Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale,
n. 383 del 2 dicembre 2002
(E' responsabile il funzionario che, in relazione ad un contributo deliberato dalla Giunta, ne disponga l'erogazione senza l’accertamento della realizzazione del servizio e della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, attraverso l’esame della documentazione contabile.
La necessità
dell'esame della regolarità del consuntivo non viene meno per il fatto
dell'assenso contabile
di ragioneria.
Dalla deliberazione di concessione del contributo non sorge
un diritto di credito del beneficiario a riscuotere la somma “sic et simpliciter”,
ma soltanto un credito per sovvenzionamento di un’attività, se ed in quanto
svolta.)
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti Magistrati:
Tommaso DE PASCALIS Presidente
Antonio D’AVERSA consigliere
Camillo LONGONI consigliere
Giovanni PISCITELLI consigliere, rel.
Augusto SANZI consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul giudizio di appello promosso da V. F., patrocinata dall’avv. G. Russillo, ed
in via incidentale, da S. F., patrocinato dagli avvocati L. Manzi e G. Correale,
per l’annullamento o la riforma della sentenza n. 1837/2001, emessa dalla
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il
2 maggio 2001;
Visti i ricorsi iscritti ai nn. 14105 e 14303 del Registro di Segreteria e gli
altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 il consigliere relatore dott.
Giovanni Piscitelli, gli avvocati Russillo, Correale e Manzi, per gli appellanti
ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott.
Cristina Astraldi.
Premesso in
F A T T O
1.- Il Comune di Roma, nell’anno 1990, a mezzo di apposite convenzioni, si
impegnava a concedere ad associazioni ed a cooperative contributi finalizzati
all’assistenza di persone tossicodipendenti e sieropositive; l’erogazione veniva
subordinata alla presentazione di relazioni riguardanti il completamento dei
progetti finalizzati, corredate da regolare rendicontazione delle spese
sostenute, alla verifica dell’avvenuto adempimento degli impegni assunti,
all’osservanza delle disposizioni legislative, previste dall’art. 127 del d.P.R.
n. 309/1990, e regolamentari, emanate dalla stessa Amministrazione civica,
riguardanti la materia; e, infine, al rilascio di una fideiussione di garanzia,
da svincolarsi alla scadenza del periodo contrattuale, previa verifica
dell’attività svolta.
Un’inchiesta della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma evidenziava che le iniziative
sovvenzionate erano state rendicontate mediante fatture false, o fittizie, che
celavano operazioni inesistenti; ed in particolare, mediante reciproco rilascio
di fatture tra le varie organizzazioni, tutte facenti capo a C. L., che,
all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di consigliere comunale. Appurava anche
che le verifiche eseguite dall’ottava ripartizione del Comune erano
approssimative e prive di riscontro. Agli stessi risultati perveniva
un’inchiesta interna, ordinata dal Sindaco.
Il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Roma rinviava a giudizio penale il predetto C.,
nonché i dirigenti dell’ottava ripartizione dell’Amministrazione capitolina M.
M. (dal 9.8. 1990 all’8.1.1992) e S. F. (dall’11 novembre 1992 in poi), nonché
V. F., coordinatore direttivo della detta ripartizione tra il marzo e l’agosto
1993.
2.- Per gli stessi fatti la Procura contabile regionale del Lazio, reclamando un
danno di £ 1.473 milioni, chiamava a risponderne in via principale, e per
l’intero, il C.; ed in via sussidiaria, limitatamente a 350 milioni, anche i tre
funzionari. Ascriveva, in particolare, al S., di aver dato disposizione, con
atto n. 228 del 12 maggio 1993, agli uffici comunali di erogare all’associazione
“Positifs” il contributo di 200 milioni, deliberato dalla Giunta Comunale il 17
dicembre 1992 con atto n. 5056, per l’attivazione, nell’anno 1992, del telefono
verde per la prevenzione delle malattie in discorso e l’informazione a favore
del pubblico, nonostante che dagli atti risultasse che la richiesta alla SIP per
l’istituzione del detto servizio era stata, invece, presentata soltanto
nell’aprile del 1994 e la beneficiaria non avesse rendicontato la spesa. Alla
V., di aver concorso con il S., sottoscrivendo, in calce, la disposizione in
discorso. Alla M., di non aver rilevato, in occasione dell’erogazione alla
“Positifs” di altro contributo, di 150 milioni, per l’allestimento di un centro
telematico per il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche riguardanti
terapie e profilassi in materia di HIV, l’inesistenza della documentazione
comprovante l’effettivo acquisto dell’apparecchiatura.
I contributi, a mente della
convenzione stipulata tra il Comune e l’associazione, dovevano essere erogati
nella misura di due terzi alla stipula della convenzione, e nella misura del
restante terzo, dopo la verifica dell’istallazione. La delibera n. 5056/1992
riguardante la concessione del contributo di £ 200 milioni per l’attivazione del
“Telefono verde”, invece, prescriveva soltanto che la somma sarebbe stata
erogata a presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta e del
conto consuntivo.
Nel giudizio, che ne seguiva,
si costituiva anche il Comune di Roma.
3.- La Sezione giudicante, con sentenza/ordinanza n. 236, depositata il 14
febbraio 2000, ritenendo il C. responsabile principale del danno, lo condannava
a pagare la somma di 1.473 milioni di lire, maggiorata della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali. Con la successiva sentenza, appellata in
questa sede, riconosceva la responsabilità sussidiaria del S. e della V., che
condannava a pagare, rispettivamente, le somme di lire 100 milioni e di 20
milioni, più rivalutazione, sino al deposito della sentenza, e gli interessi da
detta data in poi; assolveva la M..
4.- Con l’appello la V. oppone, in via preliminare, la prescrizione dell’azione,
perché i fatti risalgono al 1993. Nel merito lamenta inesistenza dei fatti,
perché la deliberazione di concessione del contributo richiedeva soltanto la
presentazione di una relazione sull’attività svolta da parte del concessionario
e non anche il rilascio della fideiussione, da svincolare a verifica avvenuta;
inesatta quantificazione del danno, perché, a mente della delibera n. 5056/1992,
il contributo era destinato a coprire anche le spese per il personale volontario
e per i consulenti esterni, le quali ammontavano a £ 170 milioni; assenza di
dolo o colpa grave, perché la documentazione presentata dalla “Positifs” era
stata già esaminata, dai funzionari della VIII ripartizione Z. e S., prima del
suo insediamento e che, per tali motivi, il Servizio tecnico, più volte
richiesto, aveva rifiutato di eseguire sopraluoghi; mancanza di nesso di
causalità, perché il visto, da lei apposto, non costituiva atto idoneo a formare
la volontà dell’Ente, in quanto essa era già stata manifestata nell’atto
dirigenziale, che a lei non era consentito riesaminare; mancanza di prove in
ordine agli elementi costituitivi dell’addebito; omesso contraddittorio e
difetto di motivazione, per non aver emesso pronuncia sulle eccezioni sollevate
con atti depositati il 9 febbraio ed il 1° marzo 2001. Chiede la piena
assoluzione.
Il S. lamenta, innanzitutto,
che la sentenza è frutto di un equivoco, in quanto i primi giudici hanno fatto
confusione tra “numero verde”, non attivato nel corso dell’anno 1992, che è
soltanto una linea telefonica gratuita per il pubblico, e “telefono verde”, che,
al contrario, è un servizio composito, costituito da mezzi e persone, e che fu
il reale destinatario del contributo. Fonda tale convincimento sulla
considerazione che il Comune non avrebbe potuto controllare, e verosimilmente
quantificare “ex ante”, la spesa di una linea telefonica messa a disposizione
gratuita del pubblico. La “Positifs”, nella relazione, infatti, aveva dichiarato
di aver istituito il servizio, ma di aver raccolte le telefonate sul proprio
centralino. Lamenta, altresì, che i primi giudici sono caduti anche in un
secondo equivoco, quando hanno ritenuto che l’attività di prevenzione venne
effettuata soltanto mediante l’uso dei telefoni cellulari. Chiede, a
dimostrazione della veridicità dell’assunto, l’acquisizione agli atti dei
verbali delle deposizioni testimoniali rese al giudice penale, dinnanzi al quale
è ancora in corso il giudizio sui fatti di cui trattasi. Deduce anche la
mancanza di nesso di causalità tra il provvedimento da lui emesso ed il danno,
per il fatto che il contributo riguardava l’attività svolta nell’anno 1992,
mentre egli era stato preposto alla Ripartizione soltanto verso la fine di
quell’anno; mancanza di colpa grave, perché il provvedimento costituiva atto di
mera esecuzione di una decisione già assunta dalla Giunta comunale; carenza di
motivazione della sentenza, sul punto in cui gli addebita di non aver verificato
e controllato gli atti in occasione dell’erogazione del saldo finale, e di aver
incautamente svincolata la cauzione, ed in ordine alla sussistenza della gravità
della colpa. Oppone, in contrario, che non gli era possibile e non gli competeva
verificare l’avvenuta utilizzazione del contributo al di la di quanto risultava
dalla documentazione prodotta dall’associazione, anche perché il provvedimento
di liquidazione era stato vistato dal funzionario responsabile del procedimento;
che il suo visto costituiva soltanto una verifica di regolarità formale e che la
stessa commissione d’inchiesta non aveva formulato alcun rilievo al riguardo,
essendosi rigorosamente attenuto alla deliberazione della Giunta, la quale non
prescriveva gli adempimenti che i primi giudici gli addebitano di aver omesso.
Lamenta, infine, che non è stato tenuto conto del fatto che egli era preposto
“ad interim” anche ad altri due uffici di pari livello, e di aver trovato la
ripartizione ottava carente di funzionari. Chiede, conclusivamente,
l’assoluzione piena da ogni addebito; in via subordinata, la sospensione del
giudizio; ed in via ancor più gradata la riduzione dell’addebito e
l’acquisizione delle deposizioni testimoniali nel processo penale.
5.- Il Procuratore Generale, con le conclusioni scritte, chiede il rigetto dei
gravami e la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado. Nell’ipotesi
che gli appellanti vengano assolti, chiede di compensare le spese, ove sia
ritenuto che agirono con colpa lieve, e di liquidare le spese legali e di
patrocinio, nel caso di assoluzione piena. Quanto al merito, rigetta l’eccezione
di prescrizione opposta dalla V., perché già respinta in prime cure con sentenza
n. 236/2000, contro la quale non venne fatta riserva di appello, né prodotta
impugnativa; si oppone all’acquisizione dei verbali delle testimonianze penali,
perché già acquisite in prime cure, ed alla richiesta di sospensione del
processo sino alla definizione di quello penale, a causa dell’autonomia dei due
giudizi; contesta la carenza di motivazione della sentenza in ordine alle
eccezioni sollevate nel febbraio e marzo 2001, perché generiche, e ne contesta
la rilevanza in questa sede per decadenza ex art. 346 c.p.c.; oppone che il
visto apposto dalla V. sulla disposizione di pagamento emessa dal dirigente era
un fase essenziale del procedimento, avente la funzione di verificare eventuali
scostamenti del rendiconto dalle norme giuridiche che riguardavano l’atto; che,
comunque, la predetta aveva avuto esatta percezione dell’anomalia della
gestione, ma che aveva seguito l’avviso, espresso dal dott. S., che il
contributo fosse, in ogni caso, erogato; che, pertanto, anche il dirigente della
ripartizione aveva avuto piena consapevolezza dell’irregolare attivazione del
telefono verde; che esistono numerose prove della responsabilità di quest’ultimo;
che le irregolarità erano state già rilevate, nella fase istruttoria, da due
funzionari, i quali avevano riferito per iscritto che nel corso di un sopraluogo
non avevano rinvenuto alcuna linea telefonica attivata, né alcuna documentazione
contabile del telefono verde; che l’obbligo di produrre il consuntivo delle
spese, a giustificazione dell’erogando contributo, era espressamente prescritto;
che l’illegittimità oggettiva del contributo di 200 milioni è stata già
accertata in via definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di
condanna del sig. C.; che il servizio del telefono verde non era stato attivato
neppure nell’anno successivo; che i supposti equivoci riguardanti la natura del
c.d. “telefono verde”, lamentati dal S., sono smentiti dalla lettera della
domanda di contributo, nella quale si fa ripetuto riferimento all’”..attivazione
di un numero telefonico aperto..” ed ad un “..Centro di informazione telefonico,
attraverso un numero verde..”, nonché dal pro-memoria dei due funzionari
ispettori, dalla relazione della stessa beneficiaria e dagli atti redatti dalla
Polizia di Stato e dalla G. di F., dai quali risulta che non era stato svolto
alcun servizio denominato “telefono verde”, sotto nessuna forma; che non possono
essere esclusi il nesso di causalità e la gravità della colpa nell’operato del
S., per il fatto che, pur avvertito dell’irregolarità del rendiconto, aveva
omesso di eseguire un penetrante controllo, quantomeno in occasione
dell’erogazione del saldo; che, comunque, è stato accertato che le somme
ricevute dalla “Positifs” erano state utilizzate dal C. per la sua campagna
elettorale.
6.- La V., con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, contesta le
conclusioni del Procuratore Generale, opponendo che la sentenza-ordinanza
236/2000 definiva la controversia solo nei riguardi del C. e non può, quindi,
costituire giudicato nei suoi confronti; di non aver conosciuto i rilievi svolti
nel promemoria, perché consegnato direttamente al S., e che tutta l’istruttoria
era stata svolta dal suo predecessore; che la deliberazione di concessione non
prescriveva alcun’altra documentazione al di fuori della relazione dettagliata e
del consuntivo delle spese, che lei, comunque, non era in grado di sindacare,
tanto meno di rilevarne la natura fittizia; che il servizio del telefono verde
non consentiva il riscontro del volume delle informazioni e l’entità del numero
delle chiamate.
7.- Nella discussione orale le parti concludono come in atti. L’avv. Russillo,
in particolare, contesta che si sia formato giudicato sulla prescrizione, in
quanto la sentenza ordinanza aveva pronunciato solo nei confronti del C.; ed
assume che neppure l’avvenuta costituzione di parte civile nel giudizio penale
del Comune di Roma potrebbe aver interrotto il decorso del termine
prescrizionale. Nel merito, ribadisce l’assenza di dolo o colpa grave della
V., sia per il fatto che non aveva avuto conoscenza del promemoria redatto
dai funzionari, che era stato, invece, già consegnato al dott. S. prima
del 12 marzo 1993, quando lei assumeva servizio; sia per il fatto che aveva
apposto il visto sulla pratica, convinta che essa fosse già istruita e pronta
per la definizione, come le aveva assicurato il suo predecessore all’atto dello
scambio di consegna; sia, in fine, per il fatto che il servizio, ammesso a
contributo, era stato, in ogni caso, effettivamente svolto dalla concessionaria.
L’avv. Correale, per parte sua, conferma la richiesta di assoluzione del
S., assumendo di non ravvisare nel suo comportamento dolo o colpa grave,
a ragione del fatto che, alla completa realizzazione del servizio sovvenzionato,
era mancata soltanto l’attivazione della linea verde, per indisponibilità della
SIP. Nega che sia stato fatto ricorso all’uso di telefoni cellulari e mette in
rilievo che il gruppo di lavoro nominato dal Sindaco non aveva mosso alcuna
censura al suo operato. L’avv. Manzi, infine, lamenta, innanzitutto, di non aver
ricevuto la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale, ma accetta
egualmente la discussione della causa, rimettendo al Collegio di valutare
l’incidenza di tale vizio sulla regolarità del procedimento. Nel merito, chiede
anch’egli l’assoluzione del S. per assenza di dolo o colpa grave,
richiamando l’attenzione, soprattutto, sul fatto che il predetto, nell’assumere
servizio presso l’VIII ripartizione, che dirigeva insieme ad altre due persone,
aveva trovato la procedura di concessione e di verifica documentale già svolta
dai funzionari dell’ufficio, tra i quali la V., la quale aveva apposto il
suo “visto” sulla pratica; ed, essendosi fidato del loro operato, si era
limitato soltanto a rilevare la regolarità formale della relazione e del
consuntivo, come stabiliva la deliberazione concessiva. Aggiunge anche che
quest’ultima non subordinava il pagamento del contributo al rilascio della
fideiussione. Conclude per la piena assoluzione ed, in subordine, per un ampio
uso del potere riduttivo. Il pubblico ministero si riporta agli atti e conferma
tutte le argomentazione svolte in sentenza dai primi giudici, compresa quella
posta a fondamento del rigetto della domanda di sospensione del giudizio, con la
motivazione che la documentazione in atti è sufficientemente probante dei fatti
e delle responsabilità. Aggiunge che la V. eseguì una fase del procedimento
dell’ufficio, commettendo gravi omissioni nel riscontro della regolarità degli
atti e che senza il numero verde, istallato molto tempo dopo, il servizio non
poteva essere considerato svolto.
Ritenuto in
DIRITTO
8.- I due appelli, siccome prodotti contro la medesima pronuncia, vengono
riuniti e decisi con la stessa sentenza.
In limine litis va esaminata la questione dell’omessa notificazione delle
conclusioni del Procuratore Generale agli appellanti, lamentata dall’avv. Manzi,
il quale, tuttavia, ha, egualmente, accettato il dibattimento, rimettendo al
Collegio di valutare la rilevanza dell’omissione ai fini della regolarità del
procedimento. Al riguardo, il Collegio osserva che tale adempimento non è
prescritto da alcuna norma, né del regolamento di procedura, né delle recenti
leggi di riforma. D’altro canto, la sua omissione non lede il diritto di difesa,
dato che gli appellanti, avvisati dell’udienza con congruo anticipo, hanno avuto
ampio margine di tempo per poter prendere visione di tutti gli atti depositati
nel fascicolo di causa, tra i quali figurava anche l’atto conclusionale della
Procura Generale. In tale senso è anche l’orientamento prevalente della
giurisprudenza (cfr. SS.RR. n. 81/1997; Sez. I, nn. 77 e 110/97).
Il Collegio rigetta anche l’eccezione di prescrizione, poiché la citazione venne
notificata ad entrambi gli appellanti nel marzo del 1998, entro il quinquennio
decorrente dal pagamento del contributo alla “Positifs”, il quale non poté aver
luogo prima del 12 maggio 1993, data della disposizione dirigenziale. Il
pagamento, secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, costituisce il
fatto dannoso, da cui l’art.1.2 della legge n. 20 del 1994 fa decorrere il
termine quinquennale di prescrizione. Tale notazione esime dall’esame di ogni
altra questione sollevata in relazione alla prescrizione. Rigetta, infine,
l’addebito di carenza di motivazione della sentenza in ordine all’assunta omessa
pronuncia sulle eccezioni sollevate con memorie del febbraio e marzo 2001,
poiché queste, in realtà, consistevano in mere deduzioni difensive,
implicitamente o esplicitamente rigettate con la motivazione della sentenza, nel
momento in cui affermava la responsabilità degli appellanti. D’altronde, poiché
la presunta omessa pronuncia riguarda questioni non influenti sulla validità del
processo di primo grado e non rilevabili d’ufficio, esse andavano riproposte, se
ritenute utili, anche in questa sede.
9.- Quanto al merito, risulta che la “Positifs” aveva chiesto il contributo per
realizzare il progetto “Telefono verde”, che consisteva nell’istallazione di un
numero telefonico aperto, “al quale la popolazione possa rivolgersi per
consulenza ed assistenza..”. Il preventivo allegato indicava in dettaglio i
costi da affrontare, quali l’acquisto di arredamenti e strumenti informatici,
l’istallazione di linee, canoni telefonici e movimento telefonate, compensi al
personale volontario, ai collaboratori ed ai consulenti, pubblicazioni,
addestramento e spese generali, per un ammontare complessivo di £ 247.500.000.
La Giunta Comunale, con l’atto n. 5056/1992, aveva deliberato di contribuire
all’”..attivazione del telefono verde aperto a tutti i cittadini ed in
particolare ai tossicodipendenti e siero positivi per la prevenzione e
l’informazione..”, nella misura dell’80% (200 milioni), subordinando “la
liquidazione del contributo…alla presentazione…di una dettagliata relazione
sull’attività svolta.., nonché al consuntivo delle spese sostenute”.
I documenti, presentati il 18
gennaio 1993 dall’associazione, non apparivano regolari: i funzionari
dell’ottava ripartizione R. e F., con un promemoria redatto per il dirigente,
rilevavano, previa visita sopralluogo, che non era stata istallata alcuna linea
telefonica e che la relazione era priva del consuntivo delle spese, in quanto la
documentazione prodotta non era attinente al progetto ammesso a contributo. A
tale riguardo, l’istruttore amministrativo, sig.ra A. S., riferiva ai militari del N.C.P.T. di aver rappresentato
tale carenza al S. e di averne ricevuto, in risposta, l’incarico di
predisporre la disposizione di erogazione del contributo. Anche la V.
riferiva al procuratore contabile di aver espresso i medesimi dubbi e di aver
sentito il dirigente affermare che il contributo doveva essere comunque erogato,
perché destinato ad un servizio effettivamente svolto.
La documentazione veniva esaminata poi dal N.C.P.T. (rapp. del 26.1.1996), il
quale perveniva alla conclusione che le spese rendicontate, in parte, erano
fittizie, in parte, non avevano alcuna attinenza con l’oggetto specifico del
contributo e, in parte, solo scarsa attinenza. Da accertamenti eseguiti presso i
percettori delle somme rendicontate, i militari, infatti, avevano appurato, in
particolare, che alcune spese riguardavano la stampa di volantini per la
campagna elettorale del C., alla quale avevano lavorato anche alcune delle
persone, indicate come addette al servizio e retribuite dall’Associazione
concessionaria del contributo; che la documentazione relativa ai collaboratori
era del tutto generica e non esplicativa delle mansioni e delle attività svolte
e, quindi, non idonea a dimostrare la sua attinenza allo scopo ammesso a
contributo; alcuni percettori dei compensi rendicontati avevano, addirittura,
dichiarato di non aver mai conosciuto il “Telefono verde”. Infine, altre spese
riguardavano la mera pubblicazione di generici articoli di stampa sul tema
dell’AIDS.
10.- Da quanto sopra esposto, appare sufficientemente provato che il servizio
non era stato svolto, se non in apparenza; che l’irregolarità era apparsa sin
troppo chiara ai funzionari dell’ottava ripartizione; e che il contributo non
poteva essere erogato. Da qui, innanzitutto, la responsabilità del
S., il
quale ebbe, di tanto, piena consapevolezza, perché la documentazione prodotta,
come gli avevano riferito i due funzionari, era da considerarsi pressoché
inutile. Non può giovargli la tesi, secondo la quale, pur avendo letto il
pro-memoria, aveva ritenuto che il contributo fosse destinato al servizio e non
al numero verde, che già era in funzione, come riferiva anche al Procuratore
contabile in sede istruttoria, poiché, la documentazione contabile e la
relazione presentavano, complessivamente, vistose carenze, sino a sfiorare
l’inesistenza. Non emergeva soltanto che la linea telefonica verde non era stata
istituita, ma che il servizio non era stato neppure attivato. La certezza che
esso fosse stato svolto e che le previsioni erano state realizzate, doveva
scaturire proprio dall’illustrazione, nella relazione, di ogni singola voce di
spesa, mediante l’indicazione della destinazione, l’esposizione delle specifiche
attività, delle modalità operative, degli interventi eseguiti, del personale
impiegato, dei risultati ottenuti, dei costi sopportati, il tutto comprovato dai
documenti di spesa. D’altro canto, poiché egli riconosce che esistevano delle
carenze, non avrebbe potuto erogare il contributo nella stessa misura promessa,
dal momento che anche l’associazione, in un secondo momento, aveva rettificato
il rendiconto in poco più di 223 milioni, rispetto alla spesa preventivata di £
247.500.000. Una responsabile valutazione avrebbe dovuto, quanto meno, indurlo a
ridurre la misura del contributo proporzionalmente all’effettivo costo
consuntivo, in omaggio al principio, secondo il quale, non può essere erogata
una spesa superiore al beneficio pubblico ricevuto dalla Comunità.
Egli aveva elementi più che fondati per sospettare un abuso. Non doveva ignorare
la relazione dei due funzionari e l’avviso della sig.ra S., senza neppure
un esame contabile ed amministrativo ragionato. Tale inspiegabile e singolare
comportamento fu posto anche a base del rinvio a giudizio penale per il reato di
cui all’art. 323.2. Il p.m. penale aveva anche evidenziato che nel conto era
stato contabilizzato anche l’uso di telefoni cellulari, la cui attinenza al
servizio era impossibile da verificare. Al che potrebbe essere anche aggiunto
che tale tipo di apparecchio, in ogni caso, non poteva realizzare lo scopo di
mettere a disposizione delle persone in cerca di aiuto una linea libera e
gratuita, quale doveva essere il promesso “telefono verde”, poiché era
utilizzabile dagli addetti al servizio, destinatari delle telefonate. Mancando,
addirittura, lo strumento a disposizione del pubblico per l’accesso al servizio,
non è dato comprende come esso possa aver funzionato, o come possa essere
considerato istituito. La “Positifs” dichiarava di aver utilizzato, in mancanza,
il proprio centralino telefonico, che è cosa ben diversa, senza, però,
dimostrare in quale modo esso aveva potuto assolvere alla medesima funzione
della linea verde, la quale, di solito, viene portata a conoscenza di tutti,
anche mediante messaggi pubblicitari.
Neppure può giovargli che aveva ricevuto
l’assenso contabile della ripartizione
di ragioneria, poiché questo non poteva riguardare la regolarità del consuntivo,
il cui esame spettava, secondo le norme di contabilità, all’ufficio deputato a
liquidare la spesa e, quindi, al funzionario competente nella materia. D’altro
canto, mancando ogni indicazione sul profilo dell’esame svolto dalla ragioneria,
è da presumere che esso abbia riguardato la regolarità dell’imputazione della
spesa, l’esistenza dell’impegno, la sufficienza del fondo, sia in termine di
previsione che di cassa, etc., ai soli fini della regolare emissione ed invio in
tesoreria del mandato di pagamento. Inoltre, il provvedimento, già predisposto
dalla ripartizione ottava, attestava la “regolarità tecnico amministrativa del
provvedimento e la legittimità dello stesso”, e dava atto che era stato
presentato il consuntivo, tacendo l’esito del suo esame.
In conclusione, la Giunta Comunale, con la detta deliberazione n. 5956/92, aveva
riconosciuto che l’attività progettata dall’associazione perseguiva un fine
d’interesse della Comunità e, per tale motivo, con scelta ampiamente
discrezionale, l’aveva ammessa a fruire di un contributo pubblico. Tale
contributo, come del resto era prescritto dalla stessa deliberazione, non poteva
essere erogato senza l’accertamento finale dell’avvenuta realizzazione del
servizio e della spesa effettivamente sostenuta. Le norme di contabilità
pubblica, infatti, impongono agli uffici, che procedono alla liquidazione della
spesa, di verificarne l’ammontare e l’attinenza allo scopo, attraverso l’esame
della documentazione contabile (art. 277 r.d. n. 827/1924) e sanciscono la
responsabilità (art. 81 r.d. n. 2440/1923) per il pagamento indebito di somme o,
comunque, privo di causa giuridica. Dalla deliberazione, infatti, non era sorto
un diritto di credito del beneficiario a riscuotere la somma “sic et simpliciter”,
ma soltanto un credito per sovvenzionamento di un’attività, se ed in quanto
svolta; ed era suo onere dimostrare l’avvenuto adempimento dell’impegno assunto,
così come avviene in ogni rapporto obbligatorio tra privati e P.A., nel quale il
diritto al prezzo nasce soltanto ad avvenuto adempimento della prestazione,
debitamente verificato, e nei limiti della spesa accertata. In definitiva,
l’erogazione della somma era illegittima, sia sotto l’aspetto formale, perché
avvenuta in violazione delle norme di procedura prescritte dalla legge di
contabilità, sia sotto quello sostanziale, perché priva di causa giuridica.
Essa, pertanto, costituisce danno per il Comune di Roma.
La V. oppone di aver trovato
la pratica, di cui si tratta, già completamente istruita dal suo predecessore e
di non aver conosciute le osservazioni fatte dai due funzionari R. e F., perché consegnati
direttamente al S.. Ma la l’argomento non può giovarle, per il fatto che
la pratica mancava del referto di regolarità dei funzionari istruttori e dello
stesso coordinatore che l’aveva preceduta. Anzi, essa stessa aveva avuto piena
consapevolezza dell’inidoneità della documentazione, dato che ne aveva riferito
al suo diretto superiore; ma aveva apposto egualmente il visto sulla bozza di
provvedimento, dopo aver sentito il S. affermare che il contributo andava
egualmente pagato, poiché riguardava un servizio effettivamente svolto.
11.- La V. esercitava le funzioni di coordinamento di più settori, tra i
quali quello che curava gli interventi a favore della tossicodipendenza.
Costituiva un anello di passaggio tra gli uffici amministrativi, che
provvedevano all’istruttoria, all’esame ed alla revisione degli atti prodotti
dalle concessionarie, e la dirigenza, alla quale competeva l’emissione del
provvedimento finale. Il visto da lei apposto, nell’ambito dell’iter
procedimentale interno della ripartizione, costituisce fatto collaborativo
nell’emissione del provvedimento finale, che sotto il profilo causale,
costituisce concorso nella produzione del danno.
La sua posizione, certamente, non è pari a quella del
S., funzionario di
vertice della struttura burocratica e ben informato dell’irregolarità del
consuntivo e della relazione presentati. E’ fondato presumere che abbia potuto
subire il timore reverenziale del superiore gerarchico e che alla insorgenza di
esso abbia potuto contribuire, non poco, anche la visita, non serena, del
consigliere comunale C., che reclamava la sollecita definizione della sua
richiesta. Siffatte circostanze, senz’altro, sono concorse a determinare quel
clima di inquietudine e di insicurezza (metus ab intrinseco), il quale, anche se
non raggiunge il grado di vera e propria vis compulsiva, di solito può indurre
egualmente ad assumere iniziative non ragionate e non meditate. Di tanto hanno
tenuto conto anche i primi giudici, nel momento in cui hanno differenziato
l’addebito a suo carico da quello del S.. Il Collegio, tuttavia, ritiene
equo ridurre ancora l’onere risarcitorio della V. alla somma di £ 15
milioni.
P.Q.M.
La seconda Sezione centrale della Corte dei conti
Viste le leggi nn° 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996;
rigetta l’appello prodotto da S. F., patrocinato dagli avvocati L. Manzi e G. Correale, per l’annullamento o la riforma della sentenza n.
1837/2001 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella
regione Lazio, depositata il 2 maggio 2001; accoglie parzialmente l’appello di
V. F., patrocinata dall’avv. G. Russillo, e per l’effetto riduce
l’addebito a suo carico alla somma di £ 15 milioni onnicomprensive, pari ad euro
7746,85. Conferma per il resto l’impugnata sentenza. Condanna entrambi alle
spese anche del presente giudizio, che si liquidano in euro 536,79---------------------------(cinquecentotrentasei/79).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002.
L’estensore Giovanni Piscitelli
Il Presidente Tommaso de Pascalis
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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