Sentenza della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, n. 281 del 5 settembre 2001
(Comporta colpa grave per gli amministratori del Comune l'adozione di una delibera, in cui l'approfondita disamina richiesta dalla particolare materia sia, in base al testo della delibera, del tutto mancata e, comunque, non venga evidenziata onde consentirne una valutazione. Tale condotta omissiva non può trovare giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità o di regolarità tecnica. In particolare vi è colpa grave degli assessori nell'aver deliberato una lite temeraria, senza esaminare gli atti relativi alla questione, tra i quali il parere negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente.
Dovendo la P.A. agire imparzialmente e quindi senza danno altrui e non a fini di lucro, non può farsi rientrare nel concetto di utilitas il ritardo da parte della P.A nei pagamenti, al fine di lucrare interessi)
LA CORTE DEI CONTI -
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta da:
Tommaso De Pascalis Presidente
Edoardo Andreucci Consigliere-relatore
Sergio Maria Pisana Consigliere
Camillo Longoni Consigliere
Augusto Sanzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sugli appelli:
1 - N. 12159 proposto dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti contro
B. G. rappresentato e difeso dall'avv. G. Orsoni; M. S. con domicilio eletto in
1° grado in Mestre, (....) presso l'avv. E. Betti; P. A. rappresentato e difeso
dall'Avv. C. Michelon; C. S. e S. L. rappresentati e difesi dall'avv. A. Cartia
ed ora elettivamente domiciliati in Roma, (....) presso l'avv. F. Lorenzoni;
e sull'appello incidentale
proposto da P.A. rappresentato e difeso dagli avvocati C. Michelon e Luigi M.
con domicilio eletto presso lo studio del secondo in (....) e contro il
Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
2 - N. 12161 proposto da B. G. rappresentato e difeso dagli avvocati G. Orsoni e
N. Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
(....), contro il Procuratore Regionale presso la Sezione per il Veneto, il
Procuratore Generale e C. S., M. S., P. A., S. L., B. D.;
appelli proposti avverso la sentenza della Sezione Regionale per il Veneto n.
959/E.L./99 in data 30 dicembre 1999.
Uditi nella pubblica udienza del 19 aprile 2001: il relatore Cons. Edoardo
Andreucci, il P.M. in persona del Vice P.G. Umberto Atelli e gli avvocati Mario
Loria per delega dell'Avv. Alberto Cartia in relazione all'appello n. 12161,
l'avv. Emanuele Coglitore per delega dell'avv. Luigi M. e l'avv. Paoletti;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
La impugnata sentenza ha condannato al pagamento in favore del Comune di Stra
(VE) della somma di lire 40 milioni il Signor B. G., nella sua qualità di
Sindaco, e della somma di lire 10 milioni il Signor P. A., nella sua qualità di
Segretario comunale, quale quota parte del danno di lire 112.870.626 ad essi
ritenuto imputabile e rappresentato dalla differenza tra importo dovuto alla
società creditrice C. in base al lodo arbitrale irrituale (617.019.465 lire più
I.V.A.)e quello poi transatto in lire 800.000.000 oltre le spese legali,
relative alla impugnazione del medesimo lodo ed interessi.
La stessa sentenza assolveva per mancanza di colpa grave gli altri componenti
della Giunta ed il funzionario B. D..
Ha proposto appello la Procura generale nei confronti del Sindaco e Segretario
comunale nonché degli altri componenti della G. M. i quali ebbero ad approvare
la delibera n. 30/95 del 16.1.1995 con la quale si “riteneva doveroso ed
opportuno a tutela dell'azione della pubblica amministrazione impugnare il lodo
arbitrale del 6.6.1994 avanti la Corte d'appello di Venezia” dando a tal fine
mandato ad un legale di fiducia.
L'appello viene proposto per contestare l'assoluzione degli Assessori C. S. e M.
nonché la quantificazione del danno posto a carico dei responsabili.
