Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale,
n. 33 del 5 febbraio 2002
(E' fonte di responsabilità amministrativa il comportamento dell'aver affidato un appalto ad una ditta palesemente inidonea a svolgerlo per mancanza di mezzi e dell'aver pagato prestazioni non corrispondenti alla quantità e qualità dei servizi appaltati)
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti Magistrati:
Tommaso De Pascalis Presidente
Mario Casaccia Consigliere Relatore
Camillo Longoni Consigliere
Giovanni Piscitelli Consigliere
Augusto Sanzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello, iscritto al n. 13177 del Registro di Segreteria, proposto dai
Sigg. M.L., G.A., D.V.G., C.V., R.M. e M.G., avverso la sentenza n. 62/2000R
emessa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regione Campania del
29.2-21.7.2000, nonché sull'appello, iscritto al n. 13332 del Registro di
Segreteria, proposto dal Sig. D.M.N., avverso sempre la stessa sentenza.
Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 23 gennaio 2002 il
Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Pierluigi Basile in rappresentanza e
difesa dei Sigg. M.L., G.A., D.V.G., C.V., R.M. e M.G. e su delega degli Avv.ti
R. Valentino e G. Petrella, in rappresentanza e difesa anche del Sig. D.M.N.,
nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Mario Condemi.
FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte territoriale della Campania ha condannato gli
appellanti al pagamento in favore del Comune di S. Maria Capua Vetere alle
seguenti somme oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle
spese di giustizia, e cioè:
- M.L. a L. 7.700.000;
- D.M.N. a L. 19.950.000 (L. 12.250.000 più L. 7.700.000);
- C.V. a L. 1.500.000;
- D.V.G. a L. 1.500.000;
- G.A. a L. 1.500.000;
- R.M. a L. 1.500.000;
- M.G. a L. 600.000.
Con la stessa sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del
contendere nei confronti dell'assessore A. Vincenzo e sono stati assolti i
funzionari convenuti C.A., R.P., V.G. e Z.P. per mancanza dell'elemento
soggettivo del dolo e/o della colpa grave.
Il Procuratore Regionale di prime cure aveva chiesto la condanna in favore del
precitato ente locale alla somma complessiva di L. 101.864.000 oltre agli
interessi, alla rivalutazione e alle spese di giustizia, somma corrispondente a
tutte le illecite retribuzioni erogate in favore del Sig. D.R.S. per il servizio
di manutenzione degli apparati meccanici ed elettrici, della falegnameria
comunale, del parco automezzi e del controllo delle fontane pubbliche.
La Giunta Municipale del Comune di S. Maria Capua Vetere con la deliberazione n.
2906 del 30.12.1987 e con il relativo contratto affidava al Sig. D.R. il
servizio di manutenzione degli apparati meccanici e del controllo delle fontane
pubbliche per un periodo di tempo di volta in volta prorogato, con le delibere
n. 124 del 19.1.1989, n. 2456 del 25.10.1989, n. 2690 del 12.12.1990 e n. 439
del 10.5.1992, e con canoni che andavano da L. 1.200.000 a L. 1.400.000 sino a
L. 1.600.000 mensili. Tutte le somme sino al novembre 1992 ammontavano alla
somma sopra indicata di L. 101.864.000.
Questi fatti avevano formato oggetto anche di un procedimento penale che si era
concluso con una condanna a pena detentiva, con la correlata sospensione
condizionale della pena e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici dei
Sigg. M. e D.M. nelle loro rispettive qualità di Sindaco ed Assessore, per il
reato di abuso d'ufficio continuato.
La VII^ Sezione della Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 5.6.1998, n.
4243, assolveva i precitati Signori dai reati loro ascritti perché “il fatto non
è più previsto dalla legge come reato”.
