata esperienza del D.
N., posta a base del conferimento; c) l'avvenuta predeterminazione della durata,
del luogo, dell'oggetto e del compenso della consulenza; d) l'intervenuto
sindacato, da parte dei primi giudici, di scelte discrezionali
dell'Amministrazione, senza aver tenuto conto dei parametri valutativi delle
scelte stesse; e) l'insussistenza della colpa grave, in quanto l'atto
deliberativo è stato emesso in applicazione di specifica norma di legge; f) in
subordine, l'evidente sussistenza della scusabilità dell'errore, dato anche il
vantaggio conseguito dall'Amministrazione. L'appello conclude, quindi, in via
principale, per l'assoluzione del P. e, in subordine, per l'applicazione del
potere riduttivo; 3) il D., rappresentato e difeso anch'egli dall'Avv. Luigi
Paccione, per gli stessi motivi svolti nell'appello proposto dal P..
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni sui tre appelli in
data 21 settembre 2001, osservando: a) a prescindere dalla perizia professionale
del D. N. ed al di là della “consulenza globale“ al medesimo affidata e, in
quanto tale, illegittima, resta in ogni caso assente l'insufficienza organica
della struttura aziendale, insufficienza smentita dalla presenza in organico di
trenta dirigenti e dalla mancanza di una previa istruttoria finalizzata ad una
ricognizione sull'effettiva insussistenza, tra i citati dirigenti, di
professionalità adeguata allo svolgimento di quelle prestazioni richieste,
invece, al D. N.; b) ciò toglie qualsiasi valore all'asserito sindacato che la
sentenza impugnata avrebbe operato sulle scelte discrezionali; c)l'asserita
utilità per l'Ente resta indimostrata in relazione ad attività che potevano
essere svolte dal personale dell'Ente sotto la guida del Direttore generale P..
Il P.G. conclude, quindi, per il rigetto degli appelli, previa riunione in rito
degli stessi.
In data 8 gennaio 2002 il P.G. ha depositato note d'udienza con le quali, nel
ribadire, con ulteriori argomentazioni, il contenuto delle conclusioni già
depositate, ha sottolineato, in particolare, come l'incarico affidato al D. N.
abbia integrato, in realtà, più che un rapporto professionale di consulenza, un
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato: viene, pertanto, rinnovata la
richiesta di condanna degli attuali appellanti.
All'udienza del 16 gennaio 2002 è stata adottata l'ordinanza in epigrafe con la
quale sono stati svolti ulteriori adempimenti istruttori: in data 20 maggio 2002
l'Azienda Sanitaria Policlinico di Bari ha trasmesso, in esito alla stessa, i
dati e la documentazione richiesti.
Il 10 ottobre 2002 l'Avv. Cecinato ha depositato, per il proprio assistito V.,
altra memoria difensiva con la quale, nel ribadire i motivi d'appello già
presentati, insiste, in particolare, sui vantaggi conseguiti all'Amministrazione
dal conferimento dell'incarico al D. N., con particolare riferimento alle
attività svolte come Presidente di Commissioni di gara.
All'udienza del 30 ottobre 2002 il giudizio è stato rinviato, a richiesta
dell'Avv. Paccione, al 18 dicembre 2002.
All'odierna pubblica udienza, gli Avv.ti Paccione e Cecinato per gli appellanti
ed il P.M. hanno confermato, svolgendo ulteriori argomentazioni anche alla luce
delle intervenute risultanze istruttorie, contenuto e conclusioni degli atti
scritti.
Considerato in
DIRITTO
Gli appelli sono infondati e debbono essere respinti: appaiono, infatti,
corrette le argomentazioni svolte dal primo giudice ed incentrate,
sostanzialmente, da un lato, sull'indeterminatezza dell'oggetto della consulenza
affidata al D. N. e, dall'altro, sull'insussistenza di eventi straordinari ed
urgenti e di deficienze di organico dell'Ente, circostanze, queste, che sole,
ove esistenti, avrebbero potuto giustificare il ricorso a professionalità
esterne.
Al riguardo, il Collegio non può che ribadire quelli che, ormai, costituiscono
principi consolidati in materia di conferimento di incarichi e consulenze
esterne, intesi ad evitare, soprattutto, che attraverso il ricorso
non giustificato ad essi vengano instaurati surrettiziamente veri e propri
rapporti di lavoro subordinato.
In tale ottica è stato ripetutamente affermato che, in base ai principi
costituzionali, la P.A. deve costantemente uniformare i propri comportamenti
a criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità, dei quali è
corollario, per jus receptum, il principio per cui essa, per
l'assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle
proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto (per
tutte, Sez. III^, n. 53/1998): il che comporta, in linea di principio, la
preclusione dell'affidamento ad estranei dell'esecuzione di compiti
istituzionalmente attribuiti al personale dipendente.
La stessa, costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha ammesso, in
presenza di casi particolari e contigenti, la legittimazione della P.A. ad
affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei, dotati
di provata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della
materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, ogni qualvolta si verifichino: a)
la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la
mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero,
pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione
all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto
quantitativo che qualitativo (Sez. III n. 322/1998): le esposte
considerazioni, in definitiva, se, da un lato attestano che nell'ordinamento
vigente non sussiste un generale divieto per la P.A. di ricorrere alla forma
negoziale della locatio operis per l'assolvimento di determinati compiti,
dall'altro, tuttavia, confermano che la utilizzazione di dette modulo
contrattuale non può concretizzarsi se non nel rispetto delle condizioni e dei
limiti sopra specificati.
A maggior ragione, in tale contesto, non sono ammissibili ipotesi di
“consulenze globali” - aventi ad oggetto, cioè, una generalizzata e non meglio
specificata gamma di funzioni dell'Amministrazione - le quali, ove conferite,
veramente realizzerebbero i presupposti per l'instaurazione di un non consentito
rapporto di lavoro subordinato: il che è, appunto, quanto si verifica nella
specie, stante l'assoluta genericità dell'incarico (“problematiche relative alla
gestione dell'Azienda nei casi ritenuti opportuni o necessari da questa D. G.,
compresa la partecipazione a riunioni, incontri e lavori di commissioni esterne
ed interne in rappresentanza e per delega del Direttore Generale”) conferito al
D. N., quale emerge dall'oggetto della delibera 1420, adottata in totale
contrasto con le prescrizioni poste dal comma sesto dell'art. 7 del D. Lvo n.
29/1993 e successive modifiche che, invece, l'Azienda ritiene di aver
correttamente applicato.
Orbene, richiamate sul punto le precise argomentazioni svolte dal primo giudice
e che il Collegio condivide, non é inutile aggiungere che proprio dall'esame
della richiamata delibera emerge la chiara illegittimità dell'affidamento al D.
N. dell'incarico in questione: e ciò, sia sotto il profilo letterale che
contenutistico.
In relazione al primo, in quanto lo stesso dispositivo del provvedimento fa
riferimento ad una “consulenza generale”, che, per sua natura, si pone
in antitesi totale sia con i ricordati principi posti dalla consolidata
giurisprudenza sia con quelli recepiti dal legislatore nella richiamata
norma ex art. 7, c. VI D. Lvo 29/93, tutti basati sulla necessaria
specificità, in presenza di ben determinati presupposti, dell'incarico da
conferire; in relazione al secondo, in quanto proprio l'osservanza di tali
presupposti, che costituiscono dei precisi paletti entro cui deve restare
circoscritto il potere dell'Amministrazione di far ricorso a professionalità
esterne, risulta nella specie disattesa, considerata la mancata previa
determinazione dell'oggetto specifico della consulenza: non può, infatti, certo
considerarsi tale il mero riferimento a tutte le problematiche dell'Azienda
nei casi ritenuti opportuni e necessari, trattandosi di concetto che mal
si concilia, ed anzi confligge apertamente, con quello di straordinarietà
dell'incarico.
Peraltro, la definitiva conferma dell'illegittimità del suo affidamento emerge
(contrariamente a quanto ritenuto in udienza dalla difesa) dall'esito degli
accertamenti istruttori disposti dalla Sezione con l'ordinanza in epigrafe, le
cui risultanze debbono essere valutate rapportandole alla nota n. 1565 del 10
giugno 1999 con la quale l'Amministrazione ospedaliera ha comunicato i dati
relativi alle specifiche attività poste in essere dal D. N. in esecuzione
dell'incarico attribuitogli.
Infatti, l'esito dell'istruttoria ha evidenziato, con riferimento al periodo di
svolgimento dell'incarico, una consistenza organica di trenta dirigenti a
copertura di tutti i settori operativi dell'Amministrazione: gestione del
personale (concorsi, rilevazioni presenze, trattamento giuridico ed economico,
contrattazioni e rapporti con le Organizzazioni sindacali, ecc.); gestione del
patrimonio (servizi generali, appalti e contratti, gestione economale,
inventario beni mobili); gestione risorse finanziarie (costi ed uscite,
contabilità, ricavi/entrate); gestione tecnica (manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici,
manutenzione delle strutture elettromedicali e procedure amministrative per
contratti ed appalti): orbene, rapportando il ricordato, generico oggetto della
delibera 1420 ai compiti così analiticamente disciplinati per i tutti i
dirigenti, non si comprende come le mansioni per essi previste non potessero
assorbire i compiti che, secondo la citata nota del 10 giugno 1999, furono
attribuiti al D. N. in sede di incarico ed attinenti, appunto, a tutti i settori
di attività gestionale ed operativa sopra indicati.
In tale contesto, quindi, parlare di necessità, urgenza, impossibilità di far
fronte a quelle che sono risultate, in definitiva, ordinarie attività
dell'Amministrazione ampiamente riconducibili alle mansioni dei vari dirigenti
preposti ai diversi servizi, appare assolutamente insostenibile: in altri
termini, l'asserita urgenza di provvedere al conferimento dell'incarico è
smentita proprio dai dati forniti dall'Amministrazione stessa e che denotano
l'indeterminatezza dell'oggetto della consulenza, la cui genericità, in
estrema sintesi, non consente di ritenerla conforme ai ricordati principi
giurisprudenziali, recepiti dal legislatore nell'art. 7 del D. Lvo n.
29/1993.
In definitiva, emerge, per quanto detto, un comportamento degli attuali
appellanti colpevolmente trascurato ed approssimativo nell'affidare la
consulenza in questione senza usare della diligenza minima, mediante preventiva
ed idonea valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari,
secondo i ricordati principi, per il legittimo conferimento della stessa:
principi che, consolidatisi in giurisprudenza e recepiti normativamente ormai da
lungo tempo, avrebbero dovuto indurre gli amministratori evocati in giudizio a
privilegiare gli organici propri dell'Ente, ampiamente dotati, per quanto
ricordato in precedenza, di professionalità certamente equivalenti a quella
illegittimamente acquisita.
Il che esclude, tra l'altro, qualsiasi possibilità di invocare l'errore
scusabile, proprio perché non si rinvengono, nella specie, situazioni e
circostanze legate a regole di difficile e controversa interpretazione, quale
evidenziata, soprattutto, da contrasti giurisprudenziali, assolutamente
inesistenti, per quanto detto, in materia.
Allo scopo di escludere la riferibilità soggettiva del danno agli attuali
appellanti, le difese hanno eccepito, peraltro, l'avvenuto conseguimento da
parte dell'Amministrazione di vantaggi correlati alle attività del D. N..
L'eccezione è infondata, in quanto il principio della valutabilità dei
vantaggi conseguiti dall'Amministrazione (art. 3, p. 1, lett. a della L. 20
dicembre 1996 n. 639) perché possa trovare pratica attuazione presuppone che
il giudice contabile, cui la conseguenziale valutazione compete, possa
giudicare sulla base di prove certe o, quanto meno, di un principio di prova il
cui relativo onere incombe sulle parti che li adducono.
Ricorda in proposito il Collegio che i criteri cui il giudice deve attenersi
per l'applicazione della norma sui “vantaggi” sono sostanzialmente - pur
nella diversità dei due istituti - i medesimi che presiedono alla più generale
regola della “compensatio lucri cum damno”: accertamento dell'effettività
dell'utilitas conseguita; medesimo fatto generatore determinante sia il danno
che il vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; appropriazione dei
risultati stessi da parte della Pubblica Amministrazione che li riconosce;
rispondenza della stessa utilitas ai fini istituzionali dell'Amministrazione che
li riceve (Sez. giur. Campania 11 dicembre 2001 n. 129 e Sez. III^ centrale
10 luglio 2002 n. 244).
Orbene, nella specie, non si rinviene alcun supporto probatorio all'effettività
della ritenuta utilitas, tale da consentirne la valutazione definitiva da parte
di questo giudice al cui prudente apprezzamento la stessa dev'essere rimessa .
Infatti, nessun elemento concreto e rilevante emerge dagli atti processuali, che
consenta di configurare almeno quel principio di prova necessario ed
assolutamente ineliminabile ai fini del riconoscimento degli addotti vantaggi
non risultando che l'asserita utilitas sia stata prefigurata come valutazione
preventiva né che sia derivata all'Ente come esclusiva conseguenza dell'atto di
conferimento dell'incarico e non avuto riguardo al complesso dell'azione
amministrativa: ciò in quanto nel giudizio di responsabilità non possono essere
invocati a titolo di esimenti elementi e circostanze che attengono alla gestione
globale dell'ente.
Né rileva, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesa all'asserita
esiguità del compenso corrisposto al consulente, atteso che, contemporaneamente,
l'Amministrazione ha dovuto retribuire comunque anche i propri dipendenti
istituzionalmente preposti allo svolgimento dei compiti attribuiti invece al D.
N.; altrettanto irrilevante, nei termini correttamente evidenziati dal primo
giudice, appare il richiamo, da parte della difesa del V., all'attività da
questi svolta come Presidente di Commissioni di gara, anche perché
l'Amministrazione, fra l'altro, ben avrebbe potuto sostituirlo con Dirigenti in
servizio (e, come visto, la pianta organica lo consentiva ampiamente), senza che
ciò avrebbe dovuto necessariamente comportare la rinnovazione delle operazioni
già svolte.
In realtà, nella specie, l'erroneità della dedotta eccezione si fonda proprio
sulla circostanza di aver identificato gli asseriti vantaggi conseguiti
all'Amministrazione con quelli che, invece, si configurano quali effetti
dell'attività istituzionale dell'ente : in altri termini, gli esiti dello
svolgimento dell'incarico conferito al D. N., quali emergono analiticamente
dalla già ricordata nota del 10 giugno 1999, non costituiscono altro che i
naturali risultati cui l'attività stessa era preordinata.
Quanto all'asserita violazione, in cui sarebbe incorso il primo giudice, del
principio che vieta il sindacato sul merito delle scelte operate
dall'Amministrazione, ricorda il Collegio che detta preclusione -
espressamente posta dall'art. 3, comma primo del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543
convertito nella l. 20 dicembre 1996 n. 639 - si sostanzia nel divieto per il
giudice di sostituirsi agli organi di amministrazione attiva per
l'individuazione degli scopi da perseguire e degli interessi da realizzare, ma
non può giungere all'esclusione della verifica della sussistenza dei presupposti
obiettivi per l'adozione del provvedimento riconducibile alla competenza
dell'organo agente.
Orbene, nella specie, non si discute dell'opportunità della soluzione adottata
dall'Ente, bensì della sua compatibilità con i principi e le norme giuridiche
che disciplinano l'affidamento di convenzioni e, quindi, della legittimità di
quella in contestazione: ed infatti, nel momento in cui la pronuncia resa
espressamente chiarisce che non si intende censurare “la maggiore o minore
idoneità e liceità di uno strumento o di un altro nel soddisfacimento degli
obiettivi dell'Ente”, ma l'intervenuto affidamento di “un incarico di consulenza
in presenza di una cospicua struttura burocratica”, non fa altro che evidenziare
l'insussistenza del presupposto che la legge (art. 7 del D. lvo 29/93 cit.) ha
fissato per il conferimento di incarichi professionali a terzi; ciò in perfetta
coerenza, quindi, con i ricordati principi che regolano i poteri del giudice
contabile in materia e che si concretano nella valutabilità, mediante il
riscontro della conformità a criteri di ragionevolezza ed economicità, dei modi
di attuazione delle scelte discrezionali (SS.RR. 1 marzo 1999, n. 4/A) e non, si
ribadisce, della scelta di apprestare gli strumenti più idonei al
soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente.
Quanto, infine, alla richiesta avanzata dagli appellanti, in via subordinata, di
una riduzione dell'addebito, osserva il Collegio che le circostanze fattuali,
ampiamente emerse dagli atti processuali e già puntualmente esaminate in primo
grado, che hanno caratterizzato le vicende di causa, non consentono una
valutazione diversa da quella svolta dal primo giudice, tale da porre a carico
degli appellanti stessi solo parte del danno riconducibile alla loro condotta.
Gli appelli proposti vanno quindi respinti, siccome infondati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente
pronunciando, respinge gli appelli proposti da V. E., P. M. e D. N. avverso la
sentenza in epigrafe.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali relative anche al
presente grado di giudizio che ammontano ad €.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2002.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Amedeo Rozera
IL PRESIDENTE Silvio Aulisi