L'appellante deduce la colpa grave degli Assessori per aver deliberato una lite
temeraria stante la “inoppugnabilità del lodo arbitrale irrituale” ed il parere
negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente, nonché la mancanza di
circostanze per applicare il potere c.d. “riduttivo”. Conclude, quindi, per la
condanna di tutti gli appellati, in via parziaria, al risarcimento dell'intero
danno subito dal Comune.
In tale giudizio (12159) si sono costituiti S. L. e C. S. con memorie di analogo
contenuto deducendo la mancanza di colpa grave nell'assumere la delibera di
impugnativa del loro arbitrale, delibera che aveva avuto l'attestazione della
regolarità tecnica, contabile, finanziaria e legale da parte degli organi
competenti.
Assumono, inoltre, la mancanza di nesso etiologico tra la condotta ed il danno e
ciò alla luce dell'art. 3 della legge 639/1996 nella parte in cui dispone che
nel caso di atti o provvedimenti rientranti nella competenza propria degli
uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende agli organi
politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato
e/o consentito l'esecuzione.
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello con ogni conseguenziale
statuizione anche in ordine alla integrale refusione delle spese e competenze di
entrambi i gradi.
Ha proposto appello incidentale il Signor P. deducendo, anzitutto, la mancanza
di rituale notifica dell'appello della P. G. e l'assenza nello stesso atto di
qualsiasi “profilo” della propria responsabilità.
Fa quindi presente di essere stato segretario del Comune per soli 6 mesi e non
aver avuto conoscenza dei precedenti dell'annosa questione a differenza del Capo
dell'Ufficio Tecnico il quale, inoltre, pur avendo espresso il proprio parere in
senso favorevole è stato ritenuto esente da colpa grave, e, soprattutto, di non
aver avuto conoscenza della lettera al Sindaco con la quale il legale del Comune
rappresentava il proprio parere negativo circa l'impugnazione del lodo.
Vengono quindi formulate eccezioni circa le argomentazioni svolte in sentenza
per affermare la di lui responsabilità specialmente laddove si assume che era
“suo dovere chiedere se la pratica fosse corredata di parere del legale
considerato l'argomento da trattare” e si deduce la mancanza di colpa grave,
l'affidamento da esso fatto sul parere favorevole già espresso dall'Ufficio
Tecnico, la esistenza della possibilità giuridica di impugnare il loro arbitrale
irrituale e la mancanza di danno erariale. Ciò in quanto all'epoca il Comune non
aveva fondi per pagare, per cui avrebbe dovuto contrarre un oneroso mutuo.
Nelle proprie conclusioni relative a tale atto la Procura Generale fa presente
che il proprio appello è stato regolarmente notificato il 6 aprile 2000 e
ribadisce l'esistenza della colpa grave nonché del danno; per cui insiste
nell'accoglimento dell'appello principale con riforma della sentenza circa il
quantum da addebitare al P..
Nell'appello n. 12161 il B. impugna la sentenza in epigrafe anzitutto sul punto
relativo alla condotta tenuta dal medesimo nella vicenda.
Ciò in quanto nella sentenza il ruolo preminente del Sindaco viene individuato
nel fatto che egli avrebbe omesso di portare a conoscenza degli altri Assessori
la lettera del legale in data 7.10.1994 nella quale si escludeva “la giuridica
possibilità di una efficace impugnativa”. Di contro si afferma la piena
conoscenza della stessa da parte di tutti gli Assessori in quanto in seno alla
Giunta la questione era stata previamente affrontata.
Si deduce quindi la mancanza di colpa grave nonché del danno erariale in quanto
poiché l'Amministrazione non aveva la somma per pagare l'impresa creditrice
avrebbe dovuto stipulare un mutuo “il quale, tenuto conto dei tassi all'epoca
correnti (almeno 10%), avrebbe comportato un onere maggiore di quello sostenuto
con la stipulata transazione. Il Giudice di 1° grado avrebbe dovuto più
adeguatamente valutare tale già dedotta argomentazione specie poiché
all'attualità la valutazione dell'azione amministrativa deve essere ancorata al
risultato e ciò alla luce della recente tipizzazione legislativa del modello di
“amministrazione per risultato”.
Si conclude, quindi, per la riforma della impugnata sentenza, l'esclusione di
qualsiasi responsabilità dell'appellante, la vittoria di spese ed onorari.
In relazione a tale appello si sono costituiti con separati atti i Sigg. S. e C.
i quali in data 13.3.2001 hanno altresì depositato ciascuno una memoria
conclusiva.
In tali atti scritti, di analogo contenuto, si svolgono similari deduzioni a
quelle svolte nei confronti dell'appello della Procura Generale e si conclude
per la conferma, per quanto di ragione nel loro interesse, della sentenza
impugnata con la refusione delle spese giusta allegata notula.
Nelle proprie conclusioni la P. G., contestati i motivi di appello, rileva che
il danno è costituito dall'aggravio delle spese legali e di giudizio conseguenti
alla deliberata impugnativa del lodo e che sussiste la colpa grave del B. per
cui si conclude per la conferma della sua responsabilità e riforma del quantum
da addebitare al medesimo.
In relazione a tali conclusioni il B. ha depositato una memoria in cui si
ribadisce la mancanza di colpa grave, la notorietà del parere del legale e la
maggiore onerosità del mutuo che si sarebbe dovuto stipulare per eseguire
l'arbitrato rispetto quanto poi pagato a seguito della transazione.
Non si è costituito il Sig. M. al quale sono stati, in data 3.10.2000,
notificati entrambi gli appelli nel domicilio eletto in primo grado presso
l'avv. Emilio Betti.
Dall'odierna udienza il P. G. ha sottolineato la gravità della colpa degli
assessori i quali non esaminarono gli atti relativi alla questione oggetto della
delibera dai quali sarebbe comunque emerso il parere negativo formulato
dall'avvocato di fiducia dell'Ente.
Il danno, precisa il P. G., è costituito dalla differenza tra l'importo dovuto
in base al lodo e quanto pagato per l'effetto della transazione successivamente
stipulata a seguito dell'impugnativa del lodo stesso e dell'opposizione al
decreto ingiuntivo concesso al creditore dal Tribunale di Venezia.
Sussistendo, pertanto, la colpa grave ed il danno il P. G. conclude come da atti
scritti.
L'avv. Paoletti precisa che l'impugnazione del lodo non ha di per sé comportato
alcun danno stante anche la “impugnabilità” dello stesso. Sottolinea, inoltre,
che nessuna attenzione è stata posta sulla transazione e che il P.G. dovrebbe
meglio precisare l'importo e l'origine del danno. Conclude quindi come da atti
scritti.
L'Avv. Loria puntualizza che non è stata dimostrata la conoscenza da parte dei
propri assistiti del parere negativo formulato dal legale del Comune e che,
comunque, non sussiste danno stante la già evidenziata maggiore onerosità del
mutuo necessario al pagamento di quanto dovuto. Conclude, pertanto, come da
memorie scritte.
L'Avv. Coglitore precisa che è semplicistico quantificare il danno mediante
differenza tra la somma dovuta in base al lodo e quella pagata in base alla
successiva transazione in quanto andrebbero calcolati gli interessi medio
tempore maturati. Ribadisce la mancanza di colpa grave stante, tra l'altro, il
precedente parere favorevole formulato dal Responsabile dell'ufficio tecnico che
era a piena conoscenza di tutta la vicenda e la non oggettiva inimpugnabilità
del lodo potendosi nei suoi confronti proporre azione contrattuale avanti al
giudice di primo grado. Invero, anche la lettera del legale non fa riferimento
alla mancanza assoluta di mezzi di tutela ma solo ad una non probabilità di
successo, per cui diventa irrilevante la sua conoscenza o acquisizione.
Soggiunge che non sussiste colpa grave nel dare parere favorevole ad una azione
legale e che spetta al difensore la scelta del mezzo tecnico. Conclude quindi
per l'assoluzione del proprio assistito come da conclusioni scritte.