Nel giudizio penale era stato accertato che di fatto vi era un rapporto di
contratto di lavoro subordinato precluso, data l'età, al Sig. D.R., mentre erano
del tutto insussistenti i presupposti addotti a giustificazione della scelta
operata dall'Amministrazione. Il Sig. D.R. non possedeva alcuna organizzazione
di mezzi e non era nemmeno iscritto alla Camera di Commercio. Peraltro, non
aveva mai provveduto a riparare il parco automezzi, la falegnameria non aveva
richiesto spese di manutenzione tranne che per L. 171.000, mentre per il
controllo delle fontane pubbliche vi erano già dipendenti che svolgevano tale
attività.
Era evidente, quindi, che il Procuratore Regionale, in assenza di una
prestazione corrispettiva, ravvisò tutti gli elementi per la responsabilità
amministrativa, chiedendo la condanna dei convenuti. E difatti il giudice di
prime cure, dopo aver ridotto il complessivo addebito a L. 57.000.000 in parte
per intervenuta prescrizione, in parte per il riconoscimento di parziale utilità
e in parte ancora per la quota imputabile al convenuto A., deceduto nelle more
del giudizio, condannava gli appellanti alle somme sopra indicate.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sigg. M., G., D.V., C., R. e M.
per i seguenti motivi. Innanzitutto, gli stessi hanno eccepito la prescrizione
dell'azione perché il danno non è stato occultato in modo doloso in
considerazione del fatto che si tratta di condotte non censurate in sede penale
e poste in essere con atti deliberativi ai quali è stata data pubblicità;
inoltre, hanno prospettato l'inefficacia dell'informativa inviata dalla Procura
della Repubblica alla Procura Regionale in ordine all'interruzione della
prescrizione, nonché la mancanza di una prova del danno valutato in via
equitativa dal giudice di prime cure che si è limitato soltanto ad indicare
l'esistenza di una utilitas nella prestazione del D.R..
Il D.M., a sua volta, nell'appello ha chiesto che la sentenza sia dichiarata
nulla per mancata notifica di alcun atto del procedimento allo stesso e per la
mancata eccezione di prescrizione da parte dell'appellante non costituito in
primo grado, relativamente alla quota di danno conseguente alle delibere n.
2906/1987, n. 124/1999 e n. 2546/1989; ha eccepito l'intervenuta prescrizione
anche per l'altro danno di cui alle delibere n. 2690/1990 e n. 439/1992, oltre
un eccessivo grado di responsabilità attribuito alla sua condotta.
In sostanza, l'appellante D.M. ha eccepito la nullità della sentenza, la
prescrizione dell'azione ed ha chiesto una diminuzione dell'addebito ad una
misura per lo meno pari od inferiore a quella attribuita agli altri convenuti.
Con decreto del Presidente di questa Sezione è stata fissata l'udienza di oggi,
23 gennaio 2002, per la discussione del gravame.
Fino alla data odierna gli appellanti non hanno provveduto a notificare il
provvedimento alla Procura Generale ai sensi dell'art. 68 del R.D. 13.8.1933, n.
1038. Conseguentemente la Procura Generale, nelle sue conclusioni, eccepisce
l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e chiede la
declaratoria di inammissibilità del gravame. Sostiene infatti l'organo
requirente che tale omissione in un giudizio introdotto con un ricorso
concretizza una violazione della formazione del contraddittorio, anche se non
ignora che in tale materia vi è stato un contrasto interpretativo tra le varie
Sezioni Centrali d'Appello deferito alle Sezioni Riunite di questa Corte e la
cui soluzione sulla questione di massima ancora non è intervenuta. Pertanto, la
Procura Generale chiede che sia dichiarato inammissibile l'appello oppure, in
subordine, un breve rinvio al fine di conoscere l'orientamento che verrà
espresso dalle Sezioni Riunite.
Con riferimento alle doglianze formulate dagli appellanti il P.M. sostiene che
la nullità della sentenza per mancata notifica di alcun atto del procedimento
all'appellante D.M.N. è destituita di fondamento. L'art. 142 del c.p.c. che lo
stesso D.M. ha invocato per le notifiche nei suoi confronti degli atti
processuali è inconferente, in quanto tale norma presuppone che sia noto
l'indirizzo straniero del destinatario; il P.M. non era a conoscenza del
recapito estero del D.M. ed ha provveduto, quindi, a notificare l'atto
introduttivo del giudizio a norma del I° comma dell'art. 143 c.p.c.. L'ufficiale
giudiziario così ha curato il deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di
S. Maria Capua Vetere, ultima residenza del D.M., dopo che altra copia dell'atto
era stata notificata in data 11.11.1999 mediante affissione nell'Albo
giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania.
In altre parole, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti non poteva
conoscere in alcun modo il recapito estero del convenuto, stante anche la
diversità soggettiva rispetto al P.M. penale e, quindi, era doveroso per lo
stesso Procuratore Regionale affidarsi alle modalità di notifica di cui all'art.
143 c.p.c..
L'eccezione di prescrizione è stata, poi, sollevata da tutti gli appellanti.
Per quanto riguarda il primo profilo, e cioè che non sussiste l'occultamento
doloso del danno, va ricordato, precisa la Procura Generale, che con la sentenza
impugnata il giudice di prime cure ha stabilito che gli atti deliberativi, in
quanto ritualmente pubblicati, sono di per sé idonei a costituire elementi di
valutazione della condotta dei soggetti ed a provare l'inizio dell'azione di
responsabilità, come poi è avvenuto a cura della Procura requirente. Per quanto
concerne invece l'informativa inviata dalla Procura della Repubblica alla
Procura Regionale, secondo la Procura Generale, vi è stato un equivoco perché il
giudice di prime cure ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione
all'atto con cui in data 6.9.95 la Procura di prime cure ha avviato gli
accertamenti istruttori. Conseguentemente deve ritenersi utilmente operante
l'interruzione della prescrizione e tempestiva la proposizione della domanda
giudiziale nei confronti dei responsabili indicati con riferimento alle delibere
n. 2690 del 12.12.90 e n. 439 del 10.4.92, ai sensi dell'art. 3 del D.L.
28.8.1995, n. 353, e ciò anche se tale decreto non è stato convertito in legge.
Infatti, per la Procura Generale, la legge di conversione 20.12.96, n. 639, ha
espressamente previsto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28.8.1995, n.
353. E' irrilevante, poi, il motivo d'appello sollevato dal D.M. allorché invoca
l'intervenuta prescrizione per non aver potuto sollevare l'eccezione a causa
dell'irregolare chiamata in giudizio, e ciò stante la regolare costituzione del
rapporto processuale.
La Procura Generale non comprende, peraltro, il motivo relativo alla mancata
prova del danno; il giudice di primo grado ha ridotto l'ammontare della somma da
L. 101.864.000 a L. 57.000.000, in parte per intervenuta prescrizione, in parte
per la parziale attività svolta dal D.R. ed in parte per la quota imputabile al
convenuto A., deceduto nelle more del giudizio, mentre non ritiene fondato il
motivo d'appello del D.M. relativo ad un eccessivo grado di responsabilità
attribuitogli rispetto a quello attribuito ad altri convenuti. La quota del
danno riconosciuta dai primi giudici al Sindaco M. ed allo stesso D.M.
corrisponde al 70% per la sussistenza di una maggiore intensità dell'elemento
psicologico. Infatti, è stato il D.M. a suggerire al D.R., cui era legato da
vincoli di stretta amicizia, di presentare l'istanza per l'incarico di che
trattasi, pur conoscendo lo stesso l'impossibilità del D.R. di provvedere ai
compiti che poi gli erano stati affidati. In conclusione, la Procura Generale
chiede che gli appelli siano dichiarati inammissibili; in via subordinata un
breve rinvio ed in via gradata la reiezione nel merito dei gravami e la condanna
alla spese del doppio grado di giudizio.
Con le note difensive depositate il 14.1.2002 il D.M. contesta quanto asserito
dalla Procura Generale e cioè che “non può revocarsi in dubbio che con
l'ordinaria diligenza il Procuratore Generale non avrebbe mai potuto venire a
conoscenza del recapito estero del convenuto”. Al riguardo viene precisato che
l'ufficiale giudiziario in sede di notificata avvenuta l''1.2.1998 verbalizzò
che “quanto al D.M.N., anzi N.N., perché lo stesso da molti anni domicilia a
Parigi”: il nuovo domicilio poteva essere accertato mediante ricorso
all'Ambasciata estera e, perciò, il D.M. conclude nel confermare il rilievo di
nullità del procedimento.
Con altrettale note difensive depositate il 14.1.2002, i Sigg. M.L., C.A.,
D.V.G., C.V., R.M. e M.G. hanno ritenuto di illustrare meglio i motivi posti a
base dell'appello; e cioè, per quanto attiene alla prescrizione, insistono
nell'eccezione già sollevata in quanto alcun atto interruttivo è pervenuto agli
stessi appellanti. Più esattamente il primo atto utile pervenuto agli appellanti
fu del 16.7.1997 con la conseguenza che la prescrizione si sarebbe verificata
anche con riguardo all'ultima delibera del maggio 1992.
Per quanto concerne, invece, il danno erariale, gli appellanti ritengono che se
il giudice di primo grado ha sostenuto una certa utilitas corrispondente al
valore delle prestazioni del D.R., non si capisce bene per quale ragione sia
stato valutato addirittura in via equitativa il danno, mancando qualsiasi
elemento oggettivo di valutazione. In altre parole, paradossalmente gli
appellanti sarebbero stati responsabili, perché non hanno preveduto quanti e
quali interventi avrebbe dovuto compiere il D.R.. In conclusione, stante la
prescrizione dell'azione e l'assenza del danno erariale gli appellanti insistono
nell'annullamento della sentenza con vittoria di spese e del doppio grado di
giudizio.
Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Pierluigi Basile, il quale
nel riportarsi agli atti scritti ha insistito nell'accoglimento degli appelli.
Dal canto suo il P.M. ha evidenziato che è intervenuta la sentenza delle Sezioni
Riunite n. 1/2002/Q.M., e pur manifestando perplessità sulla soluzione data
dalle stesse Sezioni Riunite alla questione relativa all'art. 68 del Regolamento
di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D.
13.8.1933, n. 1038, ha ritenuto, comunque, di adeguarsi al dispositivo della
precitata sentenza e di rinunciare tanto alla richiesta del rinvio quanto
all'inammissibilità degli appelli. Lo stesso organo requirente conferma le
conclusioni scritte sia per quanto riguarda le questioni di rito, che i motivi
di merito ed insiste per il rigetto degli appelli proposti.
DIRITTO
In rito gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c. in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
L'eccezione preliminare di merito prospettata dall'appellante D.M. relativa, in
buona sostanza, alla nullità del procedimento nei suoi confronti, in quanto non
sarebbe stato notificato nessun atto processuale allo stesso interessato, è
destituita, sub specie iuris, di ogni fondamento. L'argomentazione sollevata
dall'appellante circa il fatto che il P.M. avrebbe dovuto, mediante ricorso
anche all'Ambasciata estera, notificare gli atti allo stesso presso il suo
domicilio in Parigi è del tutto inconferente, perché porrebbe a carico
dell'organo requirente un onere che esula dalla diligenza conforme ai doveri
d'ufficio dello stesso P.M.. E difatti, la notificazione ai sensi dell'art. 143
del c.p.c. è imposta quando risulti ignota l'ultima residenza del destinatario
della stessa notifica come avviene nella fattispecie; anzi, più esattamente
l'onere di eseguire ulteriori indagini viene escluso proprio nel caso in cui
dalle ricerche anagrafiche effettuate nell'ultimo domicilio risulti il
trasferimento in una città estera, ma non già il nuovo indirizzo (Cass.
94/10223, 94/7850, 91/5329). Pertanto è da escludere, così come invece richiesto
dall'appellante, l'applicazione dell'art. 142 del c.p.c. che presuppone sia noto
l'indirizzo straniero del destinatario, mentre invece va applicato l'art. 143
del c.p.c. perché nella fattispecie l'indirizzo straniero dell'appellante D.M.N.
era sconosciuto.
Consegue, dall'infondatezza della precitata eccezione, anche l'inammissibilità
dell'eccezione relativa alla prescrizione sollevata per la prima volta dal D.M.
in grado d'appello, stante la regolare costituzione del rapporto processuale,
oltre la genericità dei motivi su cui l'eccezione stessa viene fondata.
Parimenti, è da ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da
tutti gli altri appellanti. Dagli atti risulta che il giudice di prime cure ha
giustamente riconosciuto l'efficacia interruttiva della prescrizione all'atto
con cui la Procura Regionale ha avviato gli accertamenti istruttori ai sensi
dell'art. 3 del D.L. 28.8.1995, n. 353; infatti, gli atti ed i provvedimenti
adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del precitato D.L.,
ancorché non convertito in legge, sono fatti salvi dalla legge 20.12.96, n. 639;
sicché a nulla rilevano le argomentazioni sollevate dagli interessati circa
l'occultamento doloso del danno o l'irrilevanza dell'informativa inviata dalla
Procura della Repubblica alla Procura Regionale ai fini di una presunta
interruzione della prescrizione.
Nel merito, va rilevato, innanzitutto, che per principio giurisprudenziale
pacifico il giudice contabile, nell'ambito della sua autonoma posizione, può ben
valutare tutti gli elementi raccolti nel procedimento penale ponendoli a base
del proprio convincimento (giurisprudenza consolidata, ad es. Sezione III^
Centrale 26.6.97, n. 183/A). Di conseguenza, l'intervenuta sentenza penale di
assoluzione perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato” è del
tutto cedevole a fronte del precitato principio giurisprudenziale.
Dagli elementi di rilevanza penale risulta che il Sig. D.R. ha effettuato
prestazioni in realtà limitate e non corrispondenti alla quantità e qualità dei
compensi affidatigli e perciò con esborsi di denaro a danno dello stesso Ente
locale. A fronte di tale danno certo correttamente ai sensi dell'art. 1,
comma 1.bis della legge 14.1.94, n. 20, come aggiunto dall'art. 3 del D.L.
23.10.96, n. 543, convertito con modificazioni nella legge 20.12.96, n. 639, è
stata riconosciuta una certa utilitas corrispondente al valore delle prestazioni
sia pure saltuarie e ridotte fornite dal D.R. al Comune di S. Maria Capua Vetere.
Di qui la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c. che pertanto
non presenta alcunché di contraddittorio, ma rispecchia la disomogeneità degli
elementi relativi al disvalore delle prestazioni rese e quindi alla
quantificazione del danno.
Infine, l'attribuzione di una maggiore responsabilità a carico del Sindaco M. e
dell'Assessore D. M. è correlata ad una maggiore particolare intensità
dell'elemento psicologico perché il M. in ragione delle sue competenze, pur
conoscendo meglio degli altri amministratori l'andamento dei servizi comunali,
non ha offerto una completa esposizione dei fatti, mentre il D.M. ha
praticamente partecipato in modo prevalente a realizzare la fattispecie
causativa del danno, consigliando il D.R., cui era particolarmente legato da
stretta amicizia, di presentare l'istanza per ottenere l'incarico, e pur
conoscendo lo stesso D.M. che l'istante non era in grado di espletare i
compiti che poi invece gli vennero affidati in via contrattuale.
Conclusivamente, la sentenza di prima grado non merita alcuna censura né in rito
né in merito e pertanto va completamente confermata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, previa riunione in rito dei grami, disattesa ogni
eccezione ed istanza, respinge gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza
impugnata con la condanna degli appellanti alle spese anche di questo giudizio
che sino al deposito dell'originale di questa sentenza sono liquidate in Euro
786.11 (settecentottantasei/11).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2002.
Il Consigliere Relatore Casaccia
Il Presidente Tommaso de Pascalis
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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