Sentenza della Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale, n. 78 del 13 marzo 2002
(Non sussiste la responsabilità dei componenti degli organi politici di una P.A. che abbiano approvato una delibera illegittima e produttiva di danno erariale, quando, dubitando della legittimità della proposta di delibera prima dell'approvazione, abbiano richiamato su di essa l'attenzione degli uffici tecnici o amministrativi titolari dell'istruttoria, dimostrando così da un lato di avere svolto in modo ponderato la loro funzione e dall'altro allertando e ulteriormente responsabilizzando i funzionari responsabili dell'istruttoria. Infatti dall'aver richiesto un supplemento istruttorio, gli amministratori debbono ragionevolmente attendersi un'istruttoria particolarmente accurata, provenendo da funzionari il cui ruolo attivo e responsabile rispetto alla delibera che si va ad assumere è stato ben sottolineato dagli amministratori stessi.
Non può condividersi l'assunto della sostanziale inaffidabilità degli appartenenti agli uffici amministrativi e tecnici di una P. A., tutte le volte che siano chiamati ad esercitare funzioni che potranno avere effetti anche su se medesimi)
LA CORTE DI CONTI,
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Gaetano Pellegrino presidente
dott. Giuseppe David consigliere
dott. Angelo De Marco consigliere
dott. Luciano Calamaro consigliere
dott. Eugenio Francesco Schlitzer consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso d'appello iscritto al n. N. 13337 del registro di segreteria,
presentato da M. C., D. L. e O. T., tutti rappresentati e difesi dagli avv. E.
Bulfone e M. E. Verino, con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma,
(....), avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la regione Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00;
Vista l'impugnata sentenza, depositata il 19/10/2000 e notificata l'8/11/2000.
Visti l'atto d'appello, notificato al Procuratore regionale il 5 gennaio 2001 e
depositato il 2 febbraio 2001;
Visti gli atti ed i documenti di causa tutti;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2001 il relatore cons. Eugenio
Francesco Schlitzer, l'avv. M. E. Verino per gli appellanti, nonché il P.M.
nella persona del vice P.G. Angelo Raffaele De Dominicis.
Considerato in
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la regione Friuli V.G. condannava D. L., O. T., M. C., G. T. e D. V., i primi
tre quali assessori, il quarto segretario comunale e l'ultima quale capo ufficio
ragioneria, del Comune di Manzano (UD), a risarcire all'ente locale la somma
complessiva di lire 1.490.000 ciascuno oltre a rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese del giudizio.
La vicenda produttiva del danno erariale atteneva ad una polizza assicurativa a
favore dei dipendenti del comune di Manzano, estesa anche alla copertura dei
rischi da responsabilità amministrativo contabile.
Infatti la giunta municipale con delibera n. 180 del 26 marzo 1997, aveva
approvato, ai sensi degli artt. 7 e 45 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali (G.U. n. 61 del 14
marzo 1997), la stipulazione di una polizza assicurativa al fine di coprire “...la
responsabilità patrimoniale dei dipendenti che svolgono particolari
mansioni...”. L' impresa assicuratrice (omissis) era obbligata a tenere indenne
il dipendente assicurato da quanto lo stesso fosse tenuto a pagare per “...perdite
patrimoniali cagionate a terzi, compreso lo Stato e l'Ente pubblico di
appartenenza, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui dovesse
rispondere a norma di legge a titolo di responsabilità civile, di responsabilità
amministrativa e responsabilità contabile e formale...” (pag. 4 sent.
impugnata). La polizza copriva i rischi relativi a sedici dipendenti, con un
premio annuo di lire 7.450.000.
Al seguito dell'istruttoria e delle deduzioni all'invito ex art. 5 legge 19/94,
il procuratore regionale aveva convenuto in giudizio gli assessori L., C. e T.,
nonché i funzionari T. e V. sostenendo l'illiceità ed il conseguente danno
erariale connesso al pagamento dei premi negli anni 1997-1999, nella parte
diretta alla copertura del rischio da responsabilità amministrativo contabile
(50% dei premi complessivamente pagati, determinato ex art. 1226 c.c. per un
importo di lire 7.450.000).
La sezione regionale riteneva configurata la responsabilità amministrativo
contabile in considerazione dell'avvenuta stipulazione della polizza predetta.
Il danno veniva quantificato nell'importo richiesto nella domanda (L. 7.450.000)
e posto a carico dei convenuti ripartito in parti uguali, oltre alla
rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.
Avverso la sentenza si sono appellati gli assessori C., L. e T. deducendo i
seguenti motivi:
-Errata equiparazione della
posizione soggettiva degli amministratori a quella dei funzionari. Difetto di
colpa grave.
Viene evidenziato che
eventuali addebiti potrebbero al più venire mossi ai funzionari che, dotati di
specifiche competenze tecnico-contabili e giuridiche, avrebbero potuto, alla
luce delle proprie cognizioni, rilevare una possibile illegittimità della
polizza.
-Omessa graduazione degli addebiti. Anche nella ritenuta ipotesi di condotta
imputabile ai componenti della giunta, la sentenza ha omesso di operare la
dovuta graduazione della responsabilità, in relazione all'apporto causale.
-Errata quantificazione del danno erariale, valutato nella “esorbitante”, misura
di lire 7.450.000, pari al 50% dei premi pagati dal comune nel biennio 97-99 in
quanto “...la riduzione del premio con l'inserimento della clausola di rivalsa
nei confronti dei dipendenti per fatti determinati da colpa grave degli stessi,
non ammonterebbe al 50% del premio, ma al 25%, per un totale di L. 3.725.000.
In data 6 marzo 2001 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni
scritte sull'appello che precede. In esse ha preliminarmente dedotto
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 67 t.u. n. 1214/1934, essendo,
per ciascuno dei condannati, l'addebito inferiore ai cinque milioni di lire che
la norma anzidetta individua come limite minimo per proporre appello.
Nel merito osserva poi parte pubblica appellata in replica a ciascuno dei tre
motivi d'appello, per quanto riguarda il primo che risultando palese che nella
fattispecie i pareri espressi dai funzionari, diretti ad ottenere
sostanzialmente un indebito beneficio a carico delle finanze pubbliche, erano
privi di quel requisito di imparzialità e dovevano essere valutate con
particolare ed accurata ponderazione, non essendo esclusa la possibilità, per
gli amministratori, di acquisire da altre fonti informative gli elementi per
pervenire ad una corretta decisione.
Circa la graduazione della somma imputata a ciascuno dei condannati
(ripartizione in parti uguali), va respinta la relativa doglianza nella
considerazione che nella vicenda non vi è stata effettiva prevalenza nella
condotta illecita dell'apparato amministrativo rispetto agli amministratori ,
essendosi fra essi realizzato un confronto sulla soluzione da adottare , poi
superato di comune accordo, sicché deve confermarsi la valutazione di
equivalente partecipazione dei convenuti nella realizzazione del fatto dannoso.
Ciò è tuttavia irrilevante in quanto detta riduzione, non concretamente attivata
ma solo comunicata in via di ipotesi dall'omissis con la nota del 15.12.1999,
riguarderebbe comunque tutte le situazioni di possibile azione di rivalsa nei
confronti del dipendente nei casi in cui lo stesso avesse agito con “colpa
grave”, e quindi anche con riferimento ai casi di responsabilità civile “verso
terzi”. Si tratta pertanto di un parametro inidoneo ad “isolare” i casi di
responsabilità amministrativo contabile.
Ritenuto in
DIRITTO
Viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai
sensi dell'art. 67 t.u. n. 1214/1934.
Rileva in proposito parte pubblica che per ciascuno dei condannati l'addebito è
inferiore ai cinque milioni di lire somma che la norma anzidetta individua come
limite minimo per proporre appello: non rileverebbe in contrario che il danno
complessivo ammonti ad una somma superiore. Infatti, dal principio di
personalizzazione della responsabilità amministrativa (art. 1 comma 1-quater
legge 14.1.1994 n. 20) conseguirebbe che nella fattispecie ciascuno dei
condannati debba rispondere esclusivamente per l'importo di lire 1.490.000,
correttamente ed individualmente indicato nella sentenza senza alcuna
possibilità di estensione del debito agli altri.
L'impugnata sentenza, pur definendo un unico giudizio, ha pertanto deciso cinque
diverse domande risarcitorie indirizzate ciascuna ad uno dei soggetti convenuti
(cd. “cumulo soggettivo “ -art. 33 c.p.c.) e la condanna ad un importo inferiore
ai cinque milioni renderebbe pertanto , per ciascuno degli attuali appellanti,
inammissibile il gravame.
La pur apparentemente suggestiva prospettazione che precede non è in realtà
fondata, poiché l'antica norma di riferimento deve ritenersi di fatto espunta
dalla nuova disciplina legislativa della responsabilità amministrativa nella
quale non si inserirebbe agevolmente.
Inoltre occorre tener conto che la pretesa limitazione dell'accesso al rimedio
dell'appello finirebbe per vulnerare senza valida ragione il diritto di difesa
di funzionari e dipendenti pubblici chiamati a rispondere di danni erariali,
diritto com'è noto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Costituzione.
Ancora sotto il profilo della compatibilità costituzionale del permanere
dell'art. 67 cit. nel rinnovato processo contabile si verrebbe ad incidere con
ogni probabilità sull'art. 111 nella sua nuova formulazione. E' questo peraltro
aspetto che, per la sua complessità il collegio non ritiene necessario
affrontare e risolvere in questa sede, essendovi già sufficienti elementi per
respingere l'eccezione in questione.
Infatti si deve ricordare che il nuovo processo contabile prevede che al
convenuto, definitivamente assolto nel merito, vadano rimborsate le spese
legali. Ora escludere la possibilità di gravame avverso condanne inferiori al
ricordato limite comporta per il convenuto non solo il consolidarsi degli
effetti patrimoniali negativi quanto ad importo della condanna ma anche analogo
effetto quanto alle spese legali che rimarranno anch'esse definitivamente a suo
carico. L'art. 67 cit. cioè, ove fosse ancora vigente produrrebbe effetti
inizialmente non previsti ed acquisterebbe una portata limitativa in concreto
ben maggiore.
L'effetto amplificato della norma inserita nel nuovo quadro normativo di
riferimento, viene sottolineato, come del resto emerge proprio nella
prospettazione dell'eccezione, dal carattere personale della responsabilità
amministrativa, innovativamente introdotto, ove si accedesse alla tesi di
considerare, nel caso di pluralità di condannati, non il danno complessivamente
oggetto della condanna ma le singole quote di ciascuno.
Ancora, non si vede come agevolmente potrebbe inserirsi la norma in questione
nel meccanismo degli appelli reciproci tra condannati portatori di posizioni
sostanziali e processuali contrapposte, con inevitabile ripercussione sul limite
delle quote di danno a ciascuno dei condannati attribuite.
I cennati aspetti innovativi dimostrano, ad avviso del collegio che dal nuovo
impianto normativo l'antica norma deve ritenersi espunta.
A conferma di ciò si consideri che, trattandosi come s'è detto di norma
eccezionale e limitativa di un diritto costituzionalmente garantito, la sua
sopravvivenza ad un'evoluzione normativa che generalmente rimodula la
responsabilità amministrativa ed il suo processo avrebbe dovuto essere
specificamente ribadita dal legislatore.
Passando ora al merito del giudizio viene in rilievo il primo dei motivi
d'appello relativo all'equiparazione, ritenuta errata, della posizione
soggettiva dei funzionari a quella degli amministratori ed al difetto di colpa
grave in questi ultimi.
Il motivo è fondato e comporta l'accoglimento del gravame.
Occorre partire dal nuovo sistema di responsabilità amministrativa nel quale,
in coerenza con il ricordato principio di separazione tra politica e gestione,
il legislatore ha precisato che, “nel caso di atti che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non
si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione” (art. 1/ter
della legge n. 20 cit.). La norma si applica anche ai casi in cui
l'istruttoria e la conclusiva proposta di delibera o, più in generale, del
provvedimento finale abbiano prodotto un danno ingiusto.
Il caso di specie concerne le responsabilità per il danno relativo alla stipula
di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti del comune di Manzano,
estesa anche alla copertura dei rischi da responsabilità amministrativo -
contabile. Ha affermato in proposito il giudice di primo grado che “...non può
escludersi anche una responsabilità dei componenti della giunta che approvarono
la delibera in parola; questi hanno concordemente affermato di aver deliberato
dopo aver richiesto un secondo esame più approfondito della questione, giacché
inizialmente dubitarono della legittimità di una assicurazione a favore dei
dipendenti con oneri a carico del bilancio comunale. Nella fattispecie la
gravità della colpa consiste proprio nell'essersi rimessi, dopo aver percepito
l'illiceità della proposta delibera, acriticamente alle valutazioni di coloro
che, in definitiva, avrebbero tratto giovamento dalla delibera...”.
Il collegio non condivide queste considerazioni. Esse contrastano con il
ricordato riparto normativo di competenze e conseguenti responsabilità tra
amministratori e dirigenti o funzionari di minor livello.
In coerenza con questo riparto gli amministratori oggi in giudizio,
proprio perché inizialmente dubitarono della legittimità, richiamarono su di
essa l'attenzione degli “uffici tecnici o amministrativi” così indubbiamente
dando da un lato dimostrazione di avere svolto in modo ponderato la loro
funzione e dall'altro allertando e quindi ulteriormente responsabilizzando i
funzionari responsabili dell'istruttoria.
Non condivisibile quindi il rilievo dei primi giudici di essersi rimessi nella
fase successiva “acriticamente” alle “valutazioni di coloro che, in definitiva,
avrebbero tratto giovamento dalla delibera”.
Duplice il dissenso del collegio.
In primo luogo sull'asserito comportamento acritico degli appellanti che tale
appare solo se si trascura quanto, criticamente si potrebbe dire, essi avevano
fatto in precedenza e che finiva per escludere un ulteriore approfondimento
delle valutazioni istruttorie sia perché non rientranti nel ruolo degli
amministratori se duplicazione di attività propria della struttura organizzativa
di supporto sia perché si sarebbe innescata una sorta di ping-pong burocratico.
In realtà l'aver richiesto un supplemento istruttorio avrebbe dovuto
tranquillizzare gli amministratori che dovevano ragionevolmente attendersi
un'istruttoria particolarmente accurata provenendo da funzionari il cui ruolo
attivo e responsabile rispetto alla delibera che si andava ad assumere era stato
ben sottolineato, fosse anche solo per fatti concludenti, dagli amministratori.
Quanto al rilievo dei primi giudici che l'istruttoria proveniva proprio da
funzionari che anch'essi avrebbero tratto vantaggio dalle delibera è
ragionamento che, come spesso malamente si dice, “prova troppo”. Duplice anche
qui l'ordine delle considerazioni contrarie.
In primo luogo il coinvolgimento negli effetti della delibera si sarebbe potuto
ritenere uno stimolo a meglio operare per evitare sospetti od accuse di
interessi privati nell'esercizio di funzioni del proprio ufficio.
In secondo luogo non può condividersi l'assunto, implicito
nell'affermazione dei primi giudici, della sostanziale inaffidabilità degli
appartenenti agli uffici amministrativi e tecnici di una pubblica
amministrazione tutte le volte che siano chiamati ad esercitare funzioni che
potranno avere effetti anche su se medesimi. Si pensi ad esempio agli uffici
del personale nella gestione delle competenze economiche accessorie ed
eventuali.
Le conseguenze dell'affermarsi di un criterio del genere sarebbero invero gravi
per il corretto funzionamento degli apparati organizzativi delle amministrazioni
pubbliche.
L'accoglimento del motivo d'appello comporta quello del gravame. Rimangono
assorbiti gli ulteriori motivi, divenuti ininfluenti sulla soluzione della
controversia, ormai interamente risolta.
Dato l'esito del presente giudizio non è luogo a pronuncia per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara ammissibile ed accoglie l'appello in
epigrafe proposto da M. C., D. L. e O.T. e, per l'effetto, annulla la
statuizione di condanna nei loro confronti pronunciata con sentenza della
sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00
depositata il 19 ottobre 2000;
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2001.
L'estensore (dott. Eugenio F. Schlitzer)
Il presidente (dott. Gaetano
Pellegrino)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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