DIRITTO
1. - Gli appelli in epigrafe vanno preliminarmente riuniti in rito ex art. 335
c.p.c. per essere definiti con unica sentenza in quanto aventi per oggetto la
medesima sentenza.
2. - Per quanto riguarda l'eccezione formulata dal P. di non ritualità della
notifica, va osservato che l'appello è stato ad esso regolarmente notificato dal
P.G. in data 6 aprile 2000 nel domicilio eletto in primo grado e che, comunque,
ogni vizio sarebbe sanato dalla proposizione dell'appello, che egli stesso
qualifica incidentale, il quale presuppone, quindi, la notifica di quello
principale.
3. - Circa la delibera n. 30/95, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato
il Sindaco ad impugnare il lodo arbitrale irrituale in data 6 giugno 1994,
emesso nella vertenza tra il Comune e l'impresa C., va osservato che la
motivazione della stessa si sostanzia nel capoverso, ove si afferma “ritenuto
doveroso ed opportuno, a tutela dell'azione della pubblica amministrazione,
impugnare il lodo arbitrale …”. Orbene, trattasi di tutta evidenza di
una declaratoria apodittica che non costituisce motivazione, ma che può
valere solo come conclusione di un sillogismo, le cui premesse, invece, non sono
state rese ostensive. Tale delibera è, pertanto, palesemente illegittima per
mancanza di motivazione. Ciò è particolarmente grave nel caso di specie, ove
la rilevanza della materia meritava approfondita disamina, la quale in base al
testo della suddetta delibera è del tutto mancata e, comunque, non viene
evidenziata onde consentirne una valutazione.
Pertanto, gli amministratori
comunali non possono addurre a loro discolpa il visto di legittimità del
Segretario comunale, in quanto ciò che emerge è una condotta omissiva ad essi
pertinente, che dimostra la assoluta grave mancanza di cura nella gestione di
una questione di notevole rilevanza per il Comune e che non può trovare
giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità.
Da parte sua il Segretario
comunale non può coerentemente eccepire la mancanza di conoscenza della
questione sottesa alla delibera, trovandosi presso il Comune da soli 6 mesi, in
quanto la mancanza di motivazione palesa una omissione nel procedimento e
nell'atto amministrativo oggettivamente rilevabile senza, quindi, che sia
necessario conoscere la materia alla base della delibera stessa. Andando in
diverso avviso si finirebbe per confondere il giudizio di legittimità con un
giudizio sul merito. Il non aver rilevato tali omissioni emergenti dall'atto
configura gli estremi della colpa grave prevista dalla legge.
Se, poi, avesse fondamento
quanto si legge tra l'altro nella memoria depositata il 20 marzo 2001 del
Sindaco B., laddove si deduce che la “determinazione di impugnare il lodo
arbitrale non è stata adottata in modo assolutamente avventato, quanto invece,
probabilmente … in considerazione della situazione patrimoniale nella quale a
quel tempo versava l'Amministrazione Comunale”, la delibera in questione, come
anche tutto il comportamento giudiziario tenuto dagli amministratori nella
vicenda, sarebbe illegittima anche sotto il profilo dello sviamento di potere,
in quanto l'impugnativa sarebbe stata utilizzata, come in fondo cennato da tutti
gli appellati, solo come mezzo per non adempiere una accertata obbligazione
debitoria e ciò anche in violazione del principio costituzionale di cui all'art.
97 Cost. relativo alla imparzialità dell'azione amministrativa.
Tale ultima notazione
lumeggia anche perché il danno per l'Amministrazione è in re ipsa ed è
costituito dalla differenza tra quanto dovuto in base al lodo e quanto pagato in
base alla transazione e per spese legali e di giustizia.
Invero, sotto il profilo
giuridico, dovendo l'Amministrazione agire imparzialmente e quindi senza
danno altrui (nel caso di specie si è verificato anche, in medio tempore, il
fallimento del creditore) e non a fini di lucro, non può farsi rientrare nel
concetto di utilitas il ritardo nei pagamenti.
La contraria opinione
finirebbe per giustificare ogni sorta di sopruso e prevaricazione con la
aberrante conseguenza che l'azione di responsabilità dovrebbe intentarsi nei
confronti degli amministratori che, agendo con correttezza normativa, adempiono
alle obbligazioni dell'Ente nei modi e tempi dovuti, omettendo di lucrare
interessi medio tempore conseguibili illegittimamente.
Inoltre, a voler tutto
concedere, nessuna prova è stata nel caso di specie fornita circa la assoluta
impossibilità di adempiere con mezzi correnti di bilancio, per essere questo
gravato interamente da spese prioritarie, indilazionabili ed incomprimibili per
il corso di più anni.
Trattasi, pertanto, in base
agli atti, di una scelta comportamentale del tutto arbitraria, irrazionale ed
anche per questo illegittima, che si prospettava ex ante di tutta evidenza
causativa di danno per l'Ente.
La stessa memoria del B. deve
riconoscere che, ove nelle premesse della delibera n. 30/95 si fosse fatta
espressa menzione del parere sostanzialmente negativo del legale del Comune
relativamente all'esito del giudizio di impugnativa del lodo, “la stessa
deliberazione si sarebbe palesata assolutamente contraddittoria ed irrazionale”.
Per quanto riguarda l'importo
del danno, esso è stato quantificato da parte attrice in lire 112.870.626 ed è
provato dagli atti in misura anche superiore.
Di esso, la quota risarcibile
va determinata in lire 80.000.000, in quanto, in base al potere c.d. riduttivo,
la residua parte è imputabile a fatti e comportamenti, anche di altri soggetti,
non dedotti nel presente giudizio, nel quale, come da atto di appello, si fa
riferimento quale causa del danno solo alla delibera n. 30/1995 e non anche ad
esempio, alla opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore.
Di tale danno, comprensivo di
accessori, la quota di lire 30 milioni è ascrivibile al Sindaco B. che era
sicuramente a piena conoscenza del parere negativo del legale che, come si legge
nella memoria del 20.3.2001, “era noto a tutti”, e che aveva i poteri per
predisporre le opportune variazioni di bilancio, la cui impossibilità non è
stata dimostrata.
Il residuo danno, detratta la
quota di lire 10 milioni, teoricamente imputabile all'assessore Lando, è da
attribuirsi in parti uguali di lire 10 milioni a ciascuno degli altri appellati
Sigg. C. M., S. e P. per il pari apporto causale e la non acquisita piena
certezza della conoscenza da parte di tutti del parere del legale del Comune,
confermandosi, pertanto in relazione al P. l'importo della sentenza di 1° grado.
Le spese di entrambi i gradi
del giudizio sono a carico in parti uguali dei soccombenti, e come per legge, in
solido.
Le spese chieste con notula
dai Sigg. C. e S. nei confronti dell'appellante B. non sono liquidabili, valendo
la notifica dell'appello n. 12161 solo come litis denunciatio, senza contenere
alcuna domanda nei loro confronti e, comunque, non vi è soccombenza relativa.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale centrale definitivamente
pronunciando - ogni altra e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa,
previa riunione in rito, accoglie parzialmente gli appelli principali numerati
in epigrafe ed in correlativa modifica della impugnata sentenza, condanna al
pagamento in favore del Comune di Stra per il titolo di cui è causa B. G. della
somma di lire 30 (trenta) milioni e C. S., M. S. e S. L. della somma di lire 10
(dieci) milioni ciascuno, oltre gli interessi a decorrere dal 30 dicembre 1999,
data della sentenza di 1° grado. Rigetta l'appello incidentale di P.A. e ne
conferma, per l'effetto, la condanna al pagamento al medesimo Comune della somma
di lire 10 (dieci) milioni oltre gli interessi dal 30.12.1999.
Condanna i suddetti alle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che per
questo grado, fino all'originale della presente sentenza, si liquidano in lire
1.361.000 (unmilionetrecentosessantunomila).
Nulla per le spese tra le parti private.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19.4.2001.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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