Sentenza della Corte dei Conti, Sezione prima
giurisdizionale centrale di appello, n. 78 del 19 febbraio 2003
(Il danno all'immagine previsto dall'art. 10 c.c. per la persona fisica è estensibile alla persona giuridica: anche l'immagine di questa è tutelata dall'ordinamento, essendo, tuttavia, il risarcimento limitato alla sola sfera patrimoniale dell'ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante.
Il danno
all'immagine, conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che
scredita la P.A., pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è
tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della
spesa per il ripristino del bene leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei
Conti.
La lesione dell'immagine della P.A. proviene da comportamenti illeciti contrari ai doveri
d'ufficio di chi è legato da rapporto di servizio con l'amministrazione,
comportamenti contrari ai principi di organizzazione e di azione
costituzionalmente rilevanti.
La lesione deve superare una soglia minima per tradursi in danno risarcibile: in caso di episodi sporadici e di cui non si è avuta diffusione può mancare un danno mentre se la pluralità degli episodi criminosi o la gravità dei fatti sia sicuro indice della convinzione da parte dei cittadini di una distorta organizzazione dei pubblici poteri, vi è danno per la P.A.. In tali casi il danno va determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., in base ai costi di ripristino del bene, sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell'inefficienza e inefficacia dell'organizzazione, ecc. - o di lucro cessante - sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A. dell'adesione della generalità dei cittadini.
In ipotesi di delitti contro la P.A. commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni l'attività criminale di questi non è imputabile alla P.A., ma anche in questi casi può ingenerarsi la convinzione che l'organizzazione dei pubblici poteri non sia conformata ai principi costituzionali)
LA CORTE DEI CONTI -
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai Magistrati:
DOTT. TULLIO SIMONETTI PRESIDENTE
DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE REL.
DOTT. MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
DOTT. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE
DOTT. CORRADO CERBARA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sugli appelli proposti avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 1051/01 del 5 aprile-21 giugno-29 giugno 2001 da P.A., D.M., S.F.,
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2003 il relatore Consigliere Nicola
Mastropasqua, gli avvocati I. Serra, F. Cipolla e L. Paccione per gli appellanti
nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.
Roberto Benedetti.
Ritenuto in
FATTO
Avverso la sentenza della Sezione
Giurisdizionale Regione Lombardia n. 1051/01/R del 29 giugno 2001 hanno proposto
appello:
- con atto depositato in data 21 novembre 2001 ed iscritto al n. 14612 del
registro di segreteria, il sig. P.A., rappresentato e difeso dall'avv. I. Serra;
- con atto depositato in data 5 dicembre 2001 ed iscritto al n. 14717 del
registro di segreteria, il sig. S.F., rappresentato e difeso dall'avv. L.
Paccione;
- con atto depositato in data 11 dicembre 2001 ed iscritto al n. 14775 del
registro di segreteria, il sig. D.M., rappresentato e difeso dagli avvocati G.
Romanelli e F. Cipolla.
Questi i fatti di causa.
Con atto di citazione depositato il 15 settembre 2000, la Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia ha convenuto in
giudizio i signori: 1) gen. D.M.; 2) col. S.F.; 3) cap. G.G. e 4) cap. A. P.,
per sentirli condannare, nella loro qualità pro tempore di ufficiali delle Forze
Armate componenti della commissione di collaudo merci ovvero periti collaudatori
oppure assegnati al Centro raccolta e smistamento militare (omissis) di Milano,
al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di lire 15.000.000
(€ 7.746,85), di cui lire 5.000.000 (€ 2.582,28) per danno patrimoniale diretto
e lire 10.000.000 (€ 5.164,57) per danno morale, oltre alla rivalutazione
monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, per avere gli stessi
arrecato danno all'erario a causa di illecite contribuzioni percepite per un
valore di circa 5.000.000 (€ 2.582,28) in occasione di un collaudo eseguito nel
maggio 1995 su merci (n. 26.240 soprafodere per materassi in tessuto ignifugo)
fornite dalla ditta omissis s.p.a..
Per lo stesso fatto ai signori S., D. e G. è stata applicata la pena della
reclusione (con sospensione condizionale) dal G.I.P. presso il Tribunale di
Milano ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per corruzione continuata.
Con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n.
1051/01/R del 5 aprile/21 giugno - 29 giugno 2001, i signori D.M., S.F., G.G. e
P.A. sono stati condannati - per i fatti supra esposti - al pagamento a favore
dell'Erario - Ministero della Difesa, in parti uguali ed in solido fra loro,
della somma complessiva di lire 10.000.000 (€ 5.164,57) per il danno
all'immagine, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre accessori da
suddividersi in parti uguali.
Nel proprio gravame il sig. P.A. deduce:
- incompetenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia -
Milano, non essendosi ivi svolta alcuna gestione di beni pubblici, e competenza
della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio - Roma, in quanto il danno
materiale si è verificato a Roma nel momento del pagamento della merce, essendo
la gestione a livello ministeriale;
- violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2056, 1223, 1226 c.c., per omessa
dimostrazione dell'entità del danno;
- omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dalle difese, l'eccepita incompetenza territoriale e la realtà e
concretezza del danno.
In conclusione l'appellante chiede che in accoglimento dell'appello proposto:
- sia annullata la sentenza impugnata perché emessa da Sezione regionale
incompetente e la vertenza sia rimessa alla Sezione giurisdizionale regionale
per il Lazio competente per territorio;
- in via gradata, sia riformata la sentenza appellata annullando la condanna
perché il danno non appare provato nell'an e, comunque, non è provato nel
quantum;
- in via ulteriormente gradata, sia riformata la sentenza appellata fissando il
quantum del danno, calcolato in via equitativa , in una somma di danaro pari
alla pretesa illecita dazione;
- sia riformata la sentenza appellata annullando la condanna alle spese o
riducendo le stesse congruamente tenuto conto che le citazioni separate hanno
condotto, senza propria colpa, a condanne multiple alle spese e che (il richiamo
è all'art. 91 c.p.c.) rispetto alla domanda del danno diretto egli non è stato
soccombente.
Nel proprio gravame il sig. S.F. deduce:
- inammissibilità della domanda di 1° grado per violazione dell'art. 5, comma 1,
d.l. 15.11.1993, n. 453, convertito con la legge 14.1.1994, n. 19, per tardività
della citazione depositata oltre i 120 giorni previsti e per l'inapplicabilità
al termine della sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7.10.1969,
n. 742;
- insussistenza di propria responsabilità erariale, per non aver mai percepito
dazioni illecite e per non averlo mai ammesso in sede penale. Illogicità e
contraddittorietà della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 112 c.p.c. con
riferimento alle istanze istruttorie formulate dalla difesa, per omesso esame da
parte del giudice impugnato. Ingiustizia della sentenza gravata per omessa
integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del cap. S.A.,
componente della commissione di collaudo, per ricorrenza di una fattispecie di
litisconsorzio necessario;
- insussistenza del preteso danno all'immagine, accertato come dato
precostituito, senza prove sul fatto e pur in assenza di un danno materiale.
In conclusione l'appellante chiede che, in annullamento della sentenza
impugnata:
- sia dichiarata inammissibile la domanda di 1° grado per intervenuta decadenza
dell'azione, proposta dopo il corso dei 120 giorni dalla scadenza del termine
assegnato agli incolpati per le deduzioni difensive;
- in subordine, sia respinta la domanda di condanna per danno all'immagine e al
prestigio dello Stato - amministrazione proposta nei suoi confronti, stante la
mancata prova della propria responsabilità per il fatto storico sottostante;
- in ulteriore subordine, sia rimessa la causa al primo giudice per
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del cap. S.A., componente la
commissione di collaudo per cui è causa;
- in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di conferma della
condanna, sia applicato il potere di riduzione delle eventuali somme dovute
nella misura massima consentita;
- con vittoria di spese del doppio grado e con istanza di liquidazione e
rimborso delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 23.10.1996, n.
543;
- in via istruttoria, siano accolte tutte le istanze formulate nelle brevi note
difensive del 5.4.2001 e neppure esaminate dalla Corte territoriale in
violazione dell'art. 112 c.p.c..
Nel proprio gravame il sig. D.M. deduce:
- errata reiezione dell'eccezione di improcedibilità della domanda della Procura
per tardivo deposito della citazione (sei giorni oltre il termine di 120 giorni)
ed inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali;
- errata statuizione sul parziale fondamento nel merito delle domande della
Procura (per carenza di prova della sua responsabilità in sede penale; per
totale inesistenza della prova sull'an del danno materiale diretto e non
semplice mancanza di una prova compiuta in punto, come affermato nella
pronunzia; per inesistenza radicale e logica del danno patrimoniale indiretto e
conseguente incondivisibilità degli argomenti della pronunzia che ne affermano
il ricorrere; per inesistenza in concreto del danno patrimoniale indiretto e
assoluta mancanza di prova sul punto, con conseguente erroneità delle
statuizioni della decisione gravata al proposito).
In conclusione l'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata ed
in accoglimento dell'appello proposto:
- preliminarmente, sia dichiarata improcedibile la domanda proposta in prime
cure nei suoi confronti dalla Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la Lombardia per tardività
nell'emissione della citazione;
- in subordine, nel merito, sia mandato assolto da ogni domanda formulata nei
suoi confronti, siccome infondata, con ogni consequenziale pronunzia.
Con atto non notificato all'appellato e depositato presso la Segreteria del
giudice d'appello in data 6 marzo 2002, è intervenuto nel giudizio rubricato al
n. 14612 ( P.) il sig. G.G., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Pomarici, da
un lato richiamando e reiterando la difesa svolta in primo grado riguardo
all'eccepita incompetenza territoriale e all'utilizzazione del potere riduttivo
e dall'altro contrastando ed opponendosi alle altrui censure non compatibili o
addirittura contrarie alla propria posizione.
In conclusione il sig. G. chiede che:
- in via principale, sia annullata la sentenza impugnata, poiché emessa da
Sezione regionale incompetente, rimettendola - per difetto di giurisdizione -
alla Sezione competente per territorio (Roma);
- in via subordinata, sia annullata la sentenza impugnata sul punto del “c.d.
danno all'immagine” per omessa prova della diminuzione patrimoniale dello Stato;
- in via ancora più subordinata, quanto meno decida, qualora gli effetti della
sentenza di appello - con l'applicazione del potere di riduzione - risultino più
favorevoli rispetto a quella di 1° grado, affinché tale eventuale riduzione
venga estesa anche alla propria posizione in applicazione dell'art. 1306 c.c.;
- in ogni caso, sia annullata anche la condanna alle spese o quantomeno sia
ridotta per quanto è possibile tenendo conto della molteplicità dei giudizi che
attraverso citazioni separate hanno visualizzato fatti tra loro strettamente
correlati nel tempo.
Nelle conclusioni depositata il 3 gennaio 2003 il Procuratore Generale, in via
pregiudiziale propone la riunione dei gravami ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;
preliminarmente chiede che sia dichiarato l'avvenuto passaggio in giudicato
della sentenza di I° grado nei confronti del sig. G.G. per l'acquiescenza
dimostrata nei confronti della pronuncia con la rinuncia al suo appello, essendo
ampiamente decorsi i termini di legge per la sua eventuale proposizione. Per
conseguenza chiede la dichiarazione d'inammissibilità del suo intervento e la
sua estromissione dal giudizio, e, comunque, in ogni caso il rigetto delle
richieste formulate per inammissibilità e/o infondatezza delle stesse, in quanto
rivolte avverso un giudicato ormai consolidatosi nei suoi confronti.
Ancora in via principale chiede che l'atto di intervento in giudizio del sig.
G., rivestendo un contenuto sostanzialmente ed evidentemente contenzioso per le
censure mosse avverso la sentenza (da altri) impugnata e per le richieste
conclusive formulate, sia dichiarato inammissibile per difetto di notifica nei
confronti della Procura generale.
Sempre in via principale, ritiene inammissibili i gravami, in quanto rivolti
contro una sentenza di condanna concernente un addebito personale - ciascuno di
lire 2.500.000 (€ 1.291,14) - di valore ben inferiore ai 5 milioni di lire (€
2.582,28), giusta quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 49
del Regolamento di procedura e agli articoli 55, comma 2, e 67 del Testo unico
delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,
come aggiornati dall'art. 5, comma 8, del decreto - legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (cfr., in
tal senso, Sezione II° centrale d'appello n. 331 del 17 dicembre 1999 e n. 194
del 25 maggio 2000), tenuto altresì conto che fin dall'originaria domanda
attrice l'onere personale ripartito del complessivo risarcimento contestato ai 4
convenuti (lire 15.000.000) risulta corrispondentemente quantificato per
ciascuno in una somma inferiore al limite supra richiamato e che lo è, a maggior
ragione, quello parziale e ben più ridotto relativo al punto della domanda
accolto l'appello n. 102 del 3 aprile 2002.
Nel merito sull'asserita incompetenza territoriale del giudice di 1° grado,
richiama i principi fissati dalla sentenza delle Ss.RR. n. 4/2002/Q.M. del 13
febbraio 2002 per sostenere l'infondatezza dell'eccezione di tardività.
Quanto all'invito a dedurre afferma l'infondatezza delle eccezioni proposte
sotto vari profili ed in particolare afferma l'applicabilità della sospensione
feriale anche a detto istituto.
Nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.
L'avv. Serra ha presentato in data 7 gennaio 2003 ulteriore memoria.
Anche l'avv. Cipolla ha presentato in data 24 gennaio 2003 ulteriore memoria.
Negli atti difensionali vengono, in antitesi con le conclusioni del Procuratore
Generale, nuovamente illustrati e confermati i motivi di appello.
Nell'udienza dibattimentale le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti,
confermando le contrapposte conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
1. I gravami vanno riuniti in rito
ai sensi dell'art. 335 c.p.p. perché proposti avverso la medesima sentenza.
Va in primo luogo rigettata
l'eccezione di inammissibilità degli appelli avanzata dal Procuratore Generale
ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 del regolamento di procedura n.
1038/1933 e degli artt. 55 e 67 t.u. n. 1214/1934.
In ogni caso infatti, essendo
stati gli appellanti condannati in solido ciascuno di essi è debitore per
l'intero salvo regresso ed è perciò potenzialmente assoggettato al pagamento di
una somma superiore ai cinque milioni di lire.
L'intervento in giudizio del
sig. G.G. deve essere ammesso ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 334 e 343
c.p.c., vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
2. Il primo motivo di gravame proposto dagli appellanti è il difetto di
competenza del giudice di primo grado.
In proposito è da rilevare
che secondo l'atto introduttivo del giudizio in primo grado il supposto
comportamento illecito causativo del danno è stato tenuto dai convenuti quali
incardinati permanentemente o temporaneamente (in relazione alla specifica
incombenza) presso il omissis di Milano. Se pur detto comportamento si è
inserito in un procedimento amministrativo complesso, oggetto della domanda è
esclusivamente il danno conseguente al comportamento illecito degli appellanti.
A fini di determinazione
della competenza vanno richiamati i principi fissati dalle Sezioni Riunite di
questa Corte con la sentenza n. 4/2002/Q.M. del 13 febbraio 2002.
Secondo detta pronuncia
criterio principale per l'attribuzione di competenza di ciascuna sezione
territoriale è, ai sensi del primo comma lett. b) dell'art. 2 della l. n.
658/1984, l'incardinazione del pubblico dipendente o amministratore supposto
autore del comportamento illecito nella sede o ufficio nella regione.
Infatti detta norma, nella prima parte, detta un criterio di attribuzione di
competenza alla sezione regionale del tutto analogo a quello previsto dalla
lettera a). Appartengono infatti a ciascuna Sezione territoriale i giudizi in
materia di contabilità pubblica nei confronti di agenti contabili,
amministratori o funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e
di enti pubblici aventi sedi o uffici nella regione.
Appare evidente dalla stessa
lettura della norma che il criterio soggettivo di attribuzione della competenza
si radica sull'incardinazione del soggetto agente in un ufficio o organo avente
sede nella regione al quale viene imputata l'attività svolta dal soggetto
agente. Già è incisivamente indicativo in tal senso il fatto che mentre nella
lettera a) del primo comma del citato art. n. 2 della legge n. 658/1984 vengono
enumerati i vari qualificati soggetti degli enti territoriali, nella lettera b)
viene invece precisato che i soggetti sono agenti contabili, amministratori,
funzionari ecc. di uffici ed organi dello Stato (e non semplicemente dello
Stato). Questo fatto indica che a fini del riparto di competenza non è
sufficiente il generico rapporto organico con lo Stato ma è anche necessaria l'incardinazione
nell'ufficio o nell'organo avente sede nella regione.
Nel caso di specie i presunti
responsabili dell'illecito erano incardinati presso un ufficio
dell'Amministrazione di appartenenza avente sede nella Regione Lombardia.
Nessun rilievo a fini di
competenza può, poi avere per le ragioni indicate nella citata pronuncia delle
SS.RR. la sede di pagamento del prezzo dell'appalto ovvero la sede della stipula
del contratto, non essendo stati in quelle articolazioni dell'attività
contrattuale comportamenti illeciti fatti valere in giudizio.
L'eccezione va, pertanto,
respinta.
3. Viene, poi, eccepita dagli appellanti la inammissibilità dell'atto di
citazione per essere trascorsi oltre 120 giorni dalla scadenza del termine
indicato nell'invito a dedurre, non potendosi tener conto della sospensione
feriale ex art. 1 l. n. 742/1969.
In proposito vanno esposte le
seguenti considerazioni:
- il sistema dell'invito a dedurre, che prevede la possibilità per l'indagato di
indicare elementi anche soggettivamente modificativi o ampliativi della
responsabilità, comporta che non possa essere emesso l'atto di citazione nei
confronti di tutti i convenuti sino a quando non si sono completate le indagini
istruttorie, a meno di non voler parcellizzare il processo impedendo anche una
ricostruzione unitaria dei fatti e comportamenti causativi del danno;
- la parcellizzazione del processo contrasta in radice con la norma di cui al
comma 1 quater dell'art. 1 della l. n. 20/1994 e successive modificazioni,
secondo la quale “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei
Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi
ha preso”. Questa disposizione presuppone la necessità del “simultaneus
processus” nei confronti di tutti i supposti corresponsabili per stabilire in
contraddittorio con e tra tutti loro l'an e il quantum di ciascuna
responsabilità;
- il ricorso, che potrebbe essere reiterato a più casi, all'istituto della
proroga, appesantirebbe immotivatamente la durata dell'istruttoria e
ritarderebbe l'inizio del giudizio.
Il termine va, poi, calcolato
in relazione al deposito dell'atto di citazione da parte del Procuratore
Regionale e non alla sua notifica al convenuto.
Infatti nel processo
amministrativo contabile l'udienza di discussione del giudizio viene fissata con
decreto del Presidente dell'adita Sezione giurisdizionale steso in calce
all'atto di citazione che così completato viene notificato al convenuto.
Pertanto il termine non può che essere calcolato con riferimento all'attività
del Procuratore Regionale prima che intervengano articolazioni processuali di
competenza di altri soggetti.
Quanto all'applicabilità
dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al termine di 120 giorni per il
deposito dell'atto di citazione decorrente dalla scadenza del termine assegnato
nell'invito a dedurre, la questione si risolve applicando principi generali di
diritto processuale civile sulla identificazione dei termini processuali.
Va in proposito ricordato che
in ordine alla identificazione dei termini processuali esiste in dottrina ed in
giurisprudenza un radicale contrasto determinato dalla disparità di vedute circa
la fondatezza della distinzione tra potere di azione e suo esercizio. La tesi
che afferma l'esistenza di detta distinzione riferisce l'espressione “termini
processuali” ai soli termini che incidono sulla dinamica del processo, cioè al
suo svolgimento interno, escludendo dal novero i termini per l'esercizio di
poteri sostanziali e quelli a pena di decadenza per la proposizione dell'azione.
La tesi che nega siffatta
distinzione qualifica come processuali anche i termini da ultimo ricordati, in
quanto comunque destinati a produrre i loro effetti sul processo.
In quest'ottica, infatti, non
v'è distinzione cronologica fra il potere giuridico di iniziare il processo e il
suo concreto esercizio; pertanto, l'eventuale estinzione di questo potere per il
decorso del termine incide sul processo non rendendolo più possibile. In tal
senso è la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione (cfr. n.
7409/1990; n. 7337/1990; n. 3351/1997) contrastante con quella meno recente
(Cass. 3143/90 n. 4494/1985, n. 609/1976, 694/1976). Univoca nel primo senso è
da sempre la giurisprudenza del giudice amministrativo.
D'altro canto, va ricordato,
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha in più occasioni (sent. n.
40/1985, n. 255/1987, n. 49/1990, n. 390/1992, n. 268/1993) ricompreso nella
locuzione “termini processuali” anche i termini entro i quali il processo va
instaurato. In particolare le due sentenze da ultimo ricordate danno atto della
ormai avvenuta ricezione del nuovo orientamento giurisprudenziale.
In questo senso non ha alcun
rilievo la natura preprocessuale dell'atto (invito a dedurre) in relazione al
quale i termini decorrono, rilevando invece i termini per i loro effetti sulla
introduzione del giudizio. Da questa tesi, ormai pressocché univoca nella
giurisprudenza, non si ha motivo di discostarsi.
D'altro canto prive di
consistenza sono le prospettazioni intese ad affermare la inapplicabilità della
sospensione feriale al Procuratore Regionale. In via generale va affermato che
le norme regolatrici dei termini processuali sono applicabili a tutti i soggetti
del processo secondo la rispettiva veste nel giudizio e nella specie al
Procuratore Regionale quale attore. Inoltre l'essere l'atto nella
“disponibilità” del Procuratore Regionale è affermazione analoga a quella che il
deposito della citazione è nella disponibilità del difensore dell'attore. Essa,
pertanto, è neutra rispetto alla soluzione indicata. Non occorre poi spendere
parole sulle affermazioni della inapplicabilità della sospensione al Procuratore
Regionale perché ufficio, essendo sufficiente rilevare che anche gli uffici di
Procura debbono seguire i ritmi dell'attività giurisdizionale in senso proprio e
sul piano fattuale che moltissimi uffici di Procura hanno dotazioni organiche
inferiori a medi o anche modesti studi di avvocato.
Conclusivamente va respinto
il dedotto motivo di appello.
4. E' stata ancora eccepita da parte dell'appellante D. la prescrizione. In
proposito va, intanto, precisato che nella specie il dies a quo della
prescrizione va fissata nella data di scoperta del danno, fatto che può
richiedere per l'accertamento della sussistenza e dimensione attività
istruttoria conseguente alla mera “notitia criminis”.
Detta affermazione è peraltro
nella specie superflua. Infatti, sussistendo la solidarietà tra tutti i
convenuti, è sufficiente il richiamo all'art. 1310 c.c. per respingere
l'eccezione senza neppure valutare gli effetti interruttivi della messa in mora
contenuta nell'invito a dedurre.
5. Vanno a questo punto esaminate le eccezioni di merito, che attengono
essenzialmente alla configurazione ed alle prove del danno all'immagine.
E' ormai pacifica
giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 5668/1997,
744/1999, n. 98/2000) che il c.d. danno all'immagine, conseguente alla
condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita l'Amministrazione, pur se
non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di una
valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino
del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.
Le citate sentenze della
Corte di Cassazione non sono meramente attributive di competenza giurisdizionale
della Corte dei Conti ma innanzitutto connotano il c.d. danno all'immagine della
P.A. quale presupposto necessario per l'affermazione della giurisdizione.
Il primo elemento
determinativo è che il danno all'immagine espressamente previsto e tutelato
dall'art. 10 c.c. per la persona fisica è nozione estensibile alla persona
giuridica, salvo a tener conto della diversità ontologia di questa rispetto
alla persona fisica.
E' stato così riconosciuto
che anche l'immagine della persona giuridica è un bene della vita tutelato
dall'ordinamento non solo in sede penale nelle specifiche ipotesi di reato ma
anche in altre sedi attraverso le forme inibitorie di comportamenti illeciti e
risarcitori del danno.
Il secondo elemento è che,
in forza della diversità tra persona fisica e persona giuridica, il risarcimento
della lesione è limitata alla sola sfera patrimoniale dell'ente sub specie di
danno emergente o di lucro cessante.
Il terzo elemento è che
assume particolare connotazione la lesione del bene causata da comportamento
illecito di soggetto legato all'ente da rapporto di servizio.
Alle esposte considerazioni
consegue che il riconoscimento dell'immagine della persona giuridica come bene
della vita oggetto di tutela dell'ordinamento (bene giuridico) si colloca
nell'alveo della giurisprudenza che tende ad estendere, in relazione
all'evolversi dei fenomeni sociali, la tutela degli interessi dei soggetti
dell'ordinamento connotandoli come beni della vita che possono essere oggetto di
risarcimento del danno, e cioè in senso sostanzialmente ampliativo dell'ambito
di operatività dell'art. 2043 c.c..
In effetti si tratta di una
strada obbligata ove si riconosca che anche la persona giuridica è titolare
di diritti assoluti personalissimi. Infatti secondo non controversa dottrina
e giurisprudenza il danno morale ex art. 2059 c.c. è incompatibile con la
persona giuridica sia da un punto di vista logico che da un punto di vista
giuridico, risultando difficile ammettere che la persona giuridica possa
patire l'insieme delle sofferenze d'animo provocate da fatto illecito.
Può essere invece prospettata la tutela giuridica rispetto ad un interesse
attinente alla sfera personalissima della persona giuridica connotandolo quale
diritto assoluto la cui lesione sia oggetto se non di risarcimento in senso
stretto, ove la conseguenza dell'illecito non si presti ad una valutazione
monetaria basata su criteri di mercato, almeno di riparazione.
In quest'ottica talune
sentenze di questa Corte (a paradigma può assumersi Sez. Giur. Regione Umbria 18
ottobre 2000 n. 557/R/2000) hanno qualificato il danno all'immagine della P.A.
come “danno-evento”, come danno cioè rispetto al quale il diritto risarcitorio
si rivolge non al contenuto del danno ma alla ingiustizia della lesione.
Sul piano tecnico giuridico
della tutela di beni fondamentali per l'ordinamento il meccanismo
dell'immediata tutela risarcitoria è stato individuato nell'art. 2043 c.c., che
quale “norma in bianco” salda il suo generico precetto del neminem laedere con
le specifiche disposizioni relative al bene-valore di volta in volta
considerato, imponendone il divieto della sua lesione.
Senza prendere posizione
sulla configurazione dommatica del danno all'immagine rispetto alla quale talune
considerazioni verranno fatte in sede di criteri individuativi del danno, va
precisato che il richiamo al meccanismo tecnico-giuridico dell'art. 2043 c.c. è
utile solo come punto di riferimento delle modalità di individuazione di
protezione di un diritto assoluto.
In particolare per quanto
riguarda la lesione del diritto all'immagine (della P.A.) fatta valere nel
giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, va affermato che nel
caso la lesione non proviene da un qualsiasi comportamento di un soggetto
dell'ordinamento ma solo in forza di comportamenti illeciti contrari ai doveri
d'ufficio tenuti da chi è legato da rapporto di servizio con l'amministrazione,
e che la conformazione della lesione del diritto e la sua gravità è segnata
dall'esistenza di detto rapporto.
Occorre, in proposito,
considerare che i soggetti chiamati in giudizio per responsabilità
amministrativa sono quei soggetti che, titolari di pubblici uffici o incardinati
negli stessi, in virtù del rapporto organico fanno agire la pubblica
amministrazione, secondo le competenze e le mansioni che nell'organizzazione
amministrativa sono assegnate a ciascun dipendente in base a disposizioni di
legge.
In forza di tale modulo
organizzativo e delle disposizioni che regolano la vita giuridica di relazione
dei soggetti persone - giuridiche non solo le intere fattispecie degli atti
che compie l'organo vengono imputate all'ente, ma gli stessi fatti
comportamentali dei pubblici funzionari, compiuti in ragione del servizio,
costituiscono l'agire dei pubblici uffici.
E' evidente che in ipotesi
di delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni
l'attività criminale di questi non è imputabile alla pubblica amministrazione.
Ed, infatti, anche in ipotesi di concussione la P.A. non è responsabile né
direttamente né indirettamente nei confronti del soggetto leso, il quale tra
l'altro è ben consapevole che l'agire del pubblico dipendente è motivato da fini
propri estranei alla P.A..
Ma anche in queste
occasioni l'attività funzionale del pubblico dipendente invera l'azione della
P.A.. In detti casi vi è la dimostrazione che l'attività della P.A. non si è
svolta secondo i principi fissati dall'art. 97 Cost. perché nell'esercizio dei
pubblici poteri il soggetto preposto all'ufficio o incardinato nell'ufficio ha
perseguito in concreto fini contrastanti o comunque diversi da quelli pubblici,
di cui è centro di imputazione quella amministrazione nel quale l'ufficio o
l'organo è inserito, e per il raggiungimento dei quali il potere è conferito.
Questo fatto incide potenzialmente anche al di là del singolo episodio sui
rapporti tra pubblica amministrazione lesa dall'attività criminosa e cittadini,
non solo in generale rispetto allo svolgersi del processo democratico ma in modo
specifico nei confronti di quei cittadini (o di quei soggetti o categorie di
soggetti) che utilizzano i pubblici servizi o sono incisi dall'esercizio di un
potere autoritativo.
In questi può ingenerarsi
la convinzione che l'organizzazione dei pubblici poteri non sia conformata ai
principi fissati dall'art. 97 Cost., ma sia in concreto strutturata sia per
l'attribuzione soggettiva dei poteri sia oggettivamente in modo tale, attraverso
un esercizio distorto dei pubblici poteri, da costringere, o comunque indurre, i
soggetti fruitori di servizi pubblici o interessati a provvedimenti dei pubblici
poteri a pagamenti illeciti per esercitare i propri diritti o per ottenere il
servizio ovvero da indurre soggetti o categorie di soggetti a ritenere possibile
conseguire vantaggi illeciti.
Come ben si vede viene in
primo luogo in rilievo la potenzialità dannosa della lesione del diritto operata
dal comportamento del pubblico dipendente rispetto alla potenzialità dannosa del
comportamento lesivo del “chiunque”. Viene inoltre in rilievo il comportamento
dell'autore del danno non come genericamente lesivo del diritto personalissimo
all'immagine ma come lesivo attraverso la violazione di principi costituzionali
di azione della pubblica amministrazione perpretata attraverso l'uso distorto di
poteri funzionali conferiti al soggetto agente “ratione offici”.
Non va, in proposito,
dimenticato che lo Stato e gli altri enti pubblici rappresentativi della
comunità si caratterizzano in modo specifico rispetto a tutte le altre persone
giuridiche per essere posti a tutela degli interessi fondamentali della comunità
e per il raggiungimento di finalità che spesso trovano la loro radice nella
stessa costituzione. L'organizzazione di questi enti è poi caratterizzata da
principi costituzionali cogenti, che determina la struttura e l'attività degli
organi e degli uffici.
L'immagine pubblica si
connota, pertanto, in modo peculiare.
La sua lesione è
determinata essenzialmente da comportamenti contrari ai principi fondamentali di
organizzazione e di azione costituzionalmente rilevanti, comportamenti
(oggetto anche della specifica previsione dell'art. 54 Cost.) che possono essere
tenuti nella generalità dei casi da chi deve porre in essere i moduli
organizzativi e l'attività della P.A..
Il comportamento illecito
così caratterizzato è lesivo dell'immagine dell'amministrazione perché ne
determina un modo di essere non conforme ai principi costituzionali in attività
di promozione e tutela di interessi, anche adespoti, della collettività e quindi
da questa percepibile. Il comportamento lesivo poi si inserisce in un circuito
tipico sul quale si fonda lo stato democratico di cooperazione e partecipazione
dei cittadini che si rafforza o si attenua a secondo che le istituzioni e gli
enti rappresentativi della collettività agiscano o meno per le finalità
funzionalmente ad essi attribuite secondo i principi sostanziali ed
organizzativi espressi nella costituzione formale e materiale.
Nell'an la lesione all'immagine, pertanto, sussiste quando il pubblico
amministratore o dipendente abbia tenuto un comportamento illecito che si ponga
in contrasto con i sopraenunciati principi fondanti della P.A..
In tal senso può qualificarsi
il danno all'immagine come danno evento, ma non va dimenticato che a fini
risarcitori o riparatori del danno, qualificati dalla giurisprudenza come danno
patrimoniale, occorrono altri elementi idonei ad attestarlo e quantificarlo.
In proposito viene in primo
luogo in rilievo la gravità della lesione del diritto della personalità,
che deve superare una soglia minima per tradursi in danno risarcibile.
Questa soglia minima non è sicuramente segnata dall'ambito giuridico
disciplinato dall'art. 2059 c.c. e cioè dall'esistenza di un reato perché il
danno all'immagine non è un danno morale subiettivo, ma è la conseguenza
patrimoniale di un comportamento illecito lesivo di un diritto personalissimo,
né è segnata dalla coesistenza di un danno ad un bene materiale dell'ente (cfr.
SS.RR. n. 16/99/Q.M. del 28 maggio 1999), perché ciascuna tipologia di danno è
posta a tutela di un diritto (diritto relativo di credito o diritto assoluto di
proprietà) diverso dall'altro (diritto assoluto personalissimo).
Ne consegue che la soglia
minima va individuata con una indagine di fatto sul comportamento tenuto con
riferimento particolare all'elemento soggettivo e sulla potenzialità lesiva di
detto comportamento.
La potenzialità dannosa nei
termini delineati del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiato in
concreto nei singoli casi. Infatti ove si tratti di episodi sporadici e di
cui non si è avuta diffusione può mancare un evento di danno (e comunque
questo va dimostrato attraverso specifici indici), laddove invece la
pluralità degli episodi criminosi o la gravità in sé dei fatti ed il conseguente
impatto sull'opinione pubblica o sulle categorie interessate sia sicuro indice
della diffusione della conoscenza da parte dei cittadini dell'esistenza di una
distorta organizzazione dei pubblici poteri è conseguenza ineludibile il danno
per la P.A. sia in termini di danno emergente sia in termini di lucro cessante.
Detti episodi vengono infatti ad incidere sia sull'organizzazione
dell'attività amministrativa, con conseguenti maggiori costi, sia sulla
necessità di ripristinare l'immagine, sia sulla posizione della P.A. la quale,
ove eserciti correttamente ed imparzialmente il proprio potere, può ottenere
l'adesione convinta dei cittadini, il loro apprezzamento o quantomeno non subire
azioni di contrasto. In questi termini esiste per la P.A. un danno certo,
che può essere quantificato equitativamente.
Infatti la Pubblica
Amministrazione nell'acquisire le entrate e nel fornire servizi svolge sia
attività economica di natura imprenditoriale sia attività autoritativa.
In ambedue i casi un primo
aspetto del danno è costituito dalla spesa necessaria (sostenuta, da sostenersi,
soltanto eventuale) per il ripristino dell'immagine.
Inoltre, come ulteriore
danno, sotto il primo profilo vengono in rilievo la minore richiesta del
servizio da parte degli utenti, la loro minore soddisfazione se reso in
condizioni di monopolio ecc..
Sotto il secondo profilo va
invece ricordato che l'attività funzionale della P.A. è indirizzata al
conseguimento dei fini pubblici di cui è attributaria e per i quali ad essa sono
conferiti correlativi poteri autoritativi.
Nello Stato democratico, poi,
viene promossa ed incentivata la partecipazione dei cittadini nei processi
decisionali e nei procedimenti amministrativi nei quali vengono funzionalmente
spesi poteri pubblici conferiti alla Pubblica Amministrazione.
In questo senso l'immagine di
un apparato organizzativo dei poteri pubblici che agisce in modo imparziale,
efficiente, efficace al fine di realizzare gli interessi pubblici incentiva i
cittadini a tenere il comportamento richiesto da leggi, regolamenti od altri
atti normativi a carattere generale per il raggiungimento dei fini pubblici,
contemperando così l'interesse generale con gli interessi individuali.
La lesione dell'immagine
della P.A., deteriorando il prestigio della personalità pubblica degli enti
rappresentativi della collettività in tutti i casi nei quali l'apparato
organizzativo esercita i propri poteri per fini personali e contrastanti con
quelli pubblici o secondo criteri di parzialità e di favoritismo, induce i
cittadini a privilegiare con ogni mezzo il proprio interesse particolare, con
gravi ricadute anche sullo svolgimento dell'attività amministrativa. Da qui le
gravità della lesione sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
Pertanto ogni volta che i
poteri attribuiti alla P.A. per il raggiungimento di specifici fini pubblici
vengono illecitamente esercitati per scopi diversi, può derivare oltre al danno
diretto un danno indiretto valutabile in termini di minore possibilità di
acquisizioni di entrate ovvero di minori prestazioni di servizio ai cittadini,
di deterioramento della qualità della vita dei cittadini. Ciò ovviamente
nei
limiti in cui il fatto illecito comporti una diminuzione patrimoniale valutabile
sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante. In questa valutazione
va, però, tenuto presente che spetta agli enti esponenziali della collettività
tutelare interessi adespoti e, pertanto, il danno può essere valutato sotto
l'aspetto della lesione di un bene collettivo, il cui centro di riferimento è
l'ente esponenziale della collettività.
Assumono rilievo in relazione
all'an ed al quantum del danno all'immagine i seguenti elementi e criteri:
- l'attività funzionale attribuita all'ente, organo, ufficio nel quale è
incardinato l'autore del danno relazionato all'interesse della collettività
tutelata;
- la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che assume maggior gravità
quando riveste una posizione di vertice idonea a determinare l'azione della P.A.,
a impedire o ritardare i controlli, a coprire l'illecito;
- se, come è stato notato in dottrina, il danno esistenziale è un non fare, cioè
un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente,
la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti,
caratterizzando essi la relazione tra cittadini e pubblica amministrazione; la
necessità o meno di interventi modificativi dell'organizzazione; la necessità o
meno di interventi sostitutivi o riparatori dell'attività illecitamente tenuta;
- in ipotesi di tangenti l'entità del denaro ricevuto per operare illeciti
interventi;
- le conseguenze economico-sociale degli interventi intesi a favorire
illecitamente terzi, soprattutto in materia di pubblici appalti o di
acquisizione di entrate fiscali;
- le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ripercussione
suscitate nell'opinione pubblica dal fatto illecito, favorito dal clamor fori e
dalla diffusione ed amplificazione datane dagli organi di stampa, tali da
suscitare sfiducia nei confronti dell'ente stesso.
Il risarcimento del danno
all'immagine, in quanto ancorato ai suddetti parametri, va pertanto
necessariamente determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando i
costi del ripristino del bene, che hanno valenza economica sotto il profilo del
danno emergente (costi del mancato conseguimento della finalità pubblica,
dell'inefficienza e inefficacia dell'organizzazione, ecc.) o di lucro cessante
(soprattutto sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A. dell'adesione
della generalità dei cittadini o di quelle particolari categorie di cittadini
eventualmente professionalmente qualificate investite dall'attività dell'ente)
ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che
dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale.
Se si vogliono valorizzare
approcci qualificatori del danno all'immagine si può così affermare che in esso
l'evento lesione costituisce il momento fondante della catena causale nella
quale confluiscono le perdite derivanti dalla vanificazione dei costi sostenuti
per assicurare ed elevare il bene-valore sacrificato ed i costi sostenuti e
sostenendi volti al recupero di tale bene, e perciò elementi tipici del
danno-conseguenza.
6. Il riflesso sul piano probatorio è che l'attore deve indicare e dimostrare a
fini di esistenza del danno il comportamento illecito lesivo ed a fini di
quantificazione gli elementi tra quelli indicati determinativi della dimensione
ed entità della lesione.
E' esperienza comune che in
questa tipologia di danno vengono versate nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile le risultanze e le prove acquisite nel quasi sempre
coesistente giudizio penale fondato su comportamenti almeno parzialmente
coincidenti.
In quest'ambito vengono in
rilievo, oltre agli effetti del giudicato penale a seguito di dibattimento, gli
effetti della sentenza ex art. 444 c.p.p. e i problemi relativi alle valutazioni
delle prove acquisite in sede penale.
Quanto alla natura della
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti una corrente
dottrinaria e giurisprudenziale le riconnette natura di sentenza di condanna (cfr.
C. Cost. n. 313/1990, Cass. n. 2065/1999, n. 3490/1996). Si assume, infatti, che
diversamente si giungerebbe all'assurdo di una rinuncia all'esercizio
dell'azione penale e al diritto di difesa, inconciliabile con il disposto di cui
agli artt. 112, 24 Cost.. Tale effetto non può certo costituire un corollario
del principio di disponibilità della prova fatto proprio dall'art. 190 c.p.p.
anche perché in una simile evenienza il giudice sarebbe chiamato a sopperire ex
art. 507 dello stesso codice.
Altra corrente ritiene invece
che non si possa attribuire a detta sentenza natura di sentenza di condanna, sul
presupposto dell'assenza dell'affermazione di colpevolezza, essendo anzi più
vicina quanto a valore delle statuizioni ad una sentenza di proscioglimento (cfr.
C. Cost. n. 251/1991, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).
Il legislatore della legge 27
marzo 2001 n. 97 sembra avallare la prima tesi, disponendo l'art. 445 c.p.p.
novellato attraverso il richiamo all'art. 653 c.p.p., l'efficacia di giudicato
non solo della sentenza di assoluzione, ma anche quella di condanna a pena
patteggiata.
Ad ogni modo, dopo la novella
legislativa, non si può dubitare della parificazione operata sul piano del
valore probatorio.
Significativa appare ai fini
del valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre
1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza ex art.
444 c.p.p. costituisce “un importante elemento di prova circa la percezione di
illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”.
Tale elemento di prova circa
l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso nel
giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le ragioni per
cui ha ammesso una responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto.
In sostanza la richiesta di
pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità,
come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651
c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato
sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità
dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato
chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti
illeciti.
Ne consegue che nei giudizi
diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l'accertamento e
la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio
vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.
Quanto alle prove formatesi
nel giudizio penale, queste possono essere acquisite nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione del
giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di
dialettica processuale.
7. Nella applicazione degli enunciati principi al caso di specie va rilevato che
la prova del comportamento illecito tenuto dagli appellanti è supportata da un
complesso univoco e concordante di atti ed elementi tratti dal giudizio penale
relativo ai medesimi fatti.
Va, infatti, rilevato che per
i medesimi fatti nei confronti di tutti gli appellanti è stata pronunciata
sentenza ex art. 444 c.p.p..
In quella sede poi vi sono
state univoche e ripetute ammissioni di colpevolezza rese dagli appellanti.
In particolare dalla vicenda
penale risulta che il S. era insieme al P. il collettore ed il gestore delle
tangenti, per la cui distribuzione ed utilizzazione era stato formato un fondo
comune al quale affluivano dazioni in danaro effettuate dalle ditte appaltatrici
all'esito positivo del collaudo e quantificato nell'uno per cento del valore
dell'appalto. In proposito il S. ha reso dichiarazioni confessorie sempre più
precise al G.I.P. del Tribunale di Milano il 16 ottobre 1995, al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Milano il 20 ottobre 1995 ed il 2 novembre
1995.
Il D. ha reso dichiarazioni
confessorie di aver ricevuto somme di denaro in occasione della sua
partecipazione a commissioni di collaudo presso il omissis di Milano.
Il P. ha dichiarato in sede
penale il 14 ottobre 1995 che nel suo ufficio esisteva una cassa comune
alimentata con denaro erogato in contanti dalle ditte vincitrici delle
forniture.
Il G. ha reso innanzi al P.M.
presso il Tribunale di Milano in data 18 ottobre 1995 dichiarazione confessoria
di aver ricevuto per il collaudo omissis somme di denaro divise tra lui, P., S.
e D..
Nel giudizio penale
dichiarazioni conformi sono state fatte da altri soggetti coinvolti in quella
sede.
Come si vede un imponente ed
univoco materiale probatorio attesta non solo il versamento di tangenti nel caso
specifico ma anche e soprattutto un comportamento generalizzato di percezioni di
tangenti in occasione di ogni appalto collaudato dal omissis di Milano.
Nel descritto contesto il
comportamento illecito del D., del S. e del P. non è ravvisabile solo nell'aver
percepito tangenti nello specifico caso (come in un'altra serie di casi), ma
anche nel non aver posto fine e denunciato l'esistenza di una prassi corruttiva
di estrema gravità perché coinvolgente tutti gli appalti. Il comportamento
omissivo da parte di ufficiali superiori preposti al servizio (e che avevano
quindi l'obbligo di vigilare sulla regolarità delle operazioni oltre a quelle
previste in Costituzione per il loro status) è stato comunque causativo dei
danni arrecati all'Amministrazione, in quanto non ha impedito un evento che
avevano l'obbligo di impedire. In tal senso ai fini della causazione del danno
non appare neppure rilevante la percezione o meno da parte loro di somme
provenienti da tangente nello specifico caso, esistendo comunque il nesso di
causalità tra il loro comportamento omissivo e il danno subito dalla P.A.
Quanto alla esistenza ed alla
quantificazione del danno vanno posti in rilievo i seguenti elementi:
- la corresponsione di tangenti in occasione del collaudo di ciascuna fornitura
di merci, tra l'altro commisurata a percentuali su prezzo, non solo ha secondo
l'id quod plerumque accidit inciso sulla formazione del prezzo di appalto o
sulla qualità della merce nello specifico caso (cfr. Cass. SS.UU. 4 aprile 2000
n. 98) ma, proprio per la sua generalizzazione, ha determinato effetti
distorsivi sugli appalti. Infatti gli imprenditori nel fare la loro offerta
hanno dovuto tener conto anche della tangente quale elemento di costo ovvero,
per non commettere un illecito penale, non hanno partecipato alla gara. E' di
tutta evidenza infatti che comportamenti corruttivi generalizzati vengono
conosciuti tra tutti i soggetti del settore e che, quindi, almeno la gran parte
degli imprenditori del settore erano a conoscenza del sistema tangentizio.
Dal sistema sono così
derivati effetti economico-sociali rilevanti, riflettendosi sia sui prezzi degli
appalti sia sulla corretta aggiudicazione degli appalti. Sotto quest'ultimo
profilo la dimensione quantitativa delle merci occorrenti all'esercito può aver
anche determinato attraverso aggiudicazioni di appalti non corretta effetti
distorsivi del mercato e della concorrenza;
- il comportamento illecito è stato tenuto da ufficiali di grado elevato
preposti al servizio. La loro posizione soggettiva non solo ha facilitato
l'illecito, ma ne ha impedito la scoperta e può aver dissuaso imprenditori
onesti dal denunciare i fatti;
- detto comportamento in quanto tenuto da ufficiali di grado elevato hanno dato
all'esterno l'immagine di un comportamento dell'Amministrazione pubblica, in uno
dei settori, quale quello della Difesa, immediatamente riconducibile alla
sovranità dello Stato ed alla tutela dei beni essenziali e fondanti dello Stato
comunità, inteso non al raggiungimento ottimale dei fini pubblici, ma alla
ricerca di illeciti vantaggi economici personali dei soggetti di vertice
dell'Amministrazione;
- la necessità per l'Amministrazione, se correttamente organizzata e se
doverosamente sensibile agli effetti dirompenti dei comportamenti tenuti dagli
odierni appellanti, di modificare la propria organizzazione e di individuare e
potenziare più incisivi sistemi di controllo.
Dal complesso di questi
elementi risulta evidente che il danno all'immagine subito dall'Amministrazione,
da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c., è di gran lunga superiore al
modestissimo importo della condanna rapportata esclusivamente alla tangente
percepita.
Nella descritta situazione
appaiono inutili ulteriori acquisizioni istruttorie. La richiesta di
integrazione del contraddittorio va valutato tenendo conto della condanna in
solido e quindi della responsabilità di ciascuno condannato per l'intero, della
facoltà del creditore in ipotesi di obbligazione solidale di convenire in
giudizio solo taluni dei debitori, della possibilità per l'attore di convenire
in altro giudizio l'eventuale pretermesso, non essendo stata la condanna in
questa sede esaustiva del danno e, soprattutto, delle ragioni indicate
dall'attore per non convenire in giudizio altri soggetti. Alla stregua delle
esposte considerazioni la richiesta va, pertanto, respinta.
Da quanto sopra consegue il
rigetto degli appelli.
Le spese di giudizio seguono
la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello rigetta i
gravami proposti avverso la sentenza in epigrafe.
Condanna gli appellanti S., D., P., G. al pagamento in solido delle spese del
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1012,83 (Milledodici/83)
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2003.
L'ESTENSORE Nicola MASTROPASQUA
IL PRESIDENTE Tullio SIMONETTI
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi