Sentenza della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, n. 281 del 5 settembre 2001

 

(Comporta colpa grave per gli amministratori del Comune l'adozione di una delibera, in cui l'approfondita disamina richiesta dalla particolare materia sia, in base al testo della delibera, del tutto mancata e, comunque, non venga evidenziata onde consentirne una valutazione. Tale condotta omissiva non può trovare giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità o di regolarità tecnica. In particolare vi è colpa grave degli assessori nell'aver deliberato una lite temeraria, senza esaminare gli atti relativi alla questione, tra i quali il parere negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente.

Dovendo la P.A. agire imparzialmente e quindi senza danno altrui e non a fini di lucro, non può farsi rientrare nel concetto di utilitas il ritardo da parte della P.A nei pagamenti, al fine di lucrare interessi)

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI -

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE


Composta da:
Tommaso De Pascalis Presidente
Edoardo Andreucci Consigliere-relatore
Sergio Maria Pisana Consigliere
Camillo Longoni Consigliere
Augusto Sanzi Consigliere



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sugli appelli:

1 - N. 12159 proposto dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti contro B. G. rappresentato e difeso dall'avv. G. Orsoni; M. S. con domicilio eletto in 1° grado in Mestre, (....) presso l'avv. E. Betti; P. A. rappresentato e difeso dall'Avv. C. Michelon; C. S. e S. L. rappresentati e difesi dall'avv. A. Cartia ed ora elettivamente domiciliati in Roma, (....) presso l'avv. F. Lorenzoni;

e sull'appello incidentale proposto da P.A. rappresentato e difeso dagli avvocati C. Michelon e Luigi M. con domicilio eletto presso lo studio del secondo in (....) e contro il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

2 - N. 12161 proposto da B. G. rappresentato e difeso dagli avvocati G. Orsoni e N. Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in (....), contro il Procuratore Regionale presso la Sezione per il Veneto, il Procuratore Generale e C. S., M. S., P. A., S. L., B. D.;

appelli proposti avverso la sentenza della Sezione Regionale per il Veneto n. 959/E.L./99 in data 30 dicembre 1999.



Uditi nella pubblica udienza del 19 aprile 2001: il relatore Cons. Edoardo Andreucci, il P.M. in persona del Vice P.G. Umberto Atelli e gli avvocati Mario Loria per delega dell'Avv. Alberto Cartia in relazione all'appello n. 12161, l'avv. Emanuele Coglitore per delega dell'avv. Luigi M. e l'avv. Paoletti;
Visti gli atti di causa;

Ritenuto in


FATTO


La impugnata sentenza ha condannato al pagamento in favore del Comune di Stra (VE) della somma di lire 40 milioni il Signor B. G., nella sua qualità di Sindaco, e della somma di lire 10 milioni il Signor P. A., nella sua qualità di Segretario comunale, quale quota parte del danno di lire 112.870.626 ad essi ritenuto imputabile e rappresentato dalla differenza tra importo dovuto alla società creditrice C. in base al lodo arbitrale irrituale (617.019.465 lire più I.V.A.)e quello poi transatto in lire 800.000.000 oltre le spese legali, relative alla impugnazione del medesimo lodo ed interessi.

La stessa sentenza assolveva per mancanza di colpa grave gli altri componenti della Giunta ed il funzionario B. D..

Ha proposto appello la Procura generale nei confronti del Sindaco e Segretario comunale nonché degli altri componenti della G. M. i quali ebbero ad approvare la delibera n. 30/95 del 16.1.1995 con la quale si “riteneva doveroso ed opportuno a tutela dell'azione della pubblica amministrazione impugnare il lodo arbitrale del 6.6.1994 avanti la Corte d'appello di Venezia” dando a tal fine mandato ad un legale di fiducia.

L'appello viene proposto per contestare l'assoluzione degli Assessori C. S. e M. nonché la quantificazione del danno posto a carico dei responsabili.

L'appellante deduce la colpa grave degli Assessori per aver deliberato una lite temeraria stante la “inoppugnabilità del lodo arbitrale irrituale” ed il parere negativo espresso sul punto dal legale dell'Ente, nonché la mancanza di circostanze per applicare il potere c.d. “riduttivo”. Conclude, quindi, per la condanna di tutti gli appellati, in via parziaria, al risarcimento dell'intero danno subito dal Comune.

In tale giudizio (12159) si sono costituiti S. L. e C. S. con memorie di analogo contenuto deducendo la mancanza di colpa grave nell'assumere la delibera di impugnativa del loro arbitrale, delibera che aveva avuto l'attestazione della regolarità tecnica, contabile, finanziaria e legale da parte degli organi competenti.

Assumono, inoltre, la mancanza di nesso etiologico tra la condotta ed il danno e ciò alla luce dell'art. 3 della legge 639/1996 nella parte in cui dispone che nel caso di atti o provvedimenti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende agli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato e/o consentito l'esecuzione.

Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla integrale refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi.

Ha proposto appello incidentale il Signor P. deducendo, anzitutto, la mancanza di rituale notifica dell'appello della P. G. e l'assenza nello stesso atto di qualsiasi “profilo” della propria responsabilità.

Fa quindi presente di essere stato segretario del Comune per soli 6 mesi e non aver avuto conoscenza dei precedenti dell'annosa questione a differenza del Capo dell'Ufficio Tecnico il quale, inoltre, pur avendo espresso il proprio parere in senso favorevole è stato ritenuto esente da colpa grave, e, soprattutto, di non aver avuto conoscenza della lettera al Sindaco con la quale il legale del Comune rappresentava il proprio parere negativo circa l'impugnazione del lodo.

Vengono quindi formulate eccezioni circa le argomentazioni svolte in sentenza per affermare la di lui responsabilità specialmente laddove si assume che era “suo dovere chiedere se la pratica fosse corredata di parere del legale considerato l'argomento da trattare” e si deduce la mancanza di colpa grave, l'affidamento da esso fatto sul parere favorevole già espresso dall'Ufficio Tecnico, la esistenza della possibilità giuridica di impugnare il loro arbitrale irrituale e la mancanza di danno erariale. Ciò in quanto all'epoca il Comune non aveva fondi per pagare, per cui avrebbe dovuto contrarre un oneroso mutuo.

Nelle proprie conclusioni relative a tale atto la Procura Generale fa presente che il proprio appello è stato regolarmente notificato il 6 aprile 2000 e ribadisce l'esistenza della colpa grave nonché del danno; per cui insiste nell'accoglimento dell'appello principale con riforma della sentenza circa il quantum da addebitare al P..

Nell'appello n. 12161 il B. impugna la sentenza in epigrafe anzitutto sul punto relativo alla condotta tenuta dal medesimo nella vicenda.

Ciò in quanto nella sentenza il ruolo preminente del Sindaco viene individuato nel fatto che egli avrebbe omesso di portare a conoscenza degli altri Assessori la lettera del legale in data 7.10.1994 nella quale si escludeva “la giuridica possibilità di una efficace impugnativa”. Di contro si afferma la piena conoscenza della stessa da parte di tutti gli Assessori in quanto in seno alla Giunta la questione era stata previamente affrontata.

Si deduce quindi la mancanza di colpa grave nonché del danno erariale in quanto poiché l'Amministrazione non aveva la somma per pagare l'impresa creditrice avrebbe dovuto stipulare un mutuo “il quale, tenuto conto dei tassi all'epoca correnti (almeno 10%), avrebbe comportato un onere maggiore di quello sostenuto con la stipulata transazione. Il Giudice di 1° grado avrebbe dovuto più adeguatamente valutare tale già dedotta argomentazione specie poiché all'attualità la valutazione dell'azione amministrativa deve essere ancorata al risultato e ciò alla luce della recente tipizzazione legislativa del modello di “amministrazione per risultato”.

Si conclude, quindi, per la riforma della impugnata sentenza, l'esclusione di qualsiasi responsabilità dell'appellante, la vittoria di spese ed onorari.

In relazione a tale appello si sono costituiti con separati atti i Sigg. S. e C. i quali in data 13.3.2001 hanno altresì depositato ciascuno una memoria conclusiva.

In tali atti scritti, di analogo contenuto, si svolgono similari deduzioni a quelle svolte nei confronti dell'appello della Procura Generale e si conclude per la conferma, per quanto di ragione nel loro interesse, della sentenza impugnata con la refusione delle spese giusta allegata notula.

Nelle proprie conclusioni la P. G., contestati i motivi di appello, rileva che il danno è costituito dall'aggravio delle spese legali e di giudizio conseguenti alla deliberata impugnativa del lodo e che sussiste la colpa grave del B. per cui si conclude per la conferma della sua responsabilità e riforma del quantum da addebitare al medesimo.

In relazione a tali conclusioni il B. ha depositato una memoria in cui si ribadisce la mancanza di colpa grave, la notorietà del parere del legale e la maggiore onerosità del mutuo che si sarebbe dovuto stipulare per eseguire l'arbitrato rispetto quanto poi pagato a seguito della transazione.

Non si è costituito il Sig. M. al quale sono stati, in data 3.10.2000, notificati entrambi gli appelli nel domicilio eletto in primo grado presso l'avv. Emilio Betti.

Dall'odierna udienza il P. G. ha sottolineato la gravità della colpa degli assessori i quali non esaminarono gli atti relativi alla questione oggetto della delibera dai quali sarebbe comunque emerso il parere negativo formulato dall'avvocato di fiducia dell'Ente.

Il danno, precisa il P. G., è costituito dalla differenza tra l'importo dovuto in base al lodo e quanto pagato per l'effetto della transazione successivamente stipulata a seguito dell'impugnativa del lodo stesso e dell'opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore dal Tribunale di Venezia.

Sussistendo, pertanto, la colpa grave ed il danno il P. G. conclude come da atti scritti.

L'avv. Paoletti precisa che l'impugnazione del lodo non ha di per sé comportato alcun danno stante anche la “impugnabilità” dello stesso. Sottolinea, inoltre, che nessuna attenzione è stata posta sulla transazione e che il P.G. dovrebbe meglio precisare l'importo e l'origine del danno. Conclude quindi come da atti scritti.

L'Avv. Loria puntualizza che non è stata dimostrata la conoscenza da parte dei propri assistiti del parere negativo formulato dal legale del Comune e che, comunque, non sussiste danno stante la già evidenziata maggiore onerosità del mutuo necessario al pagamento di quanto dovuto. Conclude, pertanto, come da memorie scritte.

L'Avv. Coglitore precisa che è semplicistico quantificare il danno mediante differenza tra la somma dovuta in base al lodo e quella pagata in base alla successiva transazione in quanto andrebbero calcolati gli interessi medio tempore maturati. Ribadisce la mancanza di colpa grave stante, tra l'altro, il precedente parere favorevole formulato dal Responsabile dell'ufficio tecnico che era a piena conoscenza di tutta la vicenda e la non oggettiva inimpugnabilità del lodo potendosi nei suoi confronti proporre azione contrattuale avanti al giudice di primo grado. Invero, anche la lettera del legale non fa riferimento alla mancanza assoluta di mezzi di tutela ma solo ad una non probabilità di successo, per cui diventa irrilevante la sua conoscenza o acquisizione. Soggiunge che non sussiste colpa grave nel dare parere favorevole ad una azione legale e che spetta al difensore la scelta del mezzo tecnico. Conclude quindi per l'assoluzione del proprio assistito come da conclusioni scritte.

 

DIRITTO


1. - Gli appelli in epigrafe vanno preliminarmente riuniti in rito ex art. 335 c.p.c. per essere definiti con unica sentenza in quanto aventi per oggetto la medesima sentenza.

2. - Per quanto riguarda l'eccezione formulata dal P. di non ritualità della notifica, va osservato che l'appello è stato ad esso regolarmente notificato dal P.G. in data 6 aprile 2000 nel domicilio eletto in primo grado e che, comunque, ogni vizio sarebbe sanato dalla proposizione dell'appello, che egli stesso qualifica incidentale, il quale presuppone, quindi, la notifica di quello principale.

3. - Circa la delibera n. 30/95, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco ad impugnare il lodo arbitrale irrituale in data 6 giugno 1994, emesso nella vertenza tra il Comune e l'impresa C., va osservato che la motivazione della stessa si sostanzia nel capoverso, ove si afferma “ritenuto doveroso ed opportuno, a tutela dell'azione della pubblica amministrazione, impugnare il lodo arbitrale …”. Orbene, trattasi di tutta evidenza di una declaratoria apodittica che non costituisce motivazione, ma che può valere solo come conclusione di un sillogismo, le cui premesse, invece, non sono state rese ostensive. Tale delibera è, pertanto, palesemente illegittima per mancanza di motivazione. Ciò è particolarmente grave nel caso di specie, ove la rilevanza della materia meritava approfondita disamina, la quale in base al testo della suddetta delibera è del tutto mancata e, comunque, non viene evidenziata onde consentirne una valutazione.

Pertanto, gli amministratori comunali non possono addurre a loro discolpa il visto di legittimità del Segretario comunale, in quanto ciò che emerge è una condotta omissiva ad essi pertinente, che dimostra la assoluta grave mancanza di cura nella gestione di una questione di notevole rilevanza per il Comune e che non può trovare giustificazione in un palesemente errato visto di legittimità.

Da parte sua il Segretario comunale non può coerentemente eccepire la mancanza di conoscenza della questione sottesa alla delibera, trovandosi presso il Comune da soli 6 mesi, in quanto la mancanza di motivazione palesa una omissione nel procedimento e nell'atto amministrativo oggettivamente rilevabile senza, quindi, che sia necessario conoscere la materia alla base della delibera stessa. Andando in diverso avviso si finirebbe per confondere il giudizio di legittimità con un giudizio sul merito. Il non aver rilevato tali omissioni emergenti dall'atto configura gli estremi della colpa grave prevista dalla legge.

Se, poi, avesse fondamento quanto si legge tra l'altro nella memoria depositata il 20 marzo 2001 del Sindaco B., laddove si deduce che la “determinazione di impugnare il lodo arbitrale non è stata adottata in modo assolutamente avventato, quanto invece, probabilmente … in considerazione della situazione patrimoniale nella quale a quel tempo versava l'Amministrazione Comunale”, la delibera in questione, come anche tutto il comportamento giudiziario tenuto dagli amministratori nella vicenda, sarebbe illegittima anche sotto il profilo dello sviamento di potere, in quanto l'impugnativa sarebbe stata utilizzata, come in fondo cennato da tutti gli appellati, solo come mezzo per non adempiere una accertata obbligazione debitoria e ciò anche in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost. relativo alla imparzialità dell'azione amministrativa.

Tale ultima notazione lumeggia anche perché il danno per l'Amministrazione è in re ipsa ed è costituito dalla differenza tra quanto dovuto in base al lodo e quanto pagato in base alla transazione e per spese legali e di giustizia.

Invero, sotto il profilo giuridico, dovendo l'Amministrazione agire imparzialmente e quindi senza danno altrui (nel caso di specie si è verificato anche, in medio tempore, il fallimento del creditore) e non a fini di lucro, non può farsi rientrare nel concetto di utilitas il ritardo nei pagamenti.

La contraria opinione finirebbe per giustificare ogni sorta di sopruso e prevaricazione con la aberrante conseguenza che l'azione di responsabilità dovrebbe intentarsi nei confronti degli amministratori che, agendo con correttezza normativa, adempiono alle obbligazioni dell'Ente nei modi e tempi dovuti, omettendo di lucrare interessi medio tempore conseguibili illegittimamente.

Inoltre, a voler tutto concedere, nessuna prova è stata nel caso di specie fornita circa la assoluta impossibilità di adempiere con mezzi correnti di bilancio, per essere questo gravato interamente da spese prioritarie, indilazionabili ed incomprimibili per il corso di più anni.

Trattasi, pertanto, in base agli atti, di una scelta comportamentale del tutto arbitraria, irrazionale ed anche per questo illegittima, che si prospettava ex ante di tutta evidenza causativa di danno per l'Ente.

La stessa memoria del B. deve riconoscere che, ove nelle premesse della delibera n. 30/95 si fosse fatta espressa menzione del parere sostanzialmente negativo del legale del Comune relativamente all'esito del giudizio di impugnativa del lodo, “la stessa deliberazione si sarebbe palesata assolutamente contraddittoria ed irrazionale”.

Per quanto riguarda l'importo del danno, esso è stato quantificato da parte attrice in lire 112.870.626 ed è provato dagli atti in misura anche superiore.

Di esso, la quota risarcibile va determinata in lire 80.000.000, in quanto, in base al potere c.d. riduttivo, la residua parte è imputabile a fatti e comportamenti, anche di altri soggetti, non dedotti nel presente giudizio, nel quale, come da atto di appello, si fa riferimento quale causa del danno solo alla delibera n. 30/1995 e non anche ad esempio, alla opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore.

Di tale danno, comprensivo di accessori, la quota di lire 30 milioni è ascrivibile al Sindaco B. che era sicuramente a piena conoscenza del parere negativo del legale che, come si legge nella memoria del 20.3.2001, “era noto a tutti”, e che aveva i poteri per predisporre le opportune variazioni di bilancio, la cui impossibilità non è stata dimostrata.

Il residuo danno, detratta la quota di lire 10 milioni, teoricamente imputabile all'assessore Lando, è da attribuirsi in parti uguali di lire 10 milioni a ciascuno degli altri appellati Sigg. C. M., S. e P. per il pari apporto causale e la non acquisita piena certezza della conoscenza da parte di tutti del parere del legale del Comune, confermandosi, pertanto in relazione al P. l'importo della sentenza di 1° grado.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico in parti uguali dei soccombenti, e come per legge, in solido.

Le spese chieste con notula dai Sigg. C. e S. nei confronti dell'appellante B. non sono liquidabili, valendo la notifica dell'appello n. 12161 solo come litis denunciatio, senza contenere alcuna domanda nei loro confronti e, comunque, non vi è soccombenza relativa.


 

P.Q.M.


La Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale centrale definitivamente pronunciando - ogni altra e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, previa riunione in rito, accoglie parzialmente gli appelli principali numerati in epigrafe ed in correlativa modifica della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore del Comune di Stra per il titolo di cui è causa B. G. della somma di lire 30 (trenta) milioni e C. S., M. S. e S. L. della somma di lire 10 (dieci) milioni ciascuno, oltre gli interessi a decorrere dal 30 dicembre 1999, data della sentenza di 1° grado. Rigetta l'appello incidentale di P.A. e ne conferma, per l'effetto, la condanna al pagamento al medesimo Comune della somma di lire 10 (dieci) milioni oltre gli interessi dal 30.12.1999.

Condanna i suddetti alle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che per questo grado, fino all'originale della presente sentenza, si liquidano in lire 1.361.000 (unmilionetrecentosessantunomila).

Nulla per le spese tra le parti private.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19.4.2001.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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