Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale,
n. 389 del 18 dicembre 2001
(E'viziato da colpa grave il comportamento dell'aver deliberatamente omesso gli adempimenti che rendano concreti ed operativi gli incarichi conferiti con deliberazioni consiliari, ed in particolare l'omissione dell'impegno di spesa e di una convenzione regolante compiutamente i rapporti col professionista)
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola SORIA Presidente
Dott. Gabriele DE SANCTIS Consigliere rel.
Dott. Camillo LONGONI Consigliere
Dott. Antonio d'AVERSA Consigliere
Dott Augusto SANZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto il 24 ottobre 2000 dal Procuratore regionale presso la
Sezione giurisdizionale per il Molise contro il Sig. C.C., rappresentato e
difeso dall'avv. G. ROMANO e con questi elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'avv. S. Iasonna, in Roma (....), avverso la sentenza della predetta
Sezione giurisdizionale n. 70 del 27 gennaio 2000, depositata in data 11 luglio
2000
Visti l'appello e tutti i documenti del giudizio, iscritto al n. 12898/R del
registro di segreteria;
Uditi nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 il relatore Cons. Gabriele De
Sanctis e l'avv. F. DELL'ERBA, per delega dell'avv. Romano, nonché il
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Roberto
BENEDETTI.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione del 9 novembre 1998, depositato nella Segreteria della
Sezione in data 11 novembre 1998 e ritualmente notificato in data 20 febbraio
1999, la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Molise ha
convenuto in giudizio innanzi alla locale Sezione giurisdizionale il Signor C.
C., già Sindaco del Comune di Guardialfiera (Campobasso) fra il omissis e
il omissis (periodo cui si riferiscono i fatti contestati) per sentire la
condanna del medesimo al pagamento in favore delle pubbliche finanze del
suddetto Comune della somma complessiva di L. 100.000.000 (centomilioni), oltre
alla rivalutazióne monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio,
per avere lo stesso cagionato - secondo quanto prospettato da parte attrice - un
danno patrimoniale alle finanze comunali in relazione a vari incarichi
professionali conferiti nella sua qualità di Sindaco a favore dell'Arch. N.D.A.,
di Benevento.
La quantificazione di detto danno si riferisce al pagamento a favore dell'Arch.
N.D.A., di Benevento, a titolo di interessi legali connessi alla liquidazione
delle parcelle relative ai suddetti incarichi, per effetto della transazione
intervenuta in relazione al contenzioso attivatosi fra lo stesso Comune e il
predetto professionista per la liquidazione delle suddette parcelle ed approvata
con deliberazione del Consiglio comunale di Guardialfiera n. 8 del 25 febbraio
1994.
A sostegno della pretesa di risarcimento l'organo requirente esponeva che,
essendo in atto tra l'Arch. D.A. e il Comune di Guardialfiera (Campobasso),
diverse controversie connesse alla liquidazione di parcelle professionali a
favore dello stesso professionista per prestazioni dal medesimo rese a favore
del Comune, il Consiglio comunale di Guardialfiera, con la citata deliberazione
n. 8 del 1994, decise di “definire in via transattiva le vertenze insorte tra il
Comune di Guardialfiera e l'Arch. N.D.A.”. In particolare, alla stregua del
predetto atto di transazione, il Comune di Guardialfiera risulta aver assunto
l'onere di liquidare al menzionato professionista la somma di L. 245.000.000
(duecentoquarantacinquemilioni), di cui L. 100.000.000 (centomilioni) per
interessi legali, e L. 50.000.000 (cinquantamilioni), per la liquidazione delle
parcelle degli avvocati dello stesso professionista, oltre alle spese dovute ai
legali del Comune, che risultano aver percepito acconti per una somma pari a L.
5.906.960 (cinquemilioninovecentoseimilanovecentosessanta).
Secondo quanto esposto da parte attrice, la predetta transazione riguardava il
contenzioso relativo ad una serie di prestazioni professionali rese dall'Arch.
N.D.A. per lavori effettuati per conto del Comune di Guardialfiera, e, in
particolare: 1) la formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, di
cui alla delibera del Consiglio comunale n. 27 del 1984; 2) la redazione del
piano regolatore generale, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 59 del
1986; 3) la redazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del campo
sportivo, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 112 del 1985; 4) la
redazione della perizia di variante della illuminazione pubblica in via Insorti
di Ungheria, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 44 del 1986; 5) la
ristrutturazione e l'ampliamento della casa comunale e la ristrutturazione di un
fabbricato per i servizi sociali, con redazione della perizia di variante e
suppletiva, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 46 del 1987; 6) la
costruzione della caserma dei Carabinieri, di cui alla delibera del Consiglio
comunale n. 59 del 1985; 7) la redazione del progetto per la costruzione del I
lotto della palestra, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 60 del
1985.
Con lettere del 6 agosto 1987, del 30 luglio 1988 e del 6 ottobre 1988, il D.A.
chiese inutilmente, per dette prestazioni, il pagamento della somma complessiva
di L. 115.835.748, di cui L. 28.217.814 per la redazione del piano di zona e L.
87.617.934 per la redazione del Piano Regolatore Generale.
Non avendo ricevuto alcun pagamento da parte del Comune, il D.A., in data 9
febbraio 1989, presentò al Tribunale di Larino (Campobasso) un ricorso per
decreto ingiuntivo, a cui il Comune di Guardialfiera presentò opposizione in
data 23 marzo 1989.
Anche con riferimento alla liquidazione delle competenze dovute all'Arch. D.A.
per tutti gli incarichi professionali di cui sopra si è detto si sviluppò, a
partire dal omissis, e cioè, dopo la cessazione dalla carica del Sindaco C.C.
(avvenuta nel omissis), un contenzioso fra il Comune di Guardialfiera e
il predetto professionista caratterizzato, in tutti i casi, o quasi, da un iter
alquanto tipizzato, che si sviluppa attraverso la presentazione delle fatture
per la liquidazione delle parcelle da parte del professionista, la contestazione
delle stesse da parte del Comune, il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dal
professionista al giudice competente e la conseguente, puntuale opposizione al
decreto ingiuntivo stesso da parte del Comune di Guardialfiera.
Nella citazione in giudizio, il Procuratore regionale riteneva che il menzionato
danno di L. 100.000.000 dovesse essere interamente addebitato al Signor C. C.,
il quale - con il suo comportamento gravemente negligente non solo avrebbe
proceduto al conferimento dei suddetti incarichi senza stipulare una apposita ed
opportuna convenzione con l'architetto e senza assumere il previo impegno
contabile delle somme dovute dal Comune di Guardialfiera, così determinando
incertezza in ordine ai rapporti intercorrenti fra Comune e professionista, ma
avrebbe anche provocato l'insorgere di un contenzioso per la cui definizione in
via transattiva le finanze comunali hanno dovuto sopportare i maggiori oneri per
interessi legali come detto, dell'importo di L. 100.000.000.
Con la sentenza qui impugnata, la Sezione molisana ha assolto il convenuto C.
C., dichiarandolo esente da responsabilità.
I primi giudici, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del danno erariale,
costituito dall'esborso comunale di £. 100.000.000 a titolo di interessi legali
connessi alla liquidazione delle menzionate parcelle professionali, non hanno
invece ravvisato la presenza del nesso di causalità tra il comportamento del C.
ed il danno stesso, essendo questo riconducibile, a dire degli stessi, all'atto
di transazione approvato dal Consiglio comunale con la delibera 8/1994 ad
all'ingente contenzioso attivatosi a partire dagli anni omissis tra gli
amministratori comunali, succeduti al C. e di diversa parte politica, e l'arch.
D.A. per la liquidazione delle parcelle professionali, contenzioso definito con
lo stesso atto transattivo.
Nell'appello, depositato il 24 ottobre 2000, avverso la menzionata sentenza, il
Procuratore regionale ha dedotto i seguenti motivi.
a) a) Travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione,
ragioni tutte che troverebbero riscontro nel raffronto tra la motivazione
assolutoria ed altrettanti fatti emergenti dal contesto probatorio in cui si
iscrive la chiamata in giudizio del convenuto C.. In particolare, la affermata
non riconducibilità del danno allo stesso C., che si sarebbe “limitato a
conferire gli incarichi professionali seppure in maniera informale ed anomala”,
apparirebbe una “scorciatoia semplificatrice rispetto alla massa degli elementi
probatori versati in atti e riassunti nell'atto di citazione”.
b) b) Violazione di legge. Sarebbero state, infatti, violate le norme (artt. 50
r.d. 18 novembre 1923 n. 2240; 42 legge regionale 3 dicembre 1977 n. 44 e art.
23 comma 4 L. 12 aprile 1989 n. 144) che prescrivono la necessità per la
Pubblica Amministrazione, che si induca a contrarre obblighi da cui discendono
spese, della preventiva assunzione del relativo impegno contabile.
Inoltre, la Sezione avrebbe superato senza alcuna motivazione la richiesta
avanzata dalla difesa del convenuto e non ostacolata dalla Procura regionale,
intesa ad ottenere, sia pure in via subordinata, la integrazione del
contraddittorio nei confronti di quei soggetti che lo stesso decidente aveva
dichiarato essere i responsabili del danno inferto alle finanze comunali.
Conclusivamente l'appellante chiede che, in riforma della gravata sentenza, il
C. sia condannato al pagamento della somma di £. 100.000.000, dovuta in ragione
del ritardato pagamento di compensi professionali e derivante dalla deliberata
volontà di omettere sia la stipula di apposita convenzione che l'assunzione
dell'impegno contabile delle somme necessarie a far fronte agli obblighi
discendenti dall'incarico stesso irritualmente conferito. In via gradata,
l'appellante chiede la rimessione degli atti al giudice di prime cure perché
questo proceda all'integrazione del contraddittorio, jussu iudicis, nei
confronti dei soggetti a carico dei quali detto giudice ha individuato la
sussistenza di responsabilità corrispondenti al danno accertato.
Con memoria difensiva depositata il 22 ottobre 2001, si è costituito il C.,
tramite l'avv. Romano, il quale ha puntualizzato che il presunto danno patito
dal Comune è stato originato dall'approvazione della transazione approvata dal
CC il 25 febbraio 1994 e dal contenzioso originato dagli amministratori
succeduti al C., soprattutto per evidenti dissapori di natura politica.
A tale riguardo ha aggiunto il C. che “alcun accordo andava stipulato tra
l'Amministrazione e il D.A. giacchè la Delibera comunale n. 22/74, cui la
Delibera comunale n. 52/85 faceva espresso rinvio, conteneva i termini puntuali
della Convenzione alla quale il tecnico incaricato avrebbe dovuto aderire volta
per volta e perché inoltre tutti gli incarichi conferiti al di fuori dei compiti
di tecnico comunale sono stati preceduti da Delibere di autorizzazione ad hoc
del Consiglio Comunale ritualmente vistate dall'organo di controllo come risulta
per tabulas”.
Nessun pregio avrebbe poi “l'illazione circa la mancanza di copertura della
spesa, atteso che tutti gli incarichi sono stati affidati al professionista
sulla base di autorizzazione preventiva del Consiglio comunale, con specifico
impegno di spesa iscritto in bilancio, attraverso delibere vistate anche dal
CO.RE.CO.”
Infine, ha affermato il C. circa la richiesta dell'appellante di rimessione
degli atti al primo giudice, che gli istituti di cui agli artt. 106 e 107 c.p.c.
“sono inapplicabili al caso de quo, atteso che l'art. 106 c.p.c.
disciplina l'intervento del terzo su richiesta di parte - laddove il C. aveva
formulato tale istanza solo in via gradata, nell'ipotesi in cui il Giudice di
prime cure avesse ritenuto configurabile, come non è stato, una responsabilità
in capo al convenuto - mentre l'art. 107 c.p.c. prevede che l'ordine impartito
dal giudice riguardo all'intervento del terzo possa essere disposto dal Giudice
solo ove ritenuto inopportuno, non potendosi configurare nella questione che ci
occupa un caso di litisconsorzio necessario, per il quale soltanto è prevista la
possibilità che il Giudice di appello rimetta gli atti di primo grado ex art.
354 c.p.c”.
Nell'insistere in tutte le eccezioni sollevate in primo grado, con particolare
riferimento a quella di prescrizione dell'azione, conclusivamente il C. ha
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, il P.G. ha brevemente reiterato le considerazioni e le
conclusioni rassegnate nell'atto di appello, insistendo nel rilievo che il
censurabile comportamento del Sindaco ha costituito il presupposto per il
verificarsi dei successivi fatti, risultati dannosi per il patrimonio comunale.
L'avv. Dell'Erba, dal canto suo, ha chiesto la pronuncia di rigetto dell'appello
e di conferma della sentenza impugnata.
Considerato in
DIRITTO
1. - Anzitutto il Collegio conferma la soluzione già data dalla Sezione
giurisdizionale per il Molise in ordine alle eccezioni che in primo grado erano
state sollevate dal convenuto C. e che sono state riproposte in questa sede di
appello.
In particolare, quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di
responsabilità, poiché occorre considerare unitariamente il comportamento
illecito e l'evento pregiudizievole, il “fatto dannoso” (e quindi il dies a
quo prescrizionale) coincide col depauperamento subìto dalle finanze
comunali, depauperamento che, nella fattispecie, si è verificato con
l'approvazione della transazione che ha posto fine al contenzioso instauratosi
fra il Comune di Guardalfiera e l'arch. D.A. per la liquidazione delle parcelle
di quest'ultimo, ovvero rectius (depauperamento) che è diventato certo ed
attuale con l'effettivo pagamento che a detta transazione è seguito (in quest'ultimo
senso cfr. Sezioni riunite, 24 maggio 2000 n. 7/QM).
Pertanto devesi ribadire il
rigetto dell'eccezione di prescrizione.
2. - Il Collegio, di poi, ritiene infondato il secondo dei motivi di appello, là
ove si assume che la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge in quanto
il giudice - disattendendo la relativa richiesta, subordinata, del C. “non
intralciata dalla Procura” - avrebbe contravvenuto all'obbligo di procedere
all'integrazione del contraddittorio dei soggetti ritenuti dallo stesso C.
responsabili dei fatti contestati.
In altri termini, sempre
secondo l'appellante “stante l'adesione espressa in udienza dalla Procura
attrice…relativa alla prospettazione di una concorrente responsabilità di
soggetti terzi, rispetto al convenuto, andava ordinato l'intervento di detti
soggetti terzi”.
Non sfugge al Collegio che
più volte e recentemente si è affermato in pronunce giurisprudenziali che, dopo
la novella legislativa di riforma del 1994-1996, al giudizio di responsabilità
innanzi a questa Corte si applica appieno lo schema processuale proprio di un
giudizio fra parti rispetto al quale il giudice contabile è in posizione di
terzietà e che perciò detto giudice non dispone del cosiddetto potere
sindacatorio, considerato sotto il profilo che egli non potrebbe incidere in
alcun modo sulla citazione introduttiva del giudizio, la quale rientra nella
impostazione accusatoria la cui titolarità permane esclusivamente in capo al
P.M. attore.
Ritiene peraltro il Collegio,
di aderire all'orientamento consolidato della giurisprudenza, che ritiene
sussistente la permanenza in capo al giudice della Corte dei conti del
menzionato potere, il quale si estrinseca nella possibilità di disporre
l'acquisizione di mezzi istruttori in aggiunta e ad integrazione di quelli
versati agli atti dalle parti, ivi compreso il Procuratore regionale, ma anche
nella discrezionale valutazione del giudice di individuare quali siano i
soggetti responsabili e di chiamarli d'ufficio nel processo.
Insomma il pur sostanziale
rispetto dello schema processuale di cui sopra si è detto e delle conseguenti
insopprimibili esigenze della difesa (in particolare rispetto dei principi della
conoscenza per la parte degli atti processuali e della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato) non può arrivare a sopprimere il tradizionale schema
processuale proprio del cosiddetto giudizio inquisitorio, nel quale rispetto
alle parti è preminente la posizione del giudice, al quale viene riconosciuta
piena libertà in ordine, oltreché all'assunzione delle prove necessarie per la
decisione, all'estensione soggettiva o meno della cognizione processuale, col
disporre o meno la chiamata in causa di altri soggetti.
Il P.r. appellante ha
richiamato gli artt. 106 e 107 c.p.c. che dovrebbero trovare applicazione nella
fattispecie
Rammenta il Collegio che
nell'ambito del litisconsorzio successivo (che avviene cioè nel corso dello
svolgimento del processo) un soggetto terzo, estraneo a quelli originari, può
intervenire volontariamente (art. 105 c.p.c.) - e la giurisprudenza di questa
Corte ammette in generale solo l'intervento ad adiuvandum (adesivo
dipendente) a fianco del P.r. attore - ovvero può intervenire in via coatta
jussu iudicis, il ché può avvenire o ad istanza di parte oppure ad
iniziativa autonoma dello stesso giudice (cfr., per quest'ultime ipotesi, l'art.
47 Regolamento di procedura reso con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038).
Nel caso di richiesta di
integrazione del contraddittorio ad istanza di parte (che concerne l'ipotesi
ricorrente nella fattispecie), il giudice non resta vincolato da alcun obbligo
di procedere e decidere in conformità della richiesta stessa, ben potendo egli
valutarla discrezionalmente, anche tenendo presenti esigenze di economia
processuale e considerando che, in ragione della riaffermata (dalla novella
legislativa del 1996) natura personale della responsabilità amministrativa, il
medesimo giudice può condannare i convenuti per le sole loro singole posizioni e
per la parte che essi hanno preso nella produzione del danno erariale, pur
nell'assenza in giudizio di eventuali corresponsabili.
Del resto lo stesso art. 107
c.p.c., nel prevedere l'intervento del terzo per ordine del giudice, subordina
espressamente detto ordine alla valutazione di opportunità (e quindi non ad un
obbligo) dello stesso giudice.
Anche la Corte di Cassazione
ha puntualizzato che la chiamata in causa di un terzo a norma degli artt.106 e
107 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione del relativo
provvedimento, ma involge valutazioni del giudice di merito circa l'opportunità
di estendere il processo ad altro soggetto,onde l'esercizio di tale potere non è
sindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. III, 19 maggio 1999 n. 4857; Sez.
lav., 26 giugno 1999 n. 6657 e Sez. I, 14 febbraio 2000 n. 1600).
Ed ancora, non è
configurabile, così come proposto dal P.r. appellante “il rinvio degli atti al
giudice di primo grado perché proceda all'integrazione del contraddittorio,
jussu iudicis, nei confronti dei soggetti a carico dei quali quel giudice ha
individuato la sussistenza di responsabilità corrispondenti al danno accertato”,
posto che siffatta possibilità è prevista (art. 354 c.p.c.) ai fini
dell'integrazione del contraddittorio solo in caso di litisconsorzio necessario
(art. 102 c.p.c.), il chè non ricorre nella fattispecie, tenuto conto della
diversità delle posizioni, delle funzioni e degli apporti riferiti ai vari
soggetti interessati.
3. - Passando al merito, osserva subito il Collegio che ambedue le contrastanti
tesi sostenute, l'una, nella impugnata sentenza e, l'altra, dal P.r. appellante
sono fondate sola in parte, contenendo esse alcune affermazioni condivisibili.
4. - Da un canto, appare verosimile quanto sostengono i giudici molisani (e con
essi l'appellato C.) che l'ingente e prolungato contenzioso, dal quale è pure
derivato il danno reclamato da parte attrice, si sarebbe sviluppato tra l'arch.
D.A. e la nuova Amministrazione comunale di Guardalfiera succeduta alla Giunta
C., per effetto di evidenti dissapori di natura politica.
Infatti subito dopo le
elezioni comunali del maggio 1988, la nuova Amministrazione con delibera
consiliare n. 38 del 2 luglio 1988 revocò l'incarico che era stato conferito al
D.A. (con la precedente delibera CC n. 59 del 20 settembre 1986 per la redazione
del Piano regolatore generale del territorio comunale), con la giustificazione
che un Programma di fabbricazione meglio si adattava, rispetto al P.r.g., alla
realtà territoriale di Guardalfiera, ma senza la meditata considerazione dei
costi che si sarebbero nel frattempo maturati a carico del Comune per l'opera
svolta dal professionista in relazione all'incarico ad esso conferito circa due
anni prima.
Si soggiunge che il ricordato
contenzioso si è articolato attraverso un iter, puntualmente ricorrente e
caratterizzato in tutti i casi, o quasi, da identiche fasi e cioè la
presentazione da parte del professionista delle fatture per la liquidazione
delle parcelle; la sistematica contestazione delle stesse da parte del Comune;
il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dal D.A. al giudice competente e la
conseguente puntuale opposizione al decreto ingiuntivo stesso da parte del
Comune.
Dalle sentenze del Tribunale
di Larino, chiamato a pronunciarsi sulle opposizioni da ultimo ricordate, emerge
che molte delle contestazioni ed obiezioni della civica Amministrazione sono
state respinte dal giudice civile perché palesemente infondate, il ché
dimostrerebbe la pervicace intenzione dell'Ente, anziché di voler definire
pacificamente e sollecitamente la vicenda, di procrastinarla nel tempo, con un
ritardo che si è poi rivelato dannoso per l'Ente stesso.
5. - D'altro canto, è vero quanto affermato dall'appellante circa gli effetti
negativi derivanti dalla mancanza di una convenzione che, stipulata tra il
professionista ed il Comune, ne regolasse i rapporti con riguardo agli incarichi
specifici di volta in volta attribuiti al D.A..
Rammentasi che quest'ultimo
cumulava le funzioni di tecnico comunale (conferitegli con delibera consiliare
n. 52 del 31 maggio 1985) con quelle di libero professionista al quale l'Ente
affidava di volta in volta specifici progetti. E l'art. 8 del Regolamento del
servizio tecnico comunale (approvato con delibera consiliare n. 22 del 6 aprile
1974, cui la citata delibera 52/1985 faceva rinvio) contemplava l'affidamento al
tecnico da parte del Comune, quali incombenze ordinarie e ricorrenti, solo dei
progetti inerenti a “riparazioni straordinarie” di beni, con la conseguenza che
gli specifici progetti di altro tipo (e quindi quelli in concreto affidati al
D.A., che riguardavano realizzazioni e costruzioni ex novo) dovevano
necessariamente trovare una disciplina pattizia che ne individuasse il tipo e le
modalità retributive.
Del resto il Sindaco C. era
stato avvertito della necessità di siffatta convenzione da parte del Presidente
del Comitato regionale di controllo in sede di riscontro della menzionata
delibera 52/1985 - come è riferito dal Tribunale di Larino nelle sentenze nn.
437 e 438 del 18 ottobre 1993. Inoltre lo stesso C. fu messo sull'avviso dal
Consigliere C.N., in sede di delibera n. 59 del 27 luglio 1985, circa la
necessità che gli incarichi progettuali dovessero essere preceduti da un formale
atto di conferimento, che ne regolasse le modalità.
Ma, ciò nonostante, il
Sindaco continuò nell'atteggiamento omissivo, rivelatosi poi affatto
controproducente, dal momento che il detto mancato adempimento costituì uno dei
motivi che alimentarono lo sviluppo nel tempo del contenzioso sopra accennato,
spesso incentrato sulla congruità degli onorari (a vacazione e a percentuale) e
dei rimborsi contenuti nelle parcelle presentate dal professionista.
6. - L'appellante reiteratamente rammenta che è principio giuscontabilistico che
la P.A. non può assumere obblighi da cui discendano spese, senza che il
corrispondente importo venga impegnato sul capitolo di bilancio destinato a
coprire tali spese.
La difesa del C., di contro,
fa notare che tutti gli incarichi conferiti al di fuori dei compiti di tecnico
comunale sono stati preceduti da delibere di autorizzazione ad hoc.
Il Collegio rileva al
riguardo che tali delibere si limitavano a disporre l'incarico e a prevedere, in
via però del tutto generica, l'onere della spesa a carico del bilancio, senza
quindi specificare il singolo capitolo gravato. In tal modo veniva omessa la
necessaria fase dell'impegno, consistente nell'accantonamento, appunto su un
capitolo di spesa, di somme aventi un concreto vincolo di destinazione con
conseguente indisponibilità delle somme stesse per fini diversi.
Peraltro, l'affermazione,
indubbiamente giusta, del principio del previo impegno contabile non risulta
essere stata sempre rilevante nella fattispecie, atteso che il Comune è stato
ben in grado, dal punto di vista contabile, di erogare somme al D.A. (vedasi ad
es. la delibera G.M. n. 34 del 9 marzo 1988 con la quale furono liquidate al
professionista competenze per progettazione, direzione e misure a contabilità
dei lavori per il campo sportivo, e la delibera G.M. n. 63 del 7 maggio 1988 con
cui furono liquidate competenze per analoghi motivi).
7. - Ciò che invece ha assunto particolare rilievo è stata appunto l'assenza di
una convenzione che regolasse compiutamente i rapporti col professionista, in
modo da prevenirne ogni pretesa che potesse apparire ingiustificata, atteso
che, come è stato detto sopra e contrariamente all'assunto dell'avv. Romano, la
delibera consiliare n. 22 del 1974 non conteneva i termini di ogni eventuale
futura convenzione e non era esaustiva di ogni disciplina, essendo ad essa
estranei gli incarichi di “tipo specifico”, quali quelli in concreto affidati al
D.A..
8. - Né fondata appare l'osservazione dello stesso avv. Romano circa la
possibilità che gli amministratori della nuova Giunta avevano di paralizzare
azioni proposte dal professionista con l'eccezione che mancava la “forma
scritta.. richiesta ad substantiam riguardo ai contratti stipulati con la
Pubblica Amministrazione”, perché trattasi di incombenza ed adempimento che
proprio lo stesso C. avrebbe dovuto a suo tempo curare.
9. - In considerazione di quanto sopra, va riconosciuto come gravemente
colposo il comportamento del Sindaco C. per aver deliberatamente omesso
di porre in essere gli adempimenti che rendessero concreti ed operativi gli
incarichi conferiti con le deliberazioni consiliari.
Il Collegio ritiene di porre
a carico del medesimo, rispetto al quantum richiesto da parte attrice, la
somma di £. 20.000.000, (comprensive di rivalutazione monetaria) tenuto conto
del concorso nella determinazione di detto danno degli amministratori succeduti
al C., non già per l'assunzione della delibera CC n. 8 del 1994, definitoria in
via transattiva delle vertenze insorte tra professionista e Comune (posto che
quest'ultimo ha in tal modo finito per pagare meno di quello che avrebbe dovuto)
bensì per il mantenimento per un periodo di tempo prolungato del contenzioso col
medesimo professionista.
Alla soccombenza segue la
condanna alla spese del doppio grado dei giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente
pronunciando e disattesa ogni altra domanda, deduzione od eccezione:
1) RESPINGE l'eccezione di prescrizione dell'azione;
2) ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello interposto dal Procuratore regionale presso
la Sezione giurisdizionale per il Molise avverso la sentenza di detta Sezione n.
70 del 27 gennaio 2000, depositata in data 11 luglio 2000 e, per l'effetto,
previo annullamento della sentenza impugnata, CONDANNA il Sig. C. C. al
pagamento in favore del Comune di Guardialfiera, del somma di £. 20.000.000
(ventimilioni), comprensive della rivalutazione monetaria.
3) CONDANNA il C. al pagamento degli interessi legali sulla suddetta somma di £.
20.000.000, a decorrere dalla data (11 luglio 2000) di pubblicazione della
sentenza di primo grado sino al soddisfo;
4) CONDANNA il C. al pagamento in favore dell'Erario statale delle spese
processuali delle due fasi del giudizio, le quali, comprese quelle sin qui
maturate, relative alla presente fase di appello, si liquidano in £.739.500------------------
(settecentotrentanovemilacinquecento).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2001.
L'Estensore Gabriele De Sanctis
Il Presidente Nicola Soria
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