Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale,

 n. 383 del 2 dicembre 2002

 

(E' responsabile il funzionario che, in relazione ad un contributo deliberato dalla Giunta, ne disponga l'erogazione senza l’accertamento della realizzazione del servizio e della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, attraverso l’esame della documentazione contabile.

La necessità dell'esame della regolarità del consuntivo non viene meno per il fatto dell'assenso contabile di ragioneria.
Dalla deliberazione di concessione del contributo non sorge un diritto di credito del beneficiario a riscuotere la somma “sic et simpliciter”, ma soltanto un credito per sovvenzionamento di un’attività, se ed in quanto svolta.)

 

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE  



Composta dai seguenti Magistrati:
Tommaso DE PASCALIS Presidente
Antonio D’AVERSA consigliere
Camillo LONGONI consigliere
Giovanni PISCITELLI consigliere, rel.
Augusto SANZI consigliere
 


ha emesso la seguente
SENTENZA



Sul giudizio di appello promosso da V. F., patrocinata dall’avv. G. Russillo, ed in via incidentale, da S. F., patrocinato dagli avvocati L. Manzi e G. Correale, per l’annullamento o la riforma della sentenza n. 1837/2001, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 2 maggio 2001;



Visti i ricorsi iscritti ai nn. 14105 e 14303 del Registro di Segreteria e gli altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 il consigliere relatore dott. Giovanni Piscitelli, gli avvocati Russillo, Correale e Manzi, per gli appellanti ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Cristina Astraldi.



Premesso in
F A T T O


1.- Il Comune di Roma, nell’anno 1990, a mezzo di apposite convenzioni, si impegnava a concedere ad associazioni ed a cooperative contributi finalizzati all’assistenza di persone tossicodipendenti e sieropositive; l’erogazione veniva subordinata alla presentazione di relazioni riguardanti il completamento dei progetti finalizzati, corredate da regolare rendicontazione delle spese sostenute, alla verifica dell’avvenuto adempimento degli impegni assunti, all’osservanza delle disposizioni legislative, previste dall’art. 127 del d.P.R. n. 309/1990, e regolamentari, emanate dalla stessa Amministrazione civica, riguardanti la materia; e, infine, al rilascio di una fideiussione di garanzia, da svincolarsi alla scadenza del periodo contrattuale, previa verifica dell’attività svolta.

Un’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma evidenziava che le iniziative sovvenzionate erano state rendicontate mediante fatture false, o fittizie, che celavano operazioni inesistenti; ed in particolare, mediante reciproco rilascio di fatture tra le varie organizzazioni, tutte facenti capo a C. L., che, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di consigliere comunale. Appurava anche che le verifiche eseguite dall’ottava ripartizione del Comune erano approssimative e prive di riscontro. Agli stessi risultati perveniva un’inchiesta interna, ordinata dal Sindaco.

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma rinviava a giudizio penale il predetto C., nonché i dirigenti dell’ottava ripartizione dell’Amministrazione capitolina M. M. (dal 9.8. 1990 all’8.1.1992) e S. F. (dall’11 novembre 1992 in poi), nonché V. F., coordinatore direttivo della detta ripartizione tra il marzo e l’agosto 1993.

2.- Per gli stessi fatti la Procura contabile regionale del Lazio, reclamando un danno di £ 1.473 milioni, chiamava a risponderne in via principale, e per l’intero, il C.; ed in via sussidiaria, limitatamente a 350 milioni, anche i tre funzionari. Ascriveva, in particolare, al S., di aver dato disposizione, con atto n. 228 del 12 maggio 1993, agli uffici comunali di erogare all’associazione “Positifs” il contributo di 200 milioni, deliberato dalla Giunta Comunale il 17 dicembre 1992 con atto n. 5056, per l’attivazione, nell’anno 1992, del telefono verde per la prevenzione delle malattie in discorso e l’informazione a favore del pubblico, nonostante che dagli atti risultasse che la richiesta alla SIP per l’istituzione del detto servizio era stata, invece, presentata soltanto nell’aprile del 1994 e la beneficiaria non avesse rendicontato la spesa. Alla V., di aver concorso con il S., sottoscrivendo, in calce, la disposizione in discorso. Alla M., di non aver rilevato, in occasione dell’erogazione alla “Positifs” di altro contributo, di 150 milioni, per l’allestimento di un centro telematico per il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche riguardanti terapie e profilassi in materia di HIV, l’inesistenza della documentazione comprovante l’effettivo acquisto dell’apparecchiatura.

I contributi, a mente della convenzione stipulata tra il Comune e l’associazione, dovevano essere erogati nella misura di due terzi alla stipula della convenzione, e nella misura del restante terzo, dopo la verifica dell’istallazione. La delibera n. 5056/1992 riguardante la concessione del contributo di £ 200 milioni per l’attivazione del “Telefono verde”, invece, prescriveva soltanto che la somma sarebbe stata erogata a presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo.

Nel giudizio, che ne seguiva, si costituiva anche il Comune di Roma.

3.- La Sezione giudicante, con sentenza/ordinanza n. 236, depositata il 14 febbraio 2000, ritenendo il C. responsabile principale del danno, lo condannava a pagare la somma di 1.473 milioni di lire, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Con la successiva sentenza, appellata in questa sede, riconosceva la responsabilità sussidiaria del S. e della V., che condannava a pagare, rispettivamente, le somme di lire 100 milioni e di 20 milioni, più rivalutazione, sino al deposito della sentenza, e gli interessi da detta data in poi; assolveva la M..

4.- Con l’appello la V. oppone, in via preliminare, la prescrizione dell’azione, perché i fatti risalgono al 1993. Nel merito lamenta inesistenza dei fatti, perché la deliberazione di concessione del contributo richiedeva soltanto la presentazione di una relazione sull’attività svolta da parte del concessionario e non anche il rilascio della fideiussione, da svincolare a verifica avvenuta; inesatta quantificazione del danno, perché, a mente della delibera n. 5056/1992, il contributo era destinato a coprire anche le spese per il personale volontario e per i consulenti esterni, le quali ammontavano a £ 170 milioni; assenza di dolo o colpa grave, perché la documentazione presentata dalla “Positifs” era stata già esaminata, dai funzionari della VIII ripartizione Z. e S., prima del suo insediamento e che, per tali motivi, il Servizio tecnico, più volte richiesto, aveva rifiutato di eseguire sopraluoghi; mancanza di nesso di causalità, perché il visto, da lei apposto, non costituiva atto idoneo a formare la volontà dell’Ente, in quanto essa era già stata manifestata nell’atto dirigenziale, che a lei non era consentito riesaminare; mancanza di prove in ordine agli elementi costituitivi dell’addebito; omesso contraddittorio e difetto di motivazione, per non aver emesso pronuncia sulle eccezioni sollevate con atti depositati il 9 febbraio ed il 1° marzo 2001. Chiede la piena assoluzione.

Il S. lamenta, innanzitutto, che la sentenza è frutto di un equivoco, in quanto i primi giudici hanno fatto confusione tra “numero verde”, non attivato nel corso dell’anno 1992, che è soltanto una linea telefonica gratuita per il pubblico, e “telefono verde”, che, al contrario, è un servizio composito, costituito da mezzi e persone, e che fu il reale destinatario del contributo. Fonda tale convincimento sulla considerazione che il Comune non avrebbe potuto controllare, e verosimilmente quantificare “ex ante”, la spesa di una linea telefonica messa a disposizione gratuita del pubblico. La “Positifs”, nella relazione, infatti, aveva dichiarato di aver istituito il servizio, ma di aver raccolte le telefonate sul proprio centralino. Lamenta, altresì, che i primi giudici sono caduti anche in un secondo equivoco, quando hanno ritenuto che l’attività di prevenzione venne effettuata soltanto mediante l’uso dei telefoni cellulari. Chiede, a dimostrazione della veridicità dell’assunto, l’acquisizione agli atti dei verbali delle deposizioni testimoniali rese al giudice penale, dinnanzi al quale è ancora in corso il giudizio sui fatti di cui trattasi. Deduce anche la mancanza di nesso di causalità tra il provvedimento da lui emesso ed il danno, per il fatto che il contributo riguardava l’attività svolta nell’anno 1992, mentre egli era stato preposto alla Ripartizione soltanto verso la fine di quell’anno; mancanza di colpa grave, perché il provvedimento costituiva atto di mera esecuzione di una decisione già assunta dalla Giunta comunale; carenza di motivazione della sentenza, sul punto in cui gli addebita di non aver verificato e controllato gli atti in occasione dell’erogazione del saldo finale, e di aver incautamente svincolata la cauzione, ed in ordine alla sussistenza della gravità della colpa. Oppone, in contrario, che non gli era possibile e non gli competeva verificare l’avvenuta utilizzazione del contributo al di la di quanto risultava dalla documentazione prodotta dall’associazione, anche perché il provvedimento di liquidazione era stato vistato dal funzionario responsabile del procedimento; che il suo visto costituiva soltanto una verifica di regolarità formale e che la stessa commissione d’inchiesta non aveva formulato alcun rilievo al riguardo, essendosi rigorosamente attenuto alla deliberazione della Giunta, la quale non prescriveva gli adempimenti che i primi giudici gli addebitano di aver omesso. Lamenta, infine, che non è stato tenuto conto del fatto che egli era preposto “ad interim” anche ad altri due uffici di pari livello, e di aver trovato la ripartizione ottava carente di funzionari. Chiede, conclusivamente, l’assoluzione piena da ogni addebito; in via subordinata, la sospensione del giudizio; ed in via ancor più gradata la riduzione dell’addebito e l’acquisizione delle deposizioni testimoniali nel processo penale.

5.- Il Procuratore Generale, con le conclusioni scritte, chiede il rigetto dei gravami e la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado. Nell’ipotesi che gli appellanti vengano assolti, chiede di compensare le spese, ove sia ritenuto che agirono con colpa lieve, e di liquidare le spese legali e di patrocinio, nel caso di assoluzione piena. Quanto al merito, rigetta l’eccezione di prescrizione opposta dalla V., perché già respinta in prime cure con sentenza n. 236/2000, contro la quale non venne fatta riserva di appello, né prodotta impugnativa; si oppone all’acquisizione dei verbali delle testimonianze penali, perché già acquisite in prime cure, ed alla richiesta di sospensione del processo sino alla definizione di quello penale, a causa dell’autonomia dei due giudizi; contesta la carenza di motivazione della sentenza in ordine alle eccezioni sollevate nel febbraio e marzo 2001, perché generiche, e ne contesta la rilevanza in questa sede per decadenza ex art. 346 c.p.c.; oppone che il visto apposto dalla V. sulla disposizione di pagamento emessa dal dirigente era un fase essenziale del procedimento, avente la funzione di verificare eventuali scostamenti del rendiconto dalle norme giuridiche che riguardavano l’atto; che, comunque, la predetta aveva avuto esatta percezione dell’anomalia della gestione, ma che aveva seguito l’avviso, espresso dal dott. S., che il contributo fosse, in ogni caso, erogato; che, pertanto, anche il dirigente della ripartizione aveva avuto piena consapevolezza dell’irregolare attivazione del telefono verde; che esistono numerose prove della responsabilità di quest’ultimo; che le irregolarità erano state già rilevate, nella fase istruttoria, da due funzionari, i quali avevano riferito per iscritto che nel corso di un sopraluogo non avevano rinvenuto alcuna linea telefonica attivata, né alcuna documentazione contabile del telefono verde; che l’obbligo di produrre il consuntivo delle spese, a giustificazione dell’erogando contributo, era espressamente prescritto; che l’illegittimità oggettiva del contributo di 200 milioni è stata già accertata in via definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del sig. C.; che il servizio del telefono verde non era stato attivato neppure nell’anno successivo; che i supposti equivoci riguardanti la natura del c.d. “telefono verde”, lamentati dal S., sono smentiti dalla lettera della domanda di contributo, nella quale si fa ripetuto riferimento all’”..attivazione di un numero telefonico aperto..” ed ad un “..Centro di informazione telefonico, attraverso un numero verde..”, nonché dal pro-memoria dei due funzionari ispettori, dalla relazione della stessa beneficiaria e dagli atti redatti dalla Polizia di Stato e dalla G. di F., dai quali risulta che non era stato svolto alcun servizio denominato “telefono verde”, sotto nessuna forma; che non possono essere esclusi il nesso di causalità e la gravità della colpa nell’operato del S., per il fatto che, pur avvertito dell’irregolarità del rendiconto, aveva omesso di eseguire un penetrante controllo, quantomeno in occasione dell’erogazione del saldo; che, comunque, è stato accertato che le somme ricevute dalla “Positifs” erano state utilizzate dal C. per la sua campagna elettorale.

6.- La V., con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, contesta le conclusioni del Procuratore Generale, opponendo che la sentenza-ordinanza 236/2000 definiva la controversia solo nei riguardi del C. e non può, quindi, costituire giudicato nei suoi confronti; di non aver conosciuto i rilievi svolti nel promemoria, perché consegnato direttamente al S., e che tutta l’istruttoria era stata svolta dal suo predecessore; che la deliberazione di concessione non prescriveva alcun’altra documentazione al di fuori della relazione dettagliata e del consuntivo delle spese, che lei, comunque, non era in grado di sindacare, tanto meno di rilevarne la natura fittizia; che il servizio del telefono verde non consentiva il riscontro del volume delle informazioni e l’entità del numero delle chiamate.

7.- Nella discussione orale le parti concludono come in atti. L’avv. Russillo, in particolare, contesta che si sia formato giudicato sulla prescrizione, in quanto la sentenza ordinanza aveva pronunciato solo nei confronti del C.; ed assume che neppure l’avvenuta costituzione di parte civile nel giudizio penale del Comune di Roma potrebbe aver interrotto il decorso del termine prescrizionale. Nel merito, ribadisce l’assenza di dolo o colpa grave della V., sia per il fatto che non aveva avuto conoscenza del promemoria redatto dai funzionari, che era stato, invece, già consegnato al dott. S. prima del 12 marzo 1993, quando lei assumeva servizio; sia per il fatto che aveva apposto il visto sulla pratica, convinta che essa fosse già istruita e pronta per la definizione, come le aveva assicurato il suo predecessore all’atto dello scambio di consegna; sia, in fine, per il fatto che il servizio, ammesso a contributo, era stato, in ogni caso, effettivamente svolto dalla concessionaria. L’avv. Correale, per parte sua, conferma la richiesta di assoluzione del S., assumendo di non ravvisare nel suo comportamento dolo o colpa grave, a ragione del fatto che, alla completa realizzazione del servizio sovvenzionato, era mancata soltanto l’attivazione della linea verde, per indisponibilità della SIP. Nega che sia stato fatto ricorso all’uso di telefoni cellulari e mette in rilievo che il gruppo di lavoro nominato dal Sindaco non aveva mosso alcuna censura al suo operato. L’avv. Manzi, infine, lamenta, innanzitutto, di non aver ricevuto la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale, ma accetta egualmente la discussione della causa, rimettendo al Collegio di valutare l’incidenza di tale vizio sulla regolarità del procedimento. Nel merito, chiede anch’egli l’assoluzione del S. per assenza di dolo o colpa grave, richiamando l’attenzione, soprattutto, sul fatto che il predetto, nell’assumere servizio presso l’VIII ripartizione, che dirigeva insieme ad altre due persone, aveva trovato la procedura di concessione e di verifica documentale già svolta dai funzionari dell’ufficio, tra i quali la V., la quale aveva apposto il suo “visto” sulla pratica; ed, essendosi fidato del loro operato, si era limitato soltanto a rilevare la regolarità formale della relazione e del consuntivo, come stabiliva la deliberazione concessiva. Aggiunge anche che quest’ultima non subordinava il pagamento del contributo al rilascio della fideiussione. Conclude per la piena assoluzione ed, in subordine, per un ampio uso del potere riduttivo. Il pubblico ministero si riporta agli atti e conferma tutte le argomentazione svolte in sentenza dai primi giudici, compresa quella posta a fondamento del rigetto della domanda di sospensione del giudizio, con la motivazione che la documentazione in atti è sufficientemente probante dei fatti e delle responsabilità. Aggiunge che la V. eseguì una fase del procedimento dell’ufficio, commettendo gravi omissioni nel riscontro della regolarità degli atti e che senza il numero verde, istallato molto tempo dopo, il servizio non poteva essere considerato svolto.



Ritenuto in
DIRITTO


8.- I due appelli, siccome prodotti contro la medesima pronuncia, vengono riuniti e decisi con la stessa sentenza.

In limine litis va esaminata la questione dell’omessa notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale agli appellanti, lamentata dall’avv. Manzi, il quale, tuttavia, ha, egualmente, accettato il dibattimento, rimettendo al Collegio di valutare la rilevanza dell’omissione ai fini della regolarità del procedimento. Al riguardo, il Collegio osserva che tale adempimento non è prescritto da alcuna norma, né del regolamento di procedura, né delle recenti leggi di riforma. D’altro canto, la sua omissione non lede il diritto di difesa, dato che gli appellanti, avvisati dell’udienza con congruo anticipo, hanno avuto ampio margine di tempo per poter prendere visione di tutti gli atti depositati nel fascicolo di causa, tra i quali figurava anche l’atto conclusionale della Procura Generale. In tale senso è anche l’orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr. SS.RR. n. 81/1997; Sez. I, nn. 77 e 110/97).

Il Collegio rigetta anche l’eccezione di prescrizione, poiché la citazione venne notificata ad entrambi gli appellanti nel marzo del 1998, entro il quinquennio decorrente dal pagamento del contributo alla “Positifs”, il quale non poté aver luogo prima del 12 maggio 1993, data della disposizione dirigenziale. Il pagamento, secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, costituisce il fatto dannoso, da cui l’art.1.2 della legge n. 20 del 1994 fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Tale notazione esime dall’esame di ogni altra questione sollevata in relazione alla prescrizione. Rigetta, infine, l’addebito di carenza di motivazione della sentenza in ordine all’assunta omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate con memorie del febbraio e marzo 2001, poiché queste, in realtà, consistevano in mere deduzioni difensive, implicitamente o esplicitamente rigettate con la motivazione della sentenza, nel momento in cui affermava la responsabilità degli appellanti. D’altronde, poiché la presunta omessa pronuncia riguarda questioni non influenti sulla validità del processo di primo grado e non rilevabili d’ufficio, esse andavano riproposte, se ritenute utili, anche in questa sede.

9.- Quanto al merito, risulta che la “Positifs” aveva chiesto il contributo per realizzare il progetto “Telefono verde”, che consisteva nell’istallazione di un numero telefonico aperto, “al quale la popolazione possa rivolgersi per consulenza ed assistenza..”. Il preventivo allegato indicava in dettaglio i costi da affrontare, quali l’acquisto di arredamenti e strumenti informatici, l’istallazione di linee, canoni telefonici e movimento telefonate, compensi al personale volontario, ai collaboratori ed ai consulenti, pubblicazioni, addestramento e spese generali, per un ammontare complessivo di £ 247.500.000. La Giunta Comunale, con l’atto n. 5056/1992, aveva deliberato di contribuire all’”..attivazione del telefono verde aperto a tutti i cittadini ed in particolare ai tossicodipendenti e siero positivi per la prevenzione e l’informazione..”, nella misura dell’80% (200 milioni), subordinando “la liquidazione del contributo…alla presentazione…di una dettagliata relazione sull’attività svolta.., nonché al consuntivo delle spese sostenute”.

I documenti, presentati il 18 gennaio 1993 dall’associazione, non apparivano regolari: i funzionari dell’ottava ripartizione R. e F., con un promemoria redatto per il dirigente, rilevavano, previa visita sopralluogo, che non era stata istallata alcuna linea telefonica e che la relazione era priva del consuntivo delle spese, in quanto la documentazione prodotta non era attinente al progetto ammesso a contributo. A tale riguardo, l’istruttore amministrativo, sig.ra A. S., riferiva ai militari del N.C.P.T. di aver rappresentato tale carenza al S. e di averne ricevuto, in risposta, l’incarico di predisporre la disposizione di erogazione del contributo. Anche la V. riferiva al procuratore contabile di aver espresso i medesimi dubbi e di aver sentito il dirigente affermare che il contributo doveva essere comunque erogato, perché destinato ad un servizio effettivamente svolto.

La documentazione veniva esaminata poi dal N.C.P.T. (rapp. del 26.1.1996), il quale perveniva alla conclusione che le spese rendicontate, in parte, erano fittizie, in parte, non avevano alcuna attinenza con l’oggetto specifico del contributo e, in parte, solo scarsa attinenza. Da accertamenti eseguiti presso i percettori delle somme rendicontate, i militari, infatti, avevano appurato, in particolare, che alcune spese riguardavano la stampa di volantini per la campagna elettorale del C., alla quale avevano lavorato anche alcune delle persone, indicate come addette al servizio e retribuite dall’Associazione concessionaria del contributo; che la documentazione relativa ai collaboratori era del tutto generica e non esplicativa delle mansioni e delle attività svolte e, quindi, non idonea a dimostrare la sua attinenza allo scopo ammesso a contributo; alcuni percettori dei compensi rendicontati avevano, addirittura, dichiarato di non aver mai conosciuto il “Telefono verde”. Infine, altre spese riguardavano la mera pubblicazione di generici articoli di stampa sul tema dell’AIDS.

10.- Da quanto sopra esposto, appare sufficientemente provato che il servizio non era stato svolto, se non in apparenza; che l’irregolarità era apparsa sin troppo chiara ai funzionari dell’ottava ripartizione; e che il contributo non poteva essere erogato. Da qui, innanzitutto, la responsabilità del S., il quale ebbe, di tanto, piena consapevolezza, perché la documentazione prodotta, come gli avevano riferito i due funzionari, era da considerarsi pressoché inutile. Non può giovargli la tesi, secondo la quale, pur avendo letto il pro-memoria, aveva ritenuto che il contributo fosse destinato al servizio e non al numero verde, che già era in funzione, come riferiva anche al Procuratore contabile in sede istruttoria, poiché, la documentazione contabile e la relazione presentavano, complessivamente, vistose carenze, sino a sfiorare l’inesistenza. Non emergeva soltanto che la linea telefonica verde non era stata istituita, ma che il servizio non era stato neppure attivato. La certezza che esso fosse stato svolto e che le previsioni erano state realizzate, doveva scaturire proprio dall’illustrazione, nella relazione, di ogni singola voce di spesa, mediante l’indicazione della destinazione, l’esposizione delle specifiche attività, delle modalità operative, degli interventi eseguiti, del personale impiegato, dei risultati ottenuti, dei costi sopportati, il tutto comprovato dai documenti di spesa. D’altro canto, poiché egli riconosce che esistevano delle carenze, non avrebbe potuto erogare il contributo nella stessa misura promessa, dal momento che anche l’associazione, in un secondo momento, aveva rettificato il rendiconto in poco più di 223 milioni, rispetto alla spesa preventivata di £ 247.500.000. Una responsabile valutazione avrebbe dovuto, quanto meno, indurlo a ridurre la misura del contributo proporzionalmente all’effettivo costo consuntivo, in omaggio al principio, secondo il quale, non può essere erogata una spesa superiore al beneficio pubblico ricevuto dalla Comunità.

Egli aveva elementi più che fondati per sospettare un abuso. Non doveva ignorare la relazione dei due funzionari e l’avviso della sig.ra S., senza neppure un esame contabile ed amministrativo ragionato. Tale inspiegabile e singolare comportamento fu posto anche a base del rinvio a giudizio penale per il reato di cui all’art. 323.2. Il p.m. penale aveva anche evidenziato che nel conto era stato contabilizzato anche l’uso di telefoni cellulari, la cui attinenza al servizio era impossibile da verificare. Al che potrebbe essere anche aggiunto che tale tipo di apparecchio, in ogni caso, non poteva realizzare lo scopo di mettere a disposizione delle persone in cerca di aiuto una linea libera e gratuita, quale doveva essere il promesso “telefono verde”, poiché era utilizzabile dagli addetti al servizio, destinatari delle telefonate. Mancando, addirittura, lo strumento a disposizione del pubblico per l’accesso al servizio, non è dato comprende come esso possa aver funzionato, o come possa essere considerato istituito. La “Positifs” dichiarava di aver utilizzato, in mancanza, il proprio centralino telefonico, che è cosa ben diversa, senza, però, dimostrare in quale modo esso aveva potuto assolvere alla medesima funzione della linea verde, la quale, di solito, viene portata a conoscenza di tutti, anche mediante messaggi pubblicitari.

Neppure può giovargli che aveva ricevuto l’assenso contabile della ripartizione di ragioneria, poiché questo non poteva riguardare la regolarità del consuntivo, il cui esame spettava, secondo le norme di contabilità, all’ufficio deputato a liquidare la spesa e, quindi, al funzionario competente nella materia. D’altro canto, mancando ogni indicazione sul profilo dell’esame svolto dalla ragioneria, è da presumere che esso abbia riguardato la regolarità dell’imputazione della spesa, l’esistenza dell’impegno, la sufficienza del fondo, sia in termine di previsione che di cassa, etc., ai soli fini della regolare emissione ed invio in tesoreria del mandato di pagamento. Inoltre, il provvedimento, già predisposto dalla ripartizione ottava, attestava la “regolarità tecnico amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso”, e dava atto che era stato presentato il consuntivo, tacendo l’esito del suo esame.

In conclusione, la Giunta Comunale, con la detta deliberazione n. 5956/92, aveva riconosciuto che l’attività progettata dall’associazione perseguiva un fine d’interesse della Comunità e, per tale motivo, con scelta ampiamente discrezionale, l’aveva ammessa a fruire di un contributo pubblico. Tale contributo, come del resto era prescritto dalla stessa deliberazione, non poteva essere erogato senza l’accertamento finale dell’avvenuta realizzazione del servizio e della spesa effettivamente sostenuta. Le norme di contabilità pubblica, infatti, impongono agli uffici, che procedono alla liquidazione della spesa, di verificarne l’ammontare e l’attinenza allo scopo, attraverso l’esame della documentazione contabile (art. 277 r.d. n. 827/1924) e sanciscono la responsabilità (art. 81 r.d. n. 2440/1923) per il pagamento indebito di somme o, comunque, privo di causa giuridica. Dalla deliberazione, infatti, non era sorto un diritto di credito del beneficiario a riscuotere la somma “sic et simpliciter”, ma soltanto un credito per sovvenzionamento di un’attività, se ed in quanto svolta; ed era suo onere dimostrare l’avvenuto adempimento dell’impegno assunto, così come avviene in ogni rapporto obbligatorio tra privati e P.A., nel quale il diritto al prezzo nasce soltanto ad avvenuto adempimento della prestazione, debitamente verificato, e nei limiti della spesa accertata. In definitiva, l’erogazione della somma era illegittima, sia sotto l’aspetto formale, perché avvenuta in violazione delle norme di procedura prescritte dalla legge di contabilità, sia sotto quello sostanziale, perché priva di causa giuridica. Essa, pertanto, costituisce danno per il Comune di Roma.

La V. oppone di aver trovato la pratica, di cui si tratta, già completamente istruita dal suo predecessore e di non aver conosciute le osservazioni fatte dai due funzionari R. e F., perché consegnati direttamente al S.. Ma la l’argomento non può giovarle, per il fatto che la pratica mancava del referto di regolarità dei funzionari istruttori e dello stesso coordinatore che l’aveva preceduta. Anzi, essa stessa aveva avuto piena consapevolezza dell’inidoneità della documentazione, dato che ne aveva riferito al suo diretto superiore; ma aveva apposto egualmente il visto sulla bozza di provvedimento, dopo aver sentito il S. affermare che il contributo andava egualmente pagato, poiché riguardava un servizio effettivamente svolto.

11.- La V. esercitava le funzioni di coordinamento di più settori, tra i quali quello che curava gli interventi a favore della tossicodipendenza. Costituiva un anello di passaggio tra gli uffici amministrativi, che provvedevano all’istruttoria, all’esame ed alla revisione degli atti prodotti dalle concessionarie, e la dirigenza, alla quale competeva l’emissione del provvedimento finale. Il visto da lei apposto, nell’ambito dell’iter procedimentale interno della ripartizione, costituisce fatto collaborativo nell’emissione del provvedimento finale, che sotto il profilo causale, costituisce concorso nella produzione del danno.

La sua posizione, certamente, non è pari a quella del S., funzionario di vertice della struttura burocratica e ben informato dell’irregolarità del consuntivo e della relazione presentati. E’ fondato presumere che abbia potuto subire il timore reverenziale del superiore gerarchico e che alla insorgenza di esso abbia potuto contribuire, non poco, anche la visita, non serena, del consigliere comunale C., che reclamava la sollecita definizione della sua richiesta. Siffatte circostanze, senz’altro, sono concorse a determinare quel clima di inquietudine e di insicurezza (metus ab intrinseco), il quale, anche se non raggiunge il grado di vera e propria vis compulsiva, di solito può indurre egualmente ad assumere iniziative non ragionate e non meditate. Di tanto hanno tenuto conto anche i primi giudici, nel momento in cui hanno differenziato l’addebito a suo carico da quello del S.. Il Collegio, tuttavia, ritiene equo ridurre ancora l’onere risarcitorio della V. alla somma di £ 15 milioni.



 P.Q.M.


La seconda Sezione centrale della Corte dei conti

Viste le leggi nn° 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996;

rigetta l’appello prodotto da S. F., patrocinato dagli avvocati L. Manzi e G. Correale, per l’annullamento o la riforma della sentenza n. 1837/2001 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 2 maggio 2001; accoglie parzialmente l’appello di V. F., patrocinata dall’avv. G. Russillo, e per l’effetto riduce l’addebito a suo carico alla somma di £ 15 milioni onnicomprensive, pari ad euro 7746,85. Conferma per il resto l’impugnata sentenza. Condanna entrambi alle spese anche del presente giudizio, che si liquidano in euro 536,79---------------------------(cinquecentotrentasei/79).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002.
L’estensore Giovanni Piscitelli

Il Presidente Tommaso de Pascalis
